Scioglimento della societa' cooperativa edilizia "Sangro", in Mozzagrogna.(GU n.113 del 18-5-1998)
IL DIRETTORE della direzione provinciale del lavoro di Chieti Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorita' governativa e perdono la personalita' giuridica; Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e' stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione di provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma; Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attivita' della societa' cooperativa edlizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme; Decreta: La societa' cooperativa edilizia sottoindicata e' sciolta di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalita' giuridica: 1) societa' coopertiva edilizia "Sangro" S.r.l. con sede in Mozzagrogna, costituita per rogito notar Colantonio Giuseppe in data 18 marzo 1974, registro societa' n. 817, presso il tribunale di Lanciano, BUSC n. 716/165544. Chieti, 5 giugno 1998 Il direttore: Colaci