N. 327 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 1998

                                N. 327
  Ordinanza emessa l'11 febbraio 1998 dalla Corte  dei  conti  sezione
 giuridica  per  la  regione  Veneto  sul ricorso proposto da Trevisan
 Lucia contro il provveditorato agli studi di Venezia
 Pensioni  -  Dipendenti  pubblici  con  anzianita'  contributiva   di
    servizio  inferiore  a  31  anni alla data del 28 settembre 1994 -
    Diritto al trattamento pensionistico a  decorrere  dal  1  gennaio
    1997  - Applicabilita' della normativa in esame anche al personale
    della scuola collocato a riposo  per  dimissioni  (ove  le  stesse
    siano   presentate   dopo  il  31  marzo),  secondo  l'ordinamento
    scolastico, nell'anno  successivo  a  quello  della  presentazione
    della   domanda,   ossia  a  decorrere  dal  1  settembre  1995  -
    Conseguente  vuoto  retributivo,  per  detto  personale,   dal   1
    settembre  1995  al  1  gennaio  1997-  Incidenza  sui principi di
    uguaglianza e di retribuzione proporzionata ed  adeguata  e  sulla
    garanzia  previdenziale  -  Richiamo  alle  sentenze  della  Corte
    costituzionale nn. 439/1994 e 347/1997.
 (Legge  23 dicembre 1994, n. 724, art. 13, comma 5, lett. c); legge 8
    agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 31, primo periodo).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38).
(GU n.19 del 13-5-1998 )
                          LA CORTE DEI CONTI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso  depositato  il  9
 luglio  1997,  iscritto  al n. 4891/PC, proposto dalla prof. Trevisan
 Lucia avverso il decreto del provveditore agli studi di Venezia del 4
 novembre 1996, n. 1106.
   Uditi nella pubblica udienza  dell'11  febbraio  1998  il  relatore
 consigliere   Corrado   Scivoletto   e   l'avv.   Angelo  Foletto  in
 rappresentanza della ricorrente;
                         Considerato in fatto
   La prof. Trevisan Lucia, docente di educazione  tecnica  presso  la
 Scuola  media statale Mozzoni di Mestre-Venezia, inoltrava in data 10
 settembre 1994 domanda di dimissioni dal servizio  con  decorrenza  1
 settembre  1995.  Il  provveditore  agli  studi accoglieva la domanda
 giusta lettera n. 17458/C1 del 22 settembre 1994, con effetto  dal  1
 settembre 1995.
   Con  successivo  provvedimento  del  4  novembre  1996, n. 1106, lo
 stesso  provveditore   determinava   il   trattamento   pensionistico
 spettante  alla  prof.  Trevisan,  nonche' quello da conferire in via
 provvisoria  con  decorrenza   1   gennaio   1997,   avuto   riguardo
 all'anzianita' di servizio, calcolata in anni 28.
   La  ricorrente  impugna  detto provvedimento per violazione e falsa
 applicazione dell'art. 1, comma 31, della legge  8  agosto  1995,  n.
 335,  nonche'  per  eccesso  di  potere  per difetto di motivazione e
 contrasto con le disposizioni legislative in materia.
   Lamenta la prof. Trevisan che la  determinazione  del  provveditore
 agli studi nel fissare la decorrenza del trattamento pensionistico al
 1 gennaio 1997 crea un ingiustificabile vuoto di sedici mesi rispetto
 alla data di cessazione dal servizio che, tenuto conto delle esigenze
 organizzative  della  scuola, coincide in via generale con la fine di
 ogni anno scolastico, cioe' con il 31 agosto.
   Il trattamento pensionistico deve avere effetto immediato, al  fine
 di  evitare soluzione di continuita' rispetto alla data di cessazione
 della retribuzione.
   Al  riguardo,  la  ricorrente  richiama  la  sentenza  della  Corte
 costituzionale  n.  439  del  13-23  dicembre  1994 che ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale di  analogo  precetto  contenuto  nel
 d.-l.  19  settembre  1992,  n.  384, convertito in legge 14 novembre
 1992, n. 438, riferentesi al differimento  fino  al  1  gennaio  1994
 della  corresponsione del trattamento pensionistico di anzianita' per
 il personale della scuola collocato a riposo  per  dimissioni  dal  1
 settembre 1993.
   Chiede pertanto la ricorrente stessa che, ove in via interpretativa
 non  si  ritenga  di disapplicare la disposizione contenuta nell'art.
 1, comma 31, della legge n. 335/1995, sia sollevata la  questione  di
 legittimita' costituzionale di detta norma, in riferimento agli artt.
 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.
   L'Avvocatura  distrettuale  dello Stato, con l'atto di costituzione
 in giudizio per il Ministero della pubblica istruzione, depositato in
 data 22 agosto 1997, contesta la pretesa della ricorrente,  asserendo
 che il provvedimento impugnato e' stato adottato in conformita' della
 normativa  sopra richiamata ed in rapporto all'anzianita' di servizio
 maturata dalla docente.
   Viene  altresi'  eccepito  che  la  prof.  Trevisan  avrebbe potuto
 presentare entro il 31  marzo  1995  l'istanza  di  differimento  del
 pensionamento sino al 31 agosto 1997, siccome avvertito, con apposita
 comunicazione  di  servizio  n.  254 del 10 marzo 1995, dal Ministero
 della  pubblica  istruzione,  che  trasmetteva   la   circolare   del
 Dipartimento  della  funzione pubblica n. 10976 in pari data, perche'
 fosse portata a conoscenza del  personale  interessato;  del  che  si
 faceva  carico  il provveditore agli studi, con foglio del successivo
 13 marzo.
   La contestuale richiesta di sospensiva del provvedimento  impugnata
 e' stata successivamente rinunciata dalla difesa.
                          Ritenuto in diritto
   La  questione  di  legittimita'  costituzionale  prospettata  dalla
 ricorrente in ordine all'art. 13, comma 5, della legge  n.  724/1994,
 in  connessione  con l'art. 1, comma 31, della legge n. 335/1995, non
 puo' ritenersi  superata  per  effetto  della  sentenza  della  Corte
 costituzionale  n.    347 del 13-21 novembre 1997, (successiva quindi
 all'instaurazione  del  presente   giudizio),   che   ha   dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale,  per  contrasto  con l'art. 3 della
 Costituzione, soltanto della lettera b), del comma 5,  dell'art.  13,
 della  legge  n. 724/1994, che prende in considerazione la decorrenza
 dal 1 gennaio 1996 del trattamento pensionistico dei  dipendenti  che
 al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di
 servizio non inferiore a 31 anni.
   In  applicazione  dell'art.  27 della legge 27 marzo 1953, n. 87 e'
 stata  contestualmente  dichiarata  l'illegittimita'   costituzionale
 dell'art.  1,  comma  31,  primo periodo, della legge n. 335/1995, ma
 sempre "nella parte in cui fa salva l'efficacia del citato  art.  13,
 comma quinto, lett. b), della legge 23 dicembre 1994 n. 724".
   Nel  caso  in  esame,  invece,  s'e'  vista  che  la decorrenza del
 trattamento pensionistico della prof. Trevisan e' stata fissata al  1
 gennaio  1997,  in  base  alla  lett.  c)  dello stesso quinto comma,
 dell'art.  13, avendo la medesima maturata un'anzianita' di 28 anni.
   Assume quindi carattere di rilevanza - ai fini della decisione  del
 ricorso  in trattazione - la questione di legittimita' costituzionale
 relativa a tale ultima disposizione.
   E che la questione non sia manifestamente infondata  e'  comprovato
 propria  dall'ultima  pronunzia  della  Corte  costituzionale  che ha
 censurato - come sopra evidenziato - la lett. b), del  ridetto  comma
 5,  dell'art.    13, per l'irrazionalita' della normativa, che non ha
 tenuto conto della specifica posizione del  personale  della  scuola,
 dando  luogo  - si legge nella sentenza - ad un'evidente incongruenza
 all'interno  della   legislazione   scolastica,   che   prevede   una
 particolare sequenza procedurale motivata dall'esigenza di assicurare
 la continuita' delle prestazioni durante l'anno scolastico.
   Del resto, la Corte ha confermato la precedente sentenza n. 439 del
 12-23  dicembre  1994,  fondata  sulle  medesime  argomentazioni  per
 statuire l'incostituzionalita' di norme  analoghe  a  quelle  ora  in
 esame,  nella  parte  in  cui  differivano  sino al 1 gennaio 1994 la
 corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato
 a riposo per dimissioni dal 1 settembre  1993  (art.  1,  commi  1  e
 2-quinquies  del  d.-l.  19  settembre  1992, n. 384, convertito, con
 modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438).
   Questo  collegio  ravvisa  ancor piu' marcata l'irrazionalita' gia'
 censurata, considerato - come nella fattispecie in esame  -  il  piu'
 lungo  spazio  di  tempo  (16  mesi)  intercorrente  fra  la  data di
 cessazione dal servizio e quella  della  decorrenza  del  trattamento
 pensionistico.
   Sembra  cosi' configurarsi contrasto, oltre che con l'art. 3, anche
 con gli artt. 36 e 38  della  Costituzione,  stante  che  nel  teste'
 precisato  periodo  il  personale  della  scuola e' privato sia dello
 stipendio come della pensione, l'uno  e  l'altra  da  ritenere  mezzi
 indispensabili per provvedere ai bisogni essenziali della vita.
   Ricorrono  pertanto  i  presupposti  per promuovere la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 5,  lett.  c),  della
 legge  23  dicembre  1994, n. 724, nella parte in cui differisce al 1
 gennaio 1997  la  corresponsione  della  pensione  per  il  personale
 collocato  a  riposo  per  dimissioni; nonche' dell'art. 1, comma 31,
 primo periodo della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte  in  cui
 fa  salva  l'efficacia  del  citato art. 13, comma 5, lett. c), della
 legge 23 dicembre 1994, n. 724.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge  9  febbraio
 1948 n. 1 e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87;
   Dispone che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi
 alla  Corte  costituzionale  per  la  risoluzione  della questione di
 legittimita' costituzionale di cui in premessa.
   Ordina che a cura  della  segreteria  della  sezione,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in causa e al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
 dei Deputati e del Senato della Repubblica.
   Cosi' deciso nella camera di consiglio, dell'11 febbraio 1998.
                         Il presidente: Vinci
                                               L'estensore: Scivoletto
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