N. 165 ORDINANZA 4 - 8 maggio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia - Diniego - Ricorso al
 tribunale  amministrativo  regionale  - Sospensiva - Risarcimento del
 danno - Orientamento della Corte di cassazione nel senso di escludere
 la risarcibilita' del pregiudizio patrimoniale  -  Lamentata  mancata
 previsione   della   risarcibilita'   dei   danni  derivati  a  terzi
 dall'emanazione  di  atti  o  provvedimenti  illegittimi  lesivi   di
 interessi  legittimi  -  Rilevanza  della  questione  non  attuale  e
 meramente ipotetica - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.C., art. 2043).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 113).
 
(GU n.19 del 13-5-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2043 del codice
 civile, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1996 dal tribunale
 di Isernia nel procedimento  civile  vertente  tra  l'E.R.I.M.  e  il
 comune  di  Civitanova  del  Sannio, iscritta al n. 1341 del registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Ritenuto che nel corso  del  giudizio  promosso  dall'Ente  Risorse
 Idriche  Molisane  (E.R.I.M.)  contro  il  comune  di  Civitanova del
 Sannio, avente ad  oggetto  la  domanda  di  risarcimento  dei  danni
 conseguenti all'illegittimo diniego della concessione edilizia per la
 realizzazione  delle  opere  relative alla captazione delle acque del
 gruppo Pincio, il tribunale di  Isernia  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  in  riferimento agli artt. 3, 24 e 113
 della Costituzione, dell'art.  2043 del codice civile;
     che - premesso che l'attore ha ritualmente impugnato  il  diniego
 di  concessione  edilizia avanti al giudice amministrativo competente
 ottenendo il provvedimento cautelare incidentale di  sospensione  del
 diniego,  e  che  l'accoglimento  della  questione  comporterebbe  la
 sospensione del  giudizio  ai  sensi  dell'art.  295  del  codice  di
 procedura  civile  in  attesa  della  risoluzione  della controversia
 amministrativa - il giudice rimettente  ha  precisato  che  l'oggetto
 della  causa  civile riguardava il risarcimento dei danni conseguenti
 alla  revoca  da  parte  del  C.I.P.E.  del   finanziamento   di   L.
 5.903.000.000 concesso per l'esecuzione delle opere indicate, nonche'
 il  danno  relativo  al sottodimensionamento dello sfruttamento delle
 potenzialita' delle condotte idriche oltre  al  mancato  introito  di
 entrate  connesse alla captazione delle acque, e, da ultimo, alla non
 avvenuta consegna dei lavori all'impresa appaltatrice;
     che il giudice a quo si richiama all'orientamento costante  della
 Corte di cassazione, che si assume univocamente consolidato nel senso
 di  escludere la risarcibilita' del pregiudizio patrimoniale sofferto
 dal  titolare  di  interesse  legittimo  conseguente  all'illegittimo
 esercizio  di  attribuzioni amministrative e quindi la risarcibilita'
 dei  danni  conseguenti  all'illegittimo  diniego  della  concessione
 edilizia,  salvo  che, ricorrendo situazioni di affievolimento, quali
 l'annullamento del provvedimento che ha illegittimamente degradato la
 posizione  giuridica   soggettiva   riespansa   per   effetto   della
 concessione  o  autorizzazione, sia ammessa la tutela risarcitoria, e
 segnatamente  nelle  ipotesi  di  annullamento  giurisdizionale   dei
 provvedimenti  c.d.  di  secondo grado, quali l'annullamento o revoca
 della concessione edilizia;
     che il giudice a quo ha sollevato, in riferimento agli artt.   3,
 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  2043  del  codice civile nella parte in cui non prevede la
 "risarcibilita' dei danni derivati a terzi dall'emanazione di atti  o
 provvedimenti    illegittimi,   lesivi   di   interessi   legittimi",
 aggiungendo  che  vi   sarebbero   "diritti   soggettivi   con   essi
 coesistenti"  "quali  ad esempio il diritto di iniziativa economica o
 quello all'integrita' patrimoniale";
     che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, concludendo per l'inammissibilita' o la manifesta infondatezza
 della questione.
   Considerato che preliminarmente  deve  essere  sottolineato  quanto
 gia' affermato da questa Corte (sentenza n. 85 del 1980) in ordine al
 problema della responsabilita' civile delle pubbliche amministrazioni
 per  il  risarcimento  dei  danni derivanti ai soggetti privati dalla
 emanazione di atti e provvedimenti amministrativi illegittimi, lesivi
 di situazioni di interesse legittimo: problema di indubbia gravita' e
 di particolare attualita' - anche nel settore urbanistico-edilizio  -
 che si e' cominciato ad imporre alla concreta attenzione non solo del
 legislatore,  ma  anche della giurisdizione ordinaria di legittimita'
 (v. Cass.  sez.  I,  3  maggio  1996,  n.  4083),  che  ha  avvertito
 "l'inadeguatezza dell'indirizzo interpretativo sul danno ingiusto";
     che il "problema di ordine generale" "richiede prudenti soluzioni
 normative,  non  solo  nella  disciplina  sostanziale  ma  anche  nel
 regolamento delle competenze giurisdizionali" (sentenza n. 85 citata)
 e nelle scelte tra misure risarcitorie,  indennitarie,  reintegrative
 in  forma  specifica  e ripristinatorie ed infine nella delimitazione
 delle utilita' economiche suscettibili di  ristoro  patrimoniale  nei
 confronti della pubblica amministrazione;
     che,  peraltro,  il  legislatore  nazionale  non  e'  rimasto nel
 frattempo inerte, ma ha adottato una serie di interventi  settoriali:
 v.  in  materia  di  violazione  del  diritto  comunitario in tema di
 appalti legge 19 febbraio 1992, n. 142, art. 13; per l'estensione  ai
 settori esclusi legge 19 dicembre 1992, n. 489, art. 11, comma 1; per
 gli  appalti  di  servizi  legge  22  febbraio 1994, n. 146, art. 11,
 lettera i) e decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, art. 30;  per
 gli  appalti  di opere pubbliche in genere legge 11 febbraio 1994, n.
 109, art. 32 peraltro successivamente modificata dal decreto-legge  3
 aprile  1995,  n.  101  convertito  nella legge 2 giugno 1995, n. 216
 senza  tuttavia  ulteriore  previsione  espressa   in   ordine   alla
 risarcibilita';   per   la  responsabilita'  in  materia  di  ritardo
 temporale  sul  rilascio  di  concessione  edilizia  decreto-legge  5
 ottobre 1993, n. 398, art. 4, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.
 493; decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, non convertito in legge ma
 i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n.
 662,  art.  2; in caso di procedimento su istanza di parte previsione
 di indennizzo per il mancato rispetto del termine del procedimento  o
 degli obblighi e prestazioni a carico dell'amministrazione attraverso
 una  delegificazione  e rinvio a regolamenti, legge 15 marzo 1997, n.
 59,  art.  20,  comma  4,  lettera  h); e, in attuazione della delega
 legislativa contenuta nell'art. 11, comma 4, lettera g) della  citata
 legge  n.  59  del  1997 (prorogata con legge 15 maggio 1997, n. 127,
 art.  7,  comma  1,  lettera  f)),  estensione  della   giurisdizione
 esclusiva  del  giudice  amministrativo alle controversie, in materia
 edilizia, urbanistica  e  di  servizi  pubblici,  aventi  ad  oggetto
 diritti  patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
 risarcimento del danno, decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  80,
 artt.  33,  34 e 35, nonche' art. 45, comma 18, che mantiene ferma la
 giurisdizione prevista dalle norme in vigore per i  giudizi  pendenti
 al 30 giugno 1998;
     che  la  questione,  come  prospettata dal giudice rimettente, e'
 manifestamente inammissibile  in  quanto  non  si  e'  verificato  il
 presupposto  in  ogni  caso  necessario  alla  configurazione  di una
 responsabilita'  dell'amministrazione  in  conseguenza  di  un   atto
 amministrativo, cioe' l'accertamento della illegittimita' dell'atto o
 del  comportamento  dell'amministrazione,  che  la medesima ordinanza
 sottolinea essere ancora  all'esame  del  giudice  amministrativo  di
 primo grado in sede di ricorso per l'annullamento;
     che  infatti  la  previa  definizione  della  controversia  sulla
 illegittimita'  dell'atto  di  diniego  della  concessione   edilizia
 (attivita'  provvedimentale devoluta alla giurisdizione esclusiva del
 giudice  amministrativo)  costituisce  -  in  mancanza   di   diversa
 regolamentazione  del  legislatore,  anche  se e' stata auspicata una
 unificazione per evitare una duplicita'  di  giudizi  con  competenza
 bipartita  -  un  indispensabile antecedente logico giuridico (v. per
 riferimento art. 13 della legge n. 142 del 1992) dal quale dipende la
 decisione della causa;
     che di conseguenza la dichiarata  rilevanza  della  questione  e'
 meramente  ipotetica,  e  non attuale, essendo prematuro il dubbio di
 legittimita'   costituzionale:   per   applicare   l'art.   295   del
 cod.proc.civ.    -  come prospetta il giudice a quo - in attesa della
 risoluzione della controversia amministrativa, non  doveva,  infatti,
 necessariamente  essere  affrontato  e  risolto in via preliminare il
 dubbio sulla legittimita'  costituzionale  dell'art.  2043  del  cod.
 civ.,  anche  perche'  -  secondo la valutazione dello stesso giudice
 rimettente - si configuravano  nel  contempo  "posizioni  di  diritti
 soggettivi coesistenti con interessi legittimi".
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'   costituzionale   dell'art.  2043  del  codice  civile,
 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della  Costituzione,
 dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte,  Palazzo della
 Consulta, il 4 maggio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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