N. 320 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 1998
N. 320 Ordinanza emesa il 3 marzo 1998 dal giudice istruttore del tribunale di Rovereto nel procedimento civile vertente tra Setti Flavia ed altri e Azienda provinciale per i servizi sanitari per la provincia di Trento ed altri Processo civile - Procedimento nel quale vi sia stata chiamata di terzo in causa, da parte del convenuto (nella specie, ai fini di prestazione di garanzia assicurativa) - Intervenuta interruzione del processo per morte dell'attore - Prosecuzione o riassunzione entro il termine perentorio di sei mesi - Prevista decorrenza di tale termine dal verificarsi dell'interruzione e non, invece, dalla conoscenza che il convenuto abbia avuto della riassunzione della causa principale, quando detta riassunzione sia presupposto costitutivo dell'interesse ad agire del convenuto stesso - Lesione del diritto di azione. (C.P.C., art. 305). (Cost., art. 24, primo comma).(GU n.19 del 13-5-1998 )
IL GIUDICE ISTRUTTORE A scioglimento della riserva che precede; O s s e r v a Con atto di citazione notificato il 13 settembre 1995 Bruno Mengoni chiamava in giudizio la Azienda provinciale per i servizi sanitari per la provincia di Trento nonche' il dott. Giorgio Trentini lamentando che, a causa della negligente esecuzione di un intervento chirurgico, gli era derivata una invalidita'; Costituendosi tempestivamente in giudizio i convenuti chiedevano di poter chiamare in causa la compagnia di assicurazione Universo Assicurazioni S.p.a., al fine di essere garantiti nei confronti dell'attore; A seguito di citazione per chiamata di terzo, si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazione in data 23 gennaio 1996; All'udienza del 25 settembre 1996 il difensore dell'attore avv. Pinalli, dichiarava l'intervenuto decesso del proprio cliente; il giudice istruttore, conseguentemente, dichiarava l'interruzione del processo; Con ricorso datato 21 gennaio 1997 gli eredi di Bruno Mengoni chiedevano al giudice istruttore la fissazione di udienza per la prosecuzione del processo; Il giudice istruttore fissava l'udienza il 23 aprile 1997 per la prosecuzione; Il ricorso ed il provvedimento venivano comunicati, dalla cancelleria del giudice, anche alle altre parti costituite; Il difensore degli attori notificava il ricorso datato 21 gennaio 1997 ed il provvedimento giudiziale conseguente ai soli convenuti Aziena provinciale e dr. Trentini; All'udienza del 23 aprile 1997, comparsi i difensori della parte attrice e della parte convenuta, ma non il difensore della societa' Universo Assicurazione S.p.a., i difensori presenti chiedevano concordemente il differimento dell'udienza per poter notificare alla societa' chiamata in giudizio l'istanza di riassunzione ed il provvedimento di fissazione di nuova udienza; Il giudice istruttore, con ordinanza datata 17 giugno 1997 e successivo provvedimento datato 5 luglio 1997 (emesso a seguito di deposito in data 2 luglio 1997, da parte dell'Azienda convenuta, di un ulteriore ricorso per riassunzione), fissava l'udienza datata 26 novembre 1997 per la comparizione delle parti, autorizzando la notifica alla parte intervenuta dell'atto riassuntivo; All'udienza datata 26 novembre 1997 compariva l'avv. Tezzele, per la Universo Assicurazioni S.p.a., depositando fascicolo con comparsa nella quale si lamentava l'intervenuta estinzione del rapporto processuale intercorrente tra le parti convenute e la parte intervenuta per chiamata in causa, per essere decorso, tra la dichiarazione del decesso dell'attore ed il deposito del ricorso di riassunzione o comunque la formulazione dell'istanza di fissazione di nuova udienza per la riassunzione, da parte dei convenuti, un termine superiore al semestre previsto dall'art. 305 c.p.c.; le altre parti contestavano l'eccezione della parte intervenuta; Esaminando l'eccezione, bisogna preliminarmente riconoscere che l'attivita' interpretativa della suprema Corte ha portato chiarezza su alcuni profili di applicazione delle norme previste dagli artt. 299 e seguenti c.p.c., cosi' che puo' affermarsi che, con riferimento al caso concreto ora sollevato, vi sono i seguenti punti fermi: in primo luogo il termine di cui all'art. 305 c.p.c. e' rispettato se nei sei mesi dall'interruzione venga depositato il ricorso, potendo la notificazione avvenire successivamente; in secondo luogo, qualora ricorra un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo tra le cause afferenti il medesimo processo, l'atto riassuntivo, notificato in termine ad uno solo dei contraddittori di un giudizio plurilaterale, esplica la propria efficacia limitatamente ai soggetti della riassunzione e non impedisce l'estinzione nei confronti degli altri; L'applicazione dei principi sovraesposti puo' essere sufficiente per regolare le ipotesi in cui il litisconsorzio facoltativo si realizzi per la citazione, da parte di uno o piu' attori, di uno o piu' convenuti, allorche' le cause raccolte nel medesimo processo siano, tra di loro, "parallele", per usare un termine improprio ma efficace, poiche' ciascuna di esse si esaurisce nella contrapposizione tra un attore ed un convenuto; Il litisconsorzio facoltativo puo' tuttavia essere generato da cause che si trovano tra di loro in rapporto diverso rispetto a quello illustrato, come avviene nell'ipotesi in cui l'intervenuto per chiamata in causa (e' quanto avviene nella presente vicenda) abbia la funzione di garante del convenuto: in tale evenienza, ovviamente, l'attore non ha alcuna domanda da rivolgere al chiamato e questi ha, come unica controparte processuale, il convenuto; per fare ricorso ad una raffigurazione impropria ma efficace, si puo' dire che la seconda causa e' conseguente alla prima e che la seconda causa e' dipendente dalla prima, mentre la prima e' autonoma e non dipendente dalla seconda; Diviene allora evidente che, per regolare la fattispecie, non e' piu' sufficiente fare ricorso al principio per cui, in un giudizio plurilaterale, la tempestiva proposizione dell'atto riassuntivo esplica la propria efficacia limitatamente ai soggetti della riassunzione e non impedisce l'estinzione nei confronti degli altri: in realta' non vi e' alcuna ragione per cui l'attore dovrebbe notificare ricorso e decreto per rissunzione al chiamato; E' ben vero che vi e' la disposizione contenuta nell'art. 303, comma terzo, c.p.c., di notificare il decreto del giudice anche alle altre parti in causa ma il mancato adempimento della prescrizione, da parte dell'attore, nei confronti del chiamato in causa (al quale non ha rivolto alcuna domanda) non puo' comportare la estinzione, ex art. 305 c.p.c., della causa principale che sia stata ritualmente proseguita con la notifica del ricorso e del decreto alla parte convenuta, poiche' tale soluzione sarebbe illogicamente deteriore rispetto a quella che si verifica, sempre in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, allor che l'attore rinunci a notificare ricorso e decreto ad alcuno tra piu' convenuti, consentendo l'estinzione di uno o alcuni solamente tra piu' rapporti processuali, ma mantenendo in vita i restanti; ne' puo' ritenersi che la mancata notificazione da parte dell'attore comporti l'estinzione del solo rapporto processuale intercorrente tra il convenuto ed il chiamato, non essendo concepibile che l'omissione cui ha dato luogo una parte del processo (attore) vada a danno di un'altra parte (convenuto); L'eccezione sollevata dalla difesa della societa' chiamata in causa, di estinzione del processo, quanto meno per la causa tra garante e garantito, presuppone di poter affermare che il convenuto che pretenda di essere garantito, abbia in ogni caso l'onere di riassumere la causa pendente nei confronti dell'intervenuto entro il termine semestrale di cui all'art. 305 c.p.c.; In realta' il convenuto, promotore della causa di garanzia, non ha alcun interesse o necessita' di riassumere la causa di garanzia (in cui e' attore) fin tanto che non viene riassunta la causa principale, nella quale assume le vesti del convenuto; egli infatti ha promosso la chiamata in causa della compagnia di assicurazione non per mera curiosita' o per iattanza, bensi' per far valere una garanzia contrattualmente pattuita; la sua iniziativa per la chiamata in causa del terzo assicuratore e' stata determinata dal fatto di essere stato in precedenza chiamato in giudizio; non dovesse piu' verificarsi il presupposto da ultimo ricordato, il convenuto non avrebbe alcuna ragione di attivarsi per riassumere la lite nei confronti della compagnia di assicurazione; di piu', se il convenuto, in assenza della riassunzione della causa principale, dovesse autonomamente riassumere la lite nei confronti della chiamata in causa, nell'assenza o nell'incertezza sulla riassunzione della causa principale, la domanda cosi' proseguita si paleserebbe verosimilmente carente dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) e rischierebbe di essere respinta per carenza di una condizione dell'azione; in aggiunta, il convenuto, in tale frangente, dovrebbe sostenere delle spese legali (per la riassunzione) che non troverebbero ristoro e rischierebbe di essere condannato a pagare le spese di lite della chiamata in causa, nella causa inutilmente riassunta; D'altro canto, non si puo' pensare che il convenuto possa attendere l'iniziativa dell'attore, il quale potrebbe depositare il ricorso di riassunzione il giorno prima della scadenza del semestre di cui all'art. 305 c.p.c., al fine di ottenere la fissazione dell'udienza, per notificare ricorso e decreto al convenuto; tale comportamento, perfettamente tempestivo (come ha precisato la giurisprudenza della Cassazione), impedirebbe al convenuto di compiere qualsivoglia attivita' entro il semestre dall'interruzione del processo; Il convenuto che abbia a sua volta promosso la chiamata in garanzia si viene a trovare, cosi', in una ben singolare situazione, nell'incertezza tra riassumere autonomamente la causa di garanzia (con il rischio di vedersi addossare il carico di spese inutili) ovvero attendere la riassunzione da parte dell'attore (ma la notifica del ricorso e del decreto potrebbe giungere al convenuto quando e' gia' esaurito il termine dell'art. 305 c.p.c.); Non pare vi sia modo di trovare, in via interpretativa, la soluzione del problema, posto che ha precisa indicazione contenuta nell'art. 305 c.p.c non lascia dubbi nell'individuazione del dies a quo; Il problema non puo' neppure essere risolto attraverso lo strumento dell'analogia, mancando la premessa del ricorso al ragionamento analogico, non essendovi lacuna nella disciplina; I dubbi sollevati dall'esame della fattispecie concreta, alla luce dell'eccezione sollevata dalla parte chiamata in causa, inducono ad affrontare la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 305 c.p.c. nella parte in cui fa decorrere il termine semestrale dall'interruzione e non dalla conoscenza che il convenuto abbia avuto della intervenuta riassunzione della causa principale, quando tale atto rappresenti il presupposto costitutivo della legittimazione alla riassunzione della causa di garanzia; La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 139/1967 e 159/1971 ha affermato la illegittimita' costituzionale dell'art. 305 c.p.c., per contrasto con l'art. 24 Cost. nella parte in cui prevede che il termine semestrale per la prosecuzione o riassunzione decorra dal verificarsi del fatto interruttivo anziche' dalla conoscenza che le parti abbiano avuto del fatto interruttivo; Ovviamente le ipotesi esaminate dalla Corte erano ben diverse da quella portata alla cognizione di questo giudice, poiche' in quest'ultima non vi e' dubbio che vi sia coincidenza temporale tra verificarsi del fatto interruttivo (dichiarazione del difensore all'udienza) e conoscenza che le parti ne abbiano avuto, di talche' vi e' per le parti la possibilita' di godere per intero del termine semestrale posto dall'art. 305 c.p.c., cio' che costitui' l'esigenza e la garanzia che la Corte intese assicurare alle parti attraverso la pronuncia del 1967 e del 1971; Nella presente vicenda l'esigenza da tutelare a favore del convenuto, e' quella di non trovarsi costretto a dover riassumere la causa di garanzia, sostenedone gli oneri e trovandosi esposto ad una possibile soccombenza per carenza di interesse ad agire, per l'impossibilita' di conoscere se l'attore abbia riassunto o abbia intenzione di riassumere, ed entro quali limiti, entro il semestre; Si ripropone pertanto un problema di conoscenza ma riferita, nell'un caso al verificarsi del fatto interruttivo, e, nell'altro caso, al verificarsi del presupposto che fonda l'interesse ad agire del convenuto; In entrambi i casi la soluzione va rinvenuta spostando il termine a quo nel momento in cui vi sia la effettiva conoscenza (del fatto interruttivo ovvero) del verificarsi del presupposto che fonda l'interesse ad agire; Il parametro costituzionale che si assume leso dall'art. 305 c.p.c. e' quello del diritto di azione, contemplato nell'art. 24 Cost.: il diritto individuale alla tutela giudiziaria del convenuto che pretenda essere garantito dal chiamato in causa non puo' trovare piena realizzazione se egli e' costretto a riassumere una lite che, fintanto che' non gli perviene la notifica dell'atto riassuntivo promosso dall'attore, ha funzione meramente cautelare e preventiva ed e' esposta ad una sorte incerta (potendo essere respinta per carenza della condizione ad agire); E' ben vero che la affermazione del diritto previsto dall'art. 24 della Costituzione non si estende alla garanzia di gratuita' dello svolgimento della funzione giurisdizionale (Corte cost. 3 marzo 1972 n. 4), ma non si vede perche' la parte che si difende e che vede nella chiamata in causa del terzo uno strumento di difesa, debba sostenere spese, e possa essere condannato a ristorare le spese legali della parte chiamata in causa, per il solo timore di poter decadere dalla facolta' di riassumere la lite tempestivamente; Quanto fino ad ora illustrato pare giustificare il requisito della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita'; Quanto alla rilevanza della questione medesima, nella lite radicata davanti al tribunale di Rovereto, essa si sostanzia nella circostanza che, dovesse la norma dell'art. 305 c.p.c. essere intesa nella sua portata letterale, la parte convenuta Azienda provinciale per i servizi sanitari, sarebbe decaduta, in virtu' dell'eccezione sollevata, dalla possibilita' di far riassumere il processo nei confronti della societa' assicuratrice Universo Assicurazioni S.p.a. e dovrebbe fronteggiare la domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei suoi confronti, senza poter contare sulla copertura assicurativa;
Tutto cio' osservato. Ordina che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e che essa sia successivamente trasmessa alla Corte costituzionale. Rovereto, addi' 3 marzo 1998 Il giudice: Florit 98C0501