MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 maggio 1998 

  Scioglimento  della  societa'  cooperativa  edilizia  "Sangro",  in
Mozzagrogna.
(GU n.113 del 18-5-1998)

                            IL DIRETTORE
               della direzione provinciale del lavoro
                              di Chieti
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che
le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che
non hanno  depositato in tribunale  nei termini prescritti  i bilanci
relativi  agli  ultimi  due  anni,  sono  sciolte  di  diritto  dalla
competente autorita' governativa e perdono la personalita' giuridica;
  Visto il  decreto del direttore  generale della cooperazione  del 6
marzo 1996,  con il  quale e' stata  decentrata ai  competenti uffici
provinciali  del lavoro  e  della massima  occupazione l'adozione  di
provvedimento di  scioglimento senza nomina di  liquidatore, ai sensi
dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;
  Visto  il  verbale  d'ispezione ordinaria  eseguita  sull'attivita'
della societa' cooperativa edlizia  appresso indicata, da cui risulta
che  la  medesima trovansi  nelle  condizioni  previste dalle  citate
norme;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  edilizia  sottoindicata  e'  sciolta  di
diritto,   dalla  data   del  presente   decreto,  senza   nomina  di
liquidatore, perdendo di conseguenza la personalita' giuridica:
  1)  societa'  coopertiva  edilizia  "Sangro"  S.r.l.  con  sede  in
Mozzagrogna, costituita per rogito  notar Colantonio Giuseppe in data
18  marzo 1974,  registro societa'  n.  817, presso  il tribunale  di
Lanciano, BUSC n. 716/165544.
    Chieti, 5 giugno 1998
                                                 Il direttore: Colaci