N. 160 ORDINANZA 4 - 8 maggio 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Possibilita' di riassunzione del processo esecutivo solo a seguito del termine dato con la sentenza di definizione del giudizio anziche' con la sentenza di primo grado - Non condivisibile l'interpretazione della norma denunciata e adottata dal giudice rimettente - Discrezionalita' legislativa - Riferimento alla sentenza della Corte n. 94/1996 - Manifesta infondatezza. (C.P.C., art. 549). (Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma).(GU n.19 del 13-5-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 549 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1997 dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia contro Presciutti Luigi ed altri, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Annibale Marini; Ritenuto che in sede di riassunzione di un processo esecutivo a seguito di sentenza d'appello - impugnata con ricorso per cassazione - che aveva accertato l'obbligo del terzo, il pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con ordinanza del 1 aprile 1997 ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione - questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 549 del codice di procedura civile nella parte in cui "subordina la possibilita' di riassumere il processo esecutivo solo a seguito del termine dato con la sentenza che definisce il giudizio, anziche' con la sentenza di primo grado"; che la "sentenza che definisce il giudizio" di cui alla norma denunciata sarebbe, ad avviso del rimettente, quella passata in giudicato e non gia' quella di primo grado; che siffatta interpretazione si porrebbe in contrasto con: a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la diversita' di trattamento - nella tutela esecutiva dei diritti - tra i casi in cui viene introdotto il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ed i casi in cui tale giudizio manca; b) l'art. 24, primo comma, della Costituzione, per la compressione del diritto alla tutela giurisdizionale dovuto alla necessita' di attendere il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo; c) l'art. 97, primo comma, della Costituzione, risultando "indubbio che anche la inadeguata o inidonea tutela dei diritti soggettivi dei singoli puo' provocare intollerabili disfunzioni nell'amministrazione della giustizia, con negative ripercussioni di carattere generale". Considerato che l'interpretazione della norma denunciata adottata dal rimettente, pur se contrastata da parte della dottrina, non appare implausibile; che, come affermato da questa Corte, rientra nella discrezionalita' del legislatore modulare le condizioni di accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei limiti della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela (sentenza n. 94 del 1996); che la disposizione denunciata, come interpretata dal rimettente, trova una ragionevole giustificazione nella necessita' che non avvengano assegnazioni e trasferimenti di beni mentre e' ancora sub iudice il giudizio per accertare l'obbligo del terzo, nonche' l'oggetto e i limiti di tale obbligo; che conseguentemente nessuna violazione del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24, primo comma, della Costituzione discende dalla asserita necessita' di riassumere il processo esecutivo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza che accerta l'obbligo del terzo; che la disparita' di trattamento evocata dal rimettente risulta giustificata dalla diversita' delle situazioni poste a raffronto; che, infine, non e' pertinente l'invocato parametro dell'art. 97, primo comma, della Costituzione giacche', secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo alla materia dell'esercizio della funzione giurisdizionale (da ultimo, ordinanze nn. 99, 147, 159 e 275 del 1996 e nn. 63, 103 e 168 del 1997); che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 549 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0528