N. 331 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 1998
N. 331 Ordinanza emessa il 13 febbraio 1998 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Favaretto Luciano e INPS Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Prepensionamento - Previsione di un supplemento di pensione commisurato alle mensilita' mancanti al raggiungimento della normale eta' pensionabile - Esclusione di detto beneficio per i titolari di pensioni di invalidita' - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto alla salute e sulla garanzia previdenziale - Questione gia' oggetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 424/1996 di manifesta inammissibilita' per non adeguata motivazione in punto di rilevanza e riproposta del giudice rimettente emendata dal vizio stesso. (Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 27). (Cost., artt. 3, 32 e 38).(GU n.20 del 20-5-1998 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro, promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 3 dicembre 1993 da Favaretto Luciano, assistito dal procuratore domiciliatario avv.to M. Vianello per mandato al ricorso, ricorrente; Contro I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. S. Attardi per procura generale alle liti rep. n. 22672 del 7 ottobre 1993 notaio F. Lupo di Roma, convenuto. Oggetto: diritto a beneficio ex art. 27 legge n. 223/1991. In data 27 novembre 1995 veniva emessa da questo pretore l'ordinanza che si trascrive: "Osserva il pretore: con ricorso depositato il 3 dicembre 1993 Luciano Favaretto ha chiesto di dichiarare l'Inps tenuto a corrispondergli il trattamento di anzianita' ai sensi della legge n. 223/1991, con conseguente attribuzione del supplemento dovuto in relazione ai periodi mancanti al raggiungimento dei 35 anni di anzianita' contributiva, esponendo che l'istituto aveva rigettato la domanda in quanto egli era titolare di pensione di invalidita'. Nel resistere alla pretesa del ricorrente l'Inps ha effettivamente ribadito che come ritenuto in sede amministrativa il Favaretto non poteva in quanto titolare di pensione di invalidita', divenire titolare di pensione di anzianita' e quindi non poteva avere diritto al beneficio del prepensionamento di anzianita' di cui alla legge n. 223/1991. Seguendo tale interpretazione della legge lo stesso ricorrente ha quindi sollevato eccezione di incostituzionalita' dell'art. 27, legge n. 223/1991, con riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione nella parte in cui, non disciplinando l'ipotesi dei titolari di pensione di invalidita', riserva ad un soggetto invalido una minor tutela rispetto ad un soggetto valido. Tanto premesso e rilevato che secondo l'ordinamento vigente, non modificato sul punto dalla nuova disciplina della invalidita' pensionabile di cui alla legge n. 223/1984, in base ai principi dell'alternativita' ed unitarieta' dei trattamenti pensionistici, il lavoratore che ha ottenuto la pensione di invalidita' a carico dell'Inps non puo' ad alcun titolo sostituirla con altra prestazione relativa ad altro evento protetto e che i contributi versati precedentemente o successivamente gli conferiscono il solo diritto a supplementi della pensione in godimento (Corte costituzionale nn. 1751/1983, 3084/1981), il rigetto della domanda del ricorrente da parte dell'istituto appare legittimo, in quanto, la norma di cui il Favaretto chiede di beneficiare riconosce ai lavoratori solo il diritto di richiedere "la concessione di un trattamento di pensione con la maggiorazione prevista", richiesta che il Favaretto non puo' avanzare, avendo solo diritto a supplementi della pensione in godimento. Una conferma della inaccoglibilita' della domanda del ricorrente in base alla legge n. 223/1991 si ricava da precedente analoga normativa, che aveva espressamente previsto e disciplinato, la estensione del trattamento di prepensionamento di vecchiaia a favore dei lavoratori titolari di pensione di invalidita' mediante la corresponsione "di un supplemento di pensione commisurato alle mensilita' mancanti al raggiungimento della normale eta' pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti" legge 31 maggio 1984, n. 193, art. 1, comma 4. Ritenuto quindi che l'art. 27 legge n. 223/1991 non consente agli invalidi titolari di una pensione di invalidita' di godere dei benefici dalla stessa previsti a favore dei lavoratori validi, con una evidente ed ingiustificata disparita' di trattamento contrastante con il dettato costituzionale e in particolare con gli artt. 3, 32, 38 della Costituzione dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' della norma sollevata dal ricorrente nella parte in cui non prevede il diritto dei titolari di pensione di invalidita' ad un supplemento di pensione commisurato alla maggiorazione riconosciuta ai lavoratori non invalidi.
P. Q. M. Visti gli artt. 131 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 legge n. 223/1991 per contrasto con gli artt. 3, 32, 38 della Costituzione; Sospende il presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria agli atti del presente giudizio vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera e al Presidente del Senato. Venezia, addi' 27 novembre 1995". La Corte cost. emetteva quindi la ordinanza n. 424 del 1996 di cui si trascrive il dispositivo "dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23 e 38 della Costituzione, del pretore di Venezia con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996". La decisione della Corte veniva giustificata con riferimento alla inadeguata motivazione della ordinanza di remissione alla Corte sulle circostanze relative alla appartenenza del lavoratore ad uno dei settori lavorativi in crisi, espressamente destinatari della previsione di cui alla norma impugnata, nonche' sulla sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva richiesti dall'art. 27 legge n. 223/1991 ai fini del riconoscimento del beneficio dell'accredito contributivo. Tanto premesso si rileva quindi, ad integrazione della precedente ordinanza, che: quanto al primo requisito il ricorrente risultava dipendente al momento del pensionamento della societa' Alumix S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, e che ai sensi del comma 6 della legge n. 223/1991, la facolta' di pensionamento anticipato viene riconosciuta anche "ai lavoratori dipendenti delle imprese industriali del settore siderurgico privato ...", per cui, come peraltro mai contestato dall'Inps, deve ritenersi certa la appartenenza del ricorrente ad uno dei settori lavorativi in crisi destinatari della previdenza di cui alla norma impugnata; quanto al secondo requisito, la anzianita' contributiva richiesta, secondo la normativa impugnata, e' di almeno trenta anni e dalla documentazione allegata al ricorso in riassunzione - estratto conto contribuzione redatto dall'Inps - risultano versati contributi in misura superiore a quella prevista dalla legge. Risultando pertanto sussistenti tutti gli altri requisiti per avere diritto al beneficio dell'accredito contributivo previsto dall'art. 27 legge n. 223/1991, la questione di legittimita' costituzionale risulta rilevante, e non manifestamente infondata per le argomentazioni esposte nella ordinanza precedente e sopra trascritta. P. Q. M. Visti gli artt. 131 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 legge n. 223/1991 per contrasto con gli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione; Sospende il presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria agli atti del presente giudizio vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera e al Presidente del Senato. Venezia, addi' 13 febbraio 1998 Il pretore: Perdibon 98C0512