N. 322 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 1997- 24 aprile 1998

                                N. 322
  Ordinanza  emessa  il  29  settembre  1997  (pervenuta  alla   Corte
 costituzionale  il  24  aprile  1998)  dal  trinunale  di  Prato  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Colombari  Daniele   Stefano   e
 Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
 Professioni - Ragionieri e periti commerciali - Radiazione di diritto
    dall'albo  professionale,  a  seguito  di  condanna penale o della
    interdizione perpetua dai pubblici uffici o  dall'esercizio  della
    professione - Mancata previsione dell'esperimento del procedimento
    disciplinare  per  la graduazione della sanzione in relazione alla
    gravita' del reato - Disparita' di trattamento rispetto  a  quanto
    previsto per i dottori commercialisti dopo la sentenza della Corte
    costituzionale  n.  158/1990  che  ha  dichiarato l'illegittimita'
    costituzionale di  diversa  disposizione  di  legge  con  identico
    contenuto normativo.
 (D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 38).
 (Cost., art. 3).
(GU n.19 del 13-5-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Sciogliendo  la riserva formulata all'esito della udienza tenuta in
 data 22 settembre  1997  nella  causa  introdotta  dal  rag.  Daniele
 Stefano  Colombari  contro  il  Consiglio  nazionale dei ragionieri e
 periti commerciali ai sensi dell'art. 28 d.P.R. 27  ottobre  1953  n.
 1068;
                             O s s e r v a
   Il  rag.  Colombari  ha  impugnato dinanzi al tribunale di Prato la
 delibera del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti  commerciali
 del  14  aprile 1997 che ha respinto il ricorso avanzato dal medesimo
 ragioniere  avverso  la  delibera  del  Consiglio  del  collegio  dei
 ragionieri  e periti commerciali di Prato del 25 novembre 1996 avente
 ad oggetto  la  radiazione  del  ricorrente  dall'albo  del  collegio
 medesimo.
   In  via  preliminare  il  rag. Colombari ha dedotto la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  38  d.P.R.  n.  1068/1953  che
 prevede  la  radiazione  di  diritto  per alcune ipotesi di condanna.
 Tale articolo risulta essere stato applicato nei confronti  del  rag.
 Colombari  per  aver  il  medesimo  riportato condanne per i reati di
 appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta (Corte d'appello  di
 Firenze  5  luglio  1994  tribunale di Prato 22 settembre 1994, Corte
 d'appello di Firenze 26 marzo 1995).
   La questione appare rilevante e non manifestamente infondata.
   Quanto alla rilevanza appare evidente  che  il  giudizio  che  deve
 esprimere  il  tribunale non puo' prescindere dalla previsione di cui
 alla norma citata. Il rag. Colombari lamenta che nei  suoi  confronti
 non  si  sia  instaurato  un compiuto procedimento disciplinare ed in
 effetti il Consiglio del Collegio dei ragionieri e periti commerciali
 di Prato ha adottato il provvedimento della  radiazione,  cosi'  come
 previsto,  senza  dar  luogo  ad  un  procedimento  disciplinare.  Il
 Consiglio nazionale ha fatto propria la decisione dell'organo  locale
 in  forza della specifica previsione della norma impugnata. Se questa
 dovesse essere dichiarata incostituzionale ne  rimarrebbero  travolte
 le decisioni in questione ed il tribunale dovrebbe prenderne atto.
   Quanto   alla  non  manifesta  infondatezza  si  deve  tener  conto
 dell'indirizzo espresso da alcune  sentenze  della  Corte  che  hanno
 dichiarato  la illegittimita' costituzionale di norme che prevedevano
 la destituzione di  diritto  nel  campo  della  professione  notarile
 (sentenza  n.  40  del  1990)  e di quella dei dottori commercialisti
 (sentenza n. 158 del 1990) e prima ancora in tema di pubblico impiego
 (sentenza n. 971 del 1988); si e' rilevato, nella piu' recente  delle
 sentenze  menzionate,  il  diverso  trattamento riservato dalla legge
 alla categoria degli avvocati.  La Corte ha trovato ulteriore spunto,
 trattando della disciplina prevista  per  i  dottori  commercialisti,
 nella  legge  intervenuta sul pubblico impiego (legge 7 febbraio 1990
 n. 19) che prevede la possibilita' della destituzione solo  all'esito
 del  procedimento disciplinare.   In cio' ha individuato un ulteriore
 motivo di contrarieta' al principio di eguaglianza con la  disciplina
 delle libere professioni.
   Tutto  cio'  e'  ben riferibile anche alla norma di cui all'art. 38
 d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068 e di qui la necessita' di sollevare la
 questione indicata dalla difesa del rag. Colombari.
                                P.Q.M.
   Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale come sopra esposta;
   Solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  38
 d.P.R.  27 ottobre 1953 n. 1068 in relazione all'art. 3 Cost.;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Manda  la cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle
 parti in causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Prato, addi' 29 settembre 1997
                        Il presidente: Dell'Anno
 98C0503