Modificazione della tabella n. 1 allegata al decreto ministeriale 21 giugno 1988 relativamente alla collocazione in classi di rischio di alcune attivita' per i premi speciali per l'assicurazione all'INAIL degli artigiani.(GU n.115 del 20-5-1998)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visti gli articoli 42 e 39, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1988 concernente l'approvazione della tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di societa' fra artigiani lavoratori, nonche' dei familiari coadiuvanti del titolare; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1988 di approvazione della tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale; Vista la delibera n. 346 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 5 maggio 1998, concernente la modifica della tabella n. 1 allegata al sopra citato decreto ministeriale 21 giugno 1988; Rilevato che e' intervenuta una sperequazione dei vigenti premi speciali unitari per le attivita' che fanno capo alle voci di tariffa 1442, 5250, 7321, 9121, 9122, 9310, risultando, quindi, queste ultime non piu' corrispondenti alle classi di rischio in cui sono rispettivamente collocate; Ritenuto, pertanto, di procedere al trasferimento delle suddette voci in classi di rischio piu' adeguate; Decreta: A far data dal 1 gennaio 1998, nella tabella n. 1 allegata alla tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di societa' tra artigiani lavoratori, nonche' dei familiari coadiuvanti del titolare, approvata con decreto ministeriale 21 giugno 1988, le voci di tariffa 1442, 5250, 7321, 9121, 9122, 9310, gia' comprese, rispettivamente, nelle classi di rischio 7 , 8 , 6 , 9 , 6 , 5 della tabella stessa, trovano collocazione nelle classi di rischio 6 , 7 , 5 , 8 , 5 , 4 , ad ognuna immediatamente inferiore. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 maggio 1998 Il Ministro: Treu