N. 160 ORDINANZA 4 - 8 maggio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo   civile   -  Possibilita'  di  riassunzione  del  processo
 esecutivo solo  a  seguito  del  termine  dato  con  la  sentenza  di
 definizione  del  giudizio  anziche' con la sentenza di primo grado -
 Non condivisibile l'interpretazione della norma denunciata e adottata
 dal giudice rimettente - Discrezionalita' legislativa  -  Riferimento
 alla sentenza della Corte n. 94/1996 - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.C., art. 549).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma).
 
(GU n.19 del 13-5-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 549 del  codice
 di  procedura  civile  promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1997
 dal pretore di Ancona, sezione distaccata di  Fabriano,  sul  ricorso
 proposto  dal  Banco  di  Sicilia  contro  Presciutti Luigi ed altri,
 iscritta al n. 348 del registro ordinanze  1997  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  25, prima serie speciale,
 dell'anno 1997;
   Udito nella camera di  consiglio  dell'11  marzo  1998  il  giudice
 relatore Annibale Marini;
   Ritenuto  che  in  sede  di riassunzione di un processo esecutivo a
 seguito di sentenza d'appello - impugnata con ricorso per  cassazione
 -  che  aveva  accertato  l'obbligo  del terzo, il pretore di Ancona,
 sezione distaccata di Fabriano, con ordinanza del 1  aprile  1997  ha
 sollevato  -  in  riferimento  agli  artt.  3, primo comma, 24, primo
 comma, e 97, primo comma, della Costituzione - questione  incidentale
 di  legittimita' costituzionale dell'art. 549 del codice di procedura
 civile nella parte in cui "subordina la possibilita' di riassumere il
 processo esecutivo solo a seguito del termine dato  con  la  sentenza
 che definisce il giudizio, anziche' con la sentenza di primo grado";
     che  la  "sentenza  che  definisce il giudizio" di cui alla norma
 denunciata sarebbe, ad  avviso  del  rimettente,  quella  passata  in
 giudicato e non gia' quella di primo grado;
     che  siffatta  interpretazione  si  porrebbe in contrasto con: a)
 l'art. 3, primo comma,  della  Costituzione,  per  la  diversita'  di
 trattamento  - nella tutela esecutiva dei diritti - tra i casi in cui
 viene introdotto il giudizio di accertamento dell'obbligo  del  terzo
 ed  i  casi  in  cui  tale giudizio manca; b) l'art. 24, primo comma,
 della  Costituzione,  per  la  compressione  del  diritto alla tutela
 giurisdizionale dovuto alla necessita' di attendere il  passaggio  in
 giudicato  della  sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo; c)
 l'art. 97, primo comma, della Costituzione, risultando "indubbio  che
 anche  la  inadeguata  o  inidonea  tutela dei diritti soggettivi dei
 singoli puo' provocare intollerabili disfunzioni nell'amministrazione
 della giustizia, con negative ripercussioni di carattere generale".
   Considerato che l'interpretazione della norma  denunciata  adottata
 dal  rimettente,  pur  se  contrastata  da  parte della dottrina, non
 appare implausibile;
     che,   come   affermato   da   questa   Corte,   rientra    nella
 discrezionalita'  del  legislatore  modulare le condizioni di accesso
 all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei limiti della non
 irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela (sentenza n. 94
 del 1996);
     che la disposizione denunciata, come interpretata dal rimettente,
 trova  una  ragionevole  giustificazione  nella  necessita'  che  non
 avvengano  assegnazioni  e trasferimenti di beni mentre e' ancora sub
 iudice  il  giudizio  per  accertare  l'obbligo  del  terzo,  nonche'
 l'oggetto e i limiti di tale obbligo;
     che  conseguentemente  nessuna violazione del diritto alla tutela
 giurisdizionale  garantito   dall'art.   24,   primo   comma,   della
 Costituzione  discende  dalla  asserita  necessita'  di riassumere il
 processo esecutivo successivamente al passaggio  in  giudicato  della
 sentenza che accerta l'obbligo del terzo;
     che  la  disparita' di trattamento evocata dal rimettente risulta
 giustificata dalla diversita' delle situazioni poste a raffronto;
     che, infine, non e'  pertinente  l'invocato  parametro  dell'art.
 97,  primo  comma,  della  Costituzione giacche', secondo la costante
 giurisprudenza di questa Corte, il principio del buon andamento della
 pubblica amministrazione, pur potendo  riferirsi  anche  agli  organi
 dell'amministrazione  della  giustizia,  attiene  esclusivamente alle
 leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari  ed  il  loro
 funzionamento  sotto  l'aspetto  amministrativo,  mentre e' del tutto
 estraneo alla materia dell'esercizio della  funzione  giurisdizionale
 (da ultimo, ordinanze nn. 99, 147, 159 e 275 del 1996 e nn. 63, 103 e
 168 del 1997);
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale   dell'art.   549  del  codice  di  procedura  civile,
 sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma,
 e 97, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione
 distaccata di Fabriano, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.
                         Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Marini
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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