N. 331 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 1998

                                N. 331
  Ordinanza emessa il 13 febbraio 1998  dal  pretore  di  Venezia  nel
 procedimento civile vertente tra Favaretto Luciano e INPS
 Previdenza  e assistenza sociale - Pensioni INPS - Prepensionamento -
    Previsione  di  un  supplemento  di  pensione   commisurato   alle
    mensilita'   mancanti   al   raggiungimento   della  normale  eta'
    pensionabile - Esclusione di detto beneficio  per  i  titolari  di
    pensioni  di invalidita' - Disparita' di trattamento di situazioni
    omogenee - Incidenza sul diritto  alla  salute  e  sulla  garanzia
    previdenziale - Questione gia' oggetto della pronuncia della Corte
    costituzionale  n.  424/1996 di manifesta inammissibilita' per non
    adeguata motivazione  in  punto  di  rilevanza  e  riproposta  del
    giudice rimettente emendata dal vizio stesso.
 (Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 27).
 (Cost., artt. 3, 32 e 38).
(GU n.20 del 20-5-1998 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro,
 promossa con ricorso depositato in cancelleria  in  data  3  dicembre
 1993  da  Favaretto Luciano, assistito dal procuratore domiciliatario
 avv.to M. Vianello per mandato al ricorso, ricorrente;
   Contro I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv.  S.  Attardi  per
 procura generale alle liti rep. n. 22672 del 7 ottobre 1993 notaio F.
 Lupo di Roma, convenuto.
   Oggetto: diritto a beneficio ex art. 27 legge n. 223/1991.
   In   data   27  novembre  1995  veniva  emessa  da  questo  pretore
 l'ordinanza che si trascrive:
     "Osserva il pretore: con ricorso depositato il  3  dicembre  1993
 Luciano   Favaretto   ha   chiesto  di  dichiarare  l'Inps  tenuto  a
 corrispondergli il trattamento di anzianita' ai sensi della legge  n.
 223/1991,  con  conseguente  attribuzione  del  supplemento dovuto in
 relazione ai periodi  mancanti  al  raggiungimento  dei  35  anni  di
 anzianita'  contributiva, esponendo che l'istituto aveva rigettato la
 domanda in quanto egli era titolare di pensione di invalidita'.
   Nel resistere alla pretesa del ricorrente l'Inps ha  effettivamente
 ribadito  che  come  ritenuto in sede amministrativa il Favaretto non
 poteva in  quanto  titolare  di  pensione  di  invalidita',  divenire
 titolare  di pensione di anzianita' e quindi non poteva avere diritto
 al beneficio del prepensionamento di anzianita' di cui alla legge  n.
 223/1991.
   Seguendo  tale  interpretazione della legge lo stesso ricorrente ha
 quindi sollevato eccezione di incostituzionalita' dell'art. 27, legge
 n. 223/1991, con riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione
 nella parte in cui,  non  disciplinando  l'ipotesi  dei  titolari  di
 pensione  di  invalidita',  riserva ad un soggetto invalido una minor
 tutela rispetto ad un soggetto valido.
   Tanto premesso e rilevato che secondo  l'ordinamento  vigente,  non
 modificato   sul  punto  dalla  nuova  disciplina  della  invalidita'
 pensionabile di cui alla legge  n.  223/1984,  in  base  ai  principi
 dell'alternativita'  ed unitarieta' dei trattamenti pensionistici, il
 lavoratore che ha  ottenuto  la  pensione  di  invalidita'  a  carico
 dell'Inps  non puo' ad alcun titolo sostituirla con altra prestazione
 relativa  ad  altro  evento  protetto  e  che  i  contributi  versati
 precedentemente  o successivamente gli conferiscono il solo diritto a
 supplementi della pensione in  godimento  (Corte  costituzionale  nn.
 1751/1983,  3084/1981),  il  rigetto  della domanda del ricorrente da
 parte dell'istituto appare legittimo, in quanto, la norma di  cui  il
 Favaretto  chiede  di  beneficiare  riconosce  ai  lavoratori solo il
 diritto di richiedere "la concessione di un trattamento  di  pensione
 con  la  maggiorazione prevista", richiesta che il Favaretto non puo'
 avanzare,  avendo  solo  diritto  a  supplementi  della  pensione  in
 godimento.
   Una conferma della inaccoglibilita' della domanda del ricorrente in
 base   alla  legge  n.  223/1991  si  ricava  da  precedente  analoga
 normativa,  che  aveva  espressamente  previsto  e  disciplinato,  la
 estensione  del trattamento di prepensionamento di vecchiaia a favore
 dei  lavoratori  titolari  di  pensione  di  invalidita'  mediante la
 corresponsione  "di  un  supplemento  di  pensione  commisurato  alle
 mensilita' mancanti al raggiungimento della normale eta' pensionabile
 e  liquidato  secondo le norme vigenti" legge 31 maggio 1984, n. 193,
 art. 1, comma 4.
   Ritenuto quindi che l'art. 27 legge n. 223/1991 non  consente  agli
 invalidi  titolari  di  una  pensione  di  invalidita'  di godere dei
 benefici dalla stessa previsti a favore dei  lavoratori  validi,  con
 una evidente ed ingiustificata disparita' di trattamento contrastante
 con  il  dettato costituzionale e in particolare con gli artt. 3, 32,
 38  della  Costituzione  dichiara  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata  l'eccezione  di  incostituzionalita' della norma sollevata
 dal ricorrente nella parte in cui non prevede il diritto dei titolari
 di pensione di invalidita' ad un supplemento di pensione  commisurato
 alla maggiorazione riconosciuta ai lavoratori non invalidi.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  131 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  27  legge  n.  223/1991  per
 contrasto con gli artt. 3, 32, 38 della Costituzione;
   Sospende il presente giudizio;
   Ordina che a cura della cancelleria agli atti del presente giudizio
 vengano immediatamente trasmessi  alla  Corte  costituzionale  e  che
 copia  della  presente  ordinanza  venga notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera  e  al
 Presidente del Senato.
     Venezia, addi' 27 novembre 1995".
   La  Corte cost. emetteva quindi la ordinanza n. 424 del 1996 di cui
 si trascrive il dispositivo "dichiara la  manifesta  inammissibilita'
 della  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 27 della
 legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
 mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione delle  direttive
 della  Comunita'  europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
 in materia di mercato del lavoro),  sollevata,  in  riferimento  agli
 artt.  3,  23  e  38  della  Costituzione, del pretore di Venezia con
 l'ordinanza di cui in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996".
   La  decisione  della Corte veniva giustificata con riferimento alla
 inadeguata motivazione della ordinanza di remissione alla Corte sulle
 circostanze relative alla appartenenza  del  lavoratore  ad  uno  dei
 settori   lavorativi   in   crisi,  espressamente  destinatari  della
 previsione di cui alla norma impugnata, nonche' sulla sussistenza dei
 requisiti di anzianita' contributiva richiesti dall'art. 27 legge  n.
 223/1991  ai  fini  del  riconoscimento  del beneficio dell'accredito
 contributivo.
   Tanto premesso si rileva quindi, ad integrazione  della  precedente
 ordinanza, che:
     quanto  al  primo requisito il ricorrente risultava dipendente al
 momento  del  pensionamento   della   societa'   Alumix   S.p.a.   in
 liquidazione  coatta amministrativa, e che ai sensi del comma 6 della
 legge n.   223/1991, la facolta' di  pensionamento  anticipato  viene
 riconosciuta   anche   "ai   lavoratori   dipendenti   delle  imprese
 industriali del settore  siderurgico  privato  ...",  per  cui,  come
 peraltro   mai   contestato   dall'Inps,   deve  ritenersi  certa  la
 appartenenza del ricorrente ad uno dei settori  lavorativi  in  crisi
 destinatari della previdenza di cui alla norma impugnata;
     quanto   al   secondo   requisito,   la  anzianita'  contributiva
 richiesta, secondo la normativa impugnata, e' di almeno trenta anni e
 dalla documentazione allegata al ricorso in riassunzione  -  estratto
 conto  contribuzione redatto dall'Inps - risultano versati contributi
 in misura superiore a quella prevista dalla legge.
   Risultando pertanto sussistenti tutti gli altri requisiti per avere
 diritto al beneficio dell'accredito contributivo  previsto  dall'art.
 27  legge  n.  223/1991,  la questione di legittimita' costituzionale
 risulta  rilevante,   e   non   manifestamente   infondata   per   le
 argomentazioni esposte nella ordinanza precedente e sopra trascritta.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  131 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  27  legge  n.  223/1991  per
 contrasto con gli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione;
   Sospende il presente giudizio;
   Ordina che a cura della cancelleria agli atti del presente giudizio
 vengano immediatamente trasmessi  alla  Corte  costituzionale  e  che
 copia  della  presente  ordinanza  venga notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera  e  al
 Presidente del Senato.
     Venezia, addi' 13 febbraio 1998
                          Il pretore: Perdibon
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