N. 334 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 1998

                                N. 334
  Ordinanza  emessa  il  19  febbraio 1998 dal pretore di Macerata nei
 procedimenti civili riuniti vertenti tra Carletta Rosaura ed altri  e
 Ente Poste italiane
 Poste  e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti
    con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di
    lavoro in rapporto a  tempo  indeterminato,  cosi'  come  previsto
    dalla  precedente  disciplina  -  Esclusione  - Irragionevolezza -
    Violazione dei principio di  eguaglianza  sotto  i  profili  della
    disparita'  di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane
    sia rispetto a coloro che  abbiano  usufruito  del  beneficio  sia
    rispetto  ai lavoratori del settore privato - Lesione della tutela
    del diritto al lavoro e della liberta'  dell'iniziativa  economica
    privata.
 (D.-L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21).
 (Cost., artt. 3, 35 e 41).
(GU n.20 del 20-5-1998 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro promossa
 dalla  ricorrente  Carletta  Rosanna contro l'Ente Poste italiane (n.
 911/96 r.g.c.);
   Rilevato che la ricorrente domanda, la conversione in contratto  di
 lavoro  subordinato, a tempo indeterminato, di un contratto di lavoro
 a tempo determinato, alle dipendenze dell'ente  convenuto,  ai  sensi
 dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230;
   Rilevato che a norma del comma 21, dell'art. 9, del decreto-legge 1
 ottobre  1996, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del
 2 ottobre  1996,  convertito  in  legge  n.  608  del  1996,  ...  le
 assunzioni  di personale con contratto a tempo determinato effettuate
 dall'Ente Poste italiane... non  possono  dar  luogo  a  rapporti  di
 lavoro  a  tempo  indeterminato  e  decadono allo scadere del termine
 finale di ciascun contratto;
   Ritenuto che deve dubitarsi della costituzionalita' della norma che
 esenta un singolo datore di lavoro  dall'osservanza  della  normativa
 che   disciplina   il   contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato,
 costituendo  per  esso  un  privilegio,  con  detrimento   dei   suoi
 dipendenti,  ed  alterando  la concorrenza con gli altri imprenditori
 del settore, assoggettati alla normativa generale;
   Ritenuto che potrebbe ravvisarsi una  violazione  del  fondamentale
 principio   costituzionale  della  eguaglianza  e  della  parita'  di
 trattamento, sancito dall'art. 3 della Carta, per la  discriminazione
 tra  i  lavoratori  dipendenti  dall'Ente Poste italiane, e tutti gli
 altri lavoratori dipendenti,  non  esclusi  quelli  che  lavorano  in
 imprese operanti nel medesimo settore;
   Ritenuto  che  non  si  ravvisa una qualche ragionevole motivazione
 della discriminazione in questione, che nell'universo della  economia
 e  nell'intero  mondo  del  lavoro  individua esclusivamente un unico
 datore di lavoro,  e  lo  esenta  dall'osservanza  di  una  normativa
 inderogabilmente  applicabile  a  tutti  gli  altri soggetti, nessuno
 escluso;
   Ritenuto  che  il  carattere  eccezionale,  e discriminatorio della
 norma non e' attenuato dalla previsione di un diritto  di  precedenza
 in  ipotesi  di  assunzione,  contenuta nella prima parte della norma
 medesima, ipotesi del tutto accademica, siccome  potestativa  per  il
 datore di lavoro;
   Ritenuto  che la norma della cui costituzionalita' si dubita appare
 lesiva sia della parita' tra i  lavoratori,  sia  della  liberta'  di
 impresa,  costituendo  una  rilevante discriminazione tra una singola
 impresa e  tutte  le  altre  operanti  nel  medesimo  settore,  senza
 giustificazione  alcuna; non puo' infatti ritenersi che la disparita'
 di trattamento sia giustificata da  esigenze  di  tutela  dei  valori
 riconosciuti  dalla  Carta, ne' per quanto concerne la preminenza del
 diritto al lavoro (nei primi quattro articoli, e dall'art.  35),  ne'
 per quanto riguarda la liberta' della iniziativa economica (art. 41),
 con   effetto  distorsivo  sulla  concorrenza,  integrando  un  aiuto
 illegittimo a soggetto imprenditoriale, in violazione degli  obblighi
 assunti  in  forza  del  trattato  istitutivo della Comunita' europea
 (art. 92 del trattato);
                               P. Q. M.
   Visto gli artt. 134 della Costituzione e 23 della  legge  11  marzo
 1953, n. 87;
   Solleva  la questione di legittimita' costituzionale, dell'art.  9,
 comma 21, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, per contrasto con
 gli  artt.  3,  35  e  41  della  Costituzione,  laddove  esclude  la
 applicabilita',  ai  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato  dei
 dipendenti dell'Ente Poste  italiane,  della  normativa  vigente  per
 tutti gli altri rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato;
   Dispone  la  sospensione  del processo e la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
   Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e  al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  e  comunicata ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
     Macerata, addi' 19 febbraio 1998
                         Il pretore: Jacovacci
 98C0515