MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti   concernenti   il   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale
(GU n.116 del 21-5-1998)

  Con decreto ministeriale  n. 24275 del 1 aprile  1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, relativo al periodo dal
26  maggio  1997  al  25  maggio 1998,  della  ditta  S.p.a.  Fiocchi
Munizioni, sede in Lecco e unita' di Lecco.
   Parere comitato tecnico del 29 gennaio 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Fiocchi Munizioni,  con
sede in Lecco e unita' di Lecco, per il periodo dal 26 maggio 1997 al
25 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 25  giugno 1997 con  decorrenza 26
maggio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24276  del 1  aprile 1998,  a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   ristrutturazione
aziendale, intervenuta  con il  decreto ministeriale del  18 febbraio
1998,  e' autorizzata  la  ulteriore  corrisponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 18 febbraio 1998 con  effetto dal 5 gennaio 1997, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Aquafil, con sede in Arco (Trento)  e unita' di Arco (Trento), per il
periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 30  gennaio 1998 con  decorrenza 5
gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24277  del 1  aprile 1998,  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  16  marzo  1998,  e'
autorizzata la ulteriore corrisponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
16  marzo  1998 con  effetto  dal  4  novembre  1996, in  favore  dei
lavoratori   interessati,  dipendenti   dalla  ditta   S.r.l.  Grandi
Magazzini  Vagnino, con  sede  in  Torino e  unita'  di Torino  (sede
amministrativa e  3 negozi) per un  massimo di 14 dipendenti,  per il
periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  18 giugno  1997 con  decorrenza 4
maggio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24278  del 1  aprile 1998,  a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998,
e'   autorizzata   la   ulteriore  corrisponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 24 luglio 1997 con  effetto dal 15 dicembre 1995, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unita' di Varese
e Venegono Superiore (Varese), (dal 31 dicembre 1996 ex SIAI Marche),
per il periodo dal 15 giugno 1997 al 14 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 25  luglio 1997 con  decorrenza 15
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24279  del 1  aprile 1998,  a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il decreto  ministeriale del 5 marzo 1998,
e'   autorizzata   la   ulteriore  corrisponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del  14 aprile 1997  con effetto  dal 5 luglio  1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Carbosulcis, con  sede in  Gonnessa (Cagliari)  e unita'  di: miniera
Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio
1998.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1998  con decorrenza 5
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24280 del 1 aprile 1998:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  5  marzo  1998,  e'
autorizzata la ulteriore corrisponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
5 marzo 1998 con effetto dall'11 marzo 1997, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gafer, con sede in Palermo
e unita'  di Palermo,  per il  periodo dall'11  settembre 1997  al 10
marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 23 ottobre 1997  con decorrenza 11
settembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 12  dicembre 1997,  e'
autorizzata la ulteriore corrisponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
12  dicembre 1997  con  effetto dal  25 agosto  1997,  in favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti   dalla  ditta  S.p.a.  Fratelli
Gagliardi, con sede in Milano e unita' di Marano Ticino (Novara), per
il periodo dal 25 febbraio 1998 al 24 agosto 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 3 febbraio 1998  con decorrenza 25
febbraio 1998;
  3)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativa  al
periodo dal 1 ottobre 1997 al 31  marzo 1998, della ditta S.c. a r.l.
C.E.L.I., con sede in Trapani e unita' di Santa Ninfa (Trapani).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.c a  r.l. C.E.L.I.,  con sede in  Trapani e
unita' di Santa Ninfa (Trapani), per il periodo dal 1 ottobre 1997 al
31 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata il 22  settembre 1997 con decorrenza 1
ottobre 1997;
  4)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 10  novembre 1997 al 9 novembre 1998,  della ditta S.r.l.
Auto Interni, con sede in Rho  (Milano) e unita' di Bruino (Torino) e
Carmagnola (Torino).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Auto  Interni, con sede in Rho (Milano)
e unita' di Bruino (Torino) e Carmagnola (Torino), per il periodo dal
10 novembre 1997 al 9 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 9 dicembre 1997  con decorrenza 10
novembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24281  del 1  aprile 1998,  a seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  16  marzo  1998,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corrisponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16
marzo 1998  con effetto dal 1  aprile 1997, in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Redaelli Tecna Trafilati,
con  sede in  Milano  e unita'  di Gardone  Val  Trompia (Brescia)  e
ufficio di  Cologno Monzese  (Milano), per il  periodo dal  1 ottobre
1997 al 31 marzo 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 7  novembre 1997 con  decorrenza 1
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24289 del 3 aprile  1998, e' accertata
la  condizione di  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  1
gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 della ditta S.r.l. S.E.T. - Societa'
Editrice  Toscana -  Gruppo Arca,  con sede  in Bologna  e unita'  di
Firenze e Roma.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. S.E.T. -
Societa' Editrice Toscana - Gruppo Arca, con sede in Bologna e unita'
di Firenze  e Roma, per  il periodo dal 1  gennaio 1998 al  30 giugno
1998.
  Con decreto ministeriale  n. 24290 del 3 aprile  1998, e' accertata
la  condizione di  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  1
gennaio  1998 al  31  dicembre  1999 della  ditta  S.r.l. S.E.E.R.  -
Societa' Editoriale  Emiliano Romagnola  - Gruppo  Arca, con  sede in
Bologna e unita' di Bologna.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.E.E.R. -
Societa' Editoriale  Emiliano Romagnola  - Gruppo  Arca, con  sede in
Bologna e unita' di Bologna, per il  periodo dal 1 gennaio 1998 al 30
giugno 1998.
  Con decreto ministeriale  n. 24291 del 3 aprile  1998, e' accertata
la  condizione di  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  1
gennaio 1998 al  31 dicembre 1999 della ditta S.p.a.  Arca - Societa'
Editrice de  L'Unita' -  Gruppo Arca,  con sede in  Roma e  unita' di
Bologna, Firenze, Milano e Roma.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Arca -
Societa'  Editrice de  L'Unita' -  Gruppo Arca,  con sede  in Roma  e
unita'  di Bologna,  Firenze, Milano  e Roma,  per il  periodo dal  1
gennaio 1998 al 30 giugno 1998.
  Con  decreto  ministeriale n.  24292  del  3  aprile 1998,  per  le
motivazioni  in premessa  riportate,  e' approvato  il programma  per
ristrutturazione  aziendale, relativamente  al periodo  dal 4  agosto
1997 al  3 agosto  1998 della  ditta S.r.l.  Laboratorio Farmaceutico
C.T., con sede in San Remo (Imperia) e unita' di Imperia.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.r.l.  Laboratorio Farmaceutico
C.T., con  sede in  San Remo  (Imperia) e unita'  di Imperia,  per il
periodo dal 4 agosto 1997 al 3 febbraio 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 5  agosto 1997  con decorrenza  4
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24293 del  3 aprile 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l.  Zevro', con  sede  in Milano  e
unita' di Milano  per un massimo di 55 dipendenti,  e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 7 ottobre 1997 al 6 aprile 1998.
  La corresponsione del trattamento disposta  di cui sopra e' proroga
dal 7 aprile 1998 al 6 ottobre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24294 del  3 aprile 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  H.S.L.  (in liquidazione)  gia'
Fratelli Gianazza, con sede in  Travedona Monate (Varese) e unita' di
Legnano (Milano) per  un massimo di 82 dipendenti,  e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 18 dicembre 1997 al 17 giugno 1998.
  La corresponsione del trattamento disposta  di cui sopra e' proroga
dal 18 giugno 1998 al 17 dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24295 del  3 aprile 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccaniche Italiane, con sede
in Genova  e unita'  di Genova  per un massimo  di 57  dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dall'8 novembre 1996 al 7 maggio 1997.
  La corresponsione del trattamento disposta  di cui sopra e' proroga
dall'8 maggio 1997 al 7 novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24305  dell'8 aprile 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, relativo al periodo dal
23 giugno 1997 al 22 dicembre 1998, della ditta S.r.l. Evergomma, con
sede in Fusignano (Ravenna) e unita' di Fusignano (Ravenna).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.r.l.  Evergomma, con  sede in
Fusignano (Ravenna) e  unita' di Fusignano (Ravenna),  per il periodo
dal 23 giugno 1997 al 22 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  9 luglio  1997 con  decorrenza 23
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24308  dell'8 aprile 1998, e' approvato
il programma per ristrutturazione  aziendale, relativo al periodo dal
1 settembre 1997 al 28  febbraio 1998, della ditta S.r.l. Eurfashion,
con sede in Macomer (Nuoro) e unita' di Macomer (Nuoro).
  Parere comitato tecnico del 26 febbraio 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.r.l. Eurfashion, con  sede in
Macomer (Nuoro)  e unita' di  Macomer (Nuoro),  per il periodo  dal 1
settembre 1997 al 28 febbraio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  28 luglio  1997 con  decorrenza 1
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24309 dell'8 aprile 1998:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 21 luglio 1997 al 20 luglio 1998, della ditta
S.p.a. Herno, con sede in Novara e unita' di Novara.
  Parere comitato tecnico del 26 febbraio 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Herno, con sede in Novara
e unita' di Novara,  per il periodo dal 21 luglio  1997 al 20 gennaio
1998.
  Istanza aziendale  presentata il 22  luglio 1997 con  decorrenza 21
luglio 1997;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998,
e'   autorizzata   la   ulteriore  corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del  16 marzo 1998, con  effetto dal 21 aprile  1997, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Elsag Bailey  Hartmann & Braun, con  sede in Genova e  unita' di Pero
(Milano),  Cernusco  (Milano),  Trezzano (Milano)  e  Sestri  Ponente
(Genova), per il periodo dal 21 ottobre 1997 al 20 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata il 21  novembre 1997 con decorrenza 21
ottobre 1997;
  3) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998,
e'   autorizzata   la   ulteriore  corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del  16 marzo 1998, con  effetto dal 14 aprile  1997, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Michelin Italiana, con sede in Torino e unita' della sede centrale di
Torino (Torino),  per il  periodo dal  14 ottobre  1997 al  13 aprile
1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  novembre 1997 con decorrenza 14
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24310  dell'8 aprile 1998, e' approvato
il programma per crisi aziendale,  relativo al periodo dal 9 novembre
1995 all'8  novembre 1996, della  ditta S.r.l. Granitor, con  sede in
Porto  Torres  (Sassari)  e  unita'   di  Porto  Torres  (Sassari)  e
Bassacutena (Sassari).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.r.l. Granitor,  con sede  in Porto  Torres
(Sassari) e unita' di Porto Torres (Sassari) e Bassacutena (Sassari),
per il periodo dal 9 novembre 1995 all'8 maggio 1996.
  Istanza aziendale presentata  il 27 dicembre 1995  con decorrenza 9
novembre 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24311  dell'8 aprile 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, relativo al periodo dal
4 marzo  1997 al  3 marzo  1998, della ditta  S.p.a. G.E.A.  - Gruppo
Europeo Abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unita' di
Badia al Pino (Arezzo).
   Paree comitato tecnico del 20 gennaio 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. G.E.A. -  Gruppo Europeo
Abbigliamento, con sede  in Badia al Pino (Arezzo) e  unita' di Badia
al Pino  (Arezzo), per  il periodo  dal 4 marzo  1997 al  3 settembre
1997.
  Istanza aziendale  presentata il  26 aprile  1997 con  decorrenza 4
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale n. 24312 dell'8 aprile 1998:
  1)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale,  relativa al periodo dal  1 dicembre 1995
al  31  maggio  1996,  della  ditta  S.p.a.  Avis  -  Ind.  Stabiensi
Meccaniche e Navali,  con sede in Castellammare di  Stabia (Napoli) e
unita' di Castellammare di Stabia (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 21 gennaio 1998: favorevole.
  Delibera  C.I.P.E.  18  aprile  1994 -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 22  settembre 1992  con effetto  dal 1
dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Avis  - Ind. Stabiensi Meccaniche e Navali,  con sede in
Castellammare di Stabia (Napoli) e  unita' di Castellammare di Stabia
(Napoli), per il periodo dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996.
  Istanza aziendale presentata  il 22 dicembre 1995  con decorrenza 1
dicembre 1995.
  Delibera  C.I.P.E.  18 ottobre  1994  -  pubblicata nella  Gazzetta
Ufficialen. 14 del 18 gennaio 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al  periodo dal 25 novembre 1995
al 24  maggio 1996, della ditta  S.p.a. Sofer, con sede  in Pistoia e
unita' di Pozzuoli (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 21 gennaio 1998: favorevole.
  Delibera  C.I.P.E.  18  aprile  1994 -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto  ministeriale del  22 settembre 1992  con effetto  dal 25
novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a.  Sofer,  con  sede  in Pistoia  e  unita'  di  Pozzuoli
(Napoli), per il periodo dal 25 novembre 1995 al 24 maggio 1996.
  Istanza aziendale presentata il 22  dicembre 1995 con decorrenza 25
novembre 1995.
  Delibera  C.I.P.E.  18 ottobre  1994  -  pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  3)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al  periodo dal 25 novembre 1995
al 24 maggio  1996, della ditta S.p.a.  Breda Costruzioni Ferroviarie
(gia' O.ME.CA.), con sede in Pistoia e unita' di Reggio Calabria.
   Parere comitato tecnico del 21 gennaio 1998: favorevole.
  Delibera  C.I.P.E.  18 ottobre  1994  -  pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 2  dicembre  1992 con  effetto dal  25
novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Breda Costruzioni  Ferroviarie (gia' O.ME.CA.), con sede
in  Pistoia e  unita'  di  Reggio Calabria,  per  il  periodo dal  25
novembre 1995 al 24 maggio 1996.
  Istanza aziendale presentata il 22  dicembre 1995 con decorrenza 25
novembre 1995.
  Delibera  C.I.P.E.  18 ottobre  1994  -  pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14, del 18 gennaio 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  4)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 28  luglio 1997, e'  autorizzata la ulteriore  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del  28  luglio 1997  con  effetto dal  28
ottobre 1996, in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a. Bayer  Biologicals,  con  sede in  Milano  e unita'  di
"localita'  Bellaria  - frazione  Rosia  Sovicille"  (Siena), per  il
periodo dal 28 ottobre 1997 al 27 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata il 22  dicembre 1997 con decorrenza 28
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24313 dell'8 aprile 1998:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  9 giugno  1997 all'8 dicembre  1997, della  ditta S.r.l.
C.M.A.,  con  sede  in  Cassino   (Frosinone)  e  unita'  di  Cassino
(Frosinone).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. C.M.A., con sede in Cassino (Frosinone)
e unita'  di Cassino (Frosinone),  per il  periodo dal 9  giugno 1997
all'8 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  23 luglio  1997 con  decorrenza 9
giugno 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 7 gennaio 1997 al  6 luglio 1997, della ditta S.p.a. SPAI
- Produzioni Agroalimentari Italiane, con sede in Potenza e unita' di
Gaudiano di Lavello (Potenza).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  SPAI  -  Produzioni  Agroalimentari
Italiane,  con  sede in  Potenza  e  unita'  di Gaudiano  di  Lavello
(Potenza), per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 21 febbraio 1997  con decorrenza 7
gennaio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24314 dell'8  aprile 1998,  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta  con  decreto ministeriale  del 5  dicembre
1997,  con  effetto  dal  3  marzo 1997,  in  favore  dei  lavoratori
interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fisia Italimpianti - Gruppo
Fiat, con  sede in Rivoli  - Cascine Vica  (Torino) e unita'  di Pero
(Milano) e Rivoli (Torino), per il  periodo dal 3 settembre 1997 al 2
marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata il 25  settembre 1997 con decorrenza 3
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.   24315  dell'8  aprile  1998,  sono
accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991
relativi al  periodo dal  18 febbraio  1998 al  17 agosto  1998 della
ditta S.r.l.  Fochi Sud - Gruppo  Fochi, con sede in  Priolo Gargallo
(Siracusa)  e  unita'  di  Montalto  di  Castro  (Viterbo)  e  Priolo
(Siracusa).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale   per  amministrazione   straordinaria,  gia'
disposta con decreto  ministeriale del 7 luglio 1997  con effetto dal
18 febbraio  1997, in  favore dei lavoratori  interessati, dipendenti
dalla  ditta S.r.l.  Fochi Sud  - Gruppo  Fochi, con  sede in  Priolo
Gargallo (Siracusa), unita' di Montalto  di Castro (Viterbo) e Priolo
(Siracusa), per il periodo dal 18 febbraio 1998 al 17 agosto 1998.
  Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 18 febbraio 1997.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24316  dell'8 aprile  1998, ai  sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662  e  dell'art.  3,  comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23  maggio 1997, n. 135, e' prorogata  la concessione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto ministeriale del 24 set-  tembre 1997, con effetto dal 26
aprile 1996,  in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla
S.p.a.  Beniconf, con  sede in  Castrovillari (Cosenza)  e unita'  di
Castrovillari  (Cosenza), per  un massimo  di 11  dipendenti, per  il
periodo dal 26 ottobre 1997 al 25 aprile 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 24 novembre 1997, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
e' ridotta del dieci per cento.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto ministeriale n. 24317  dell'8 aprile 1998, e' approvato
il  programma per  ristrutturazione  aziendale,  relativo al  periodo
dall'11 agosto 1997 al 10  agosto 1998, della ditta S.p.a. Aquaspace,
con sede in Arco (Trento) e unita' di Rovereto (Trento).
  Parere comitato tecnico del 24 febbraio 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Aquaspace, con  sede in
Arco (Trento) e  unita' di Rovereto (Trento), per  il periodo dall'11
agosto 1997 al 10 febbraio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 18  agosto 1997 con  decorrenza 11
agosto 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24318  dell'8 aprile 1998, e' approvato
il programma per ristrutturazione  aziendale, relativo al periodo dal
17  marzo  1997  al  16  marzo 1998,  della  ditta  S.p.a.  Marangoni
Pneumatici,  con  sede in  Rovereto  (Trento)  e unita'  di  Rovereto
(Trento).
  Parere comitato tecnico dell'11 febbraio 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Marangoni Pneumatici, con
sede  in Rovereto  (Trento) e  unita'  di Rovereto  (Trento), per  il
periodo dal 17 marzo 1997 al 16 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  27 marzo  1997 con  decorrenza 17
marzo 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24319  dell'8 aprile 1998, e' approvato
il programma per ristrutturazione  aziendale, relativo al periodo dal
2 dicembre  1996 al 1 dicembre  1997, della ditta S.p.a.  Te.Pa., con
sede in Reggio Calabria e unita' di Reggio Calabria.
  Parere comitato tecnico del 19 febbraio 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Te.Pa., con sede in Reggio
Calabria e unita'  di Reggio Calabria, per il periodo  dal 2 dicembre
1996 al 1 giugno 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  gennaio 1997 con  decorrenza 2
dicembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24320 dell'8  aprile 1998,  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  16  marzo  1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
16 marzo 1998, con effetto dal 3 marzo 1997, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Sabiem,  con  sede  in
Bologna e unita' di Bologna, per il periodo dal 3 settembre 1997 al 2
marzo 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 22  ottobre 1997 con  decorrenza 3
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24321  dell'8 aprile 1998, e' approvato
il programma  per crisi aziendale,  relativo al periodo dal  14 marzo
1997 al 22 aprile 1997, della  ditta Pistoi Mario, con sede in Arezzo
e unita' di Arezzo.
  Articolo 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  Pistoi Mario, con sede in Arezzo  e unita' di
Arezzo, per il periodo dal 14 marzo 1997 al 22 aprile 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  aprile 1997 con  decorrenza 14
marzo 1997.
   Art. 12, legge n. 223/1991, comma 1 e 2.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24322  dell'8 aprile 1998, e' approvata
la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al
periodo dal 1  dicembre 1995 al 30 novembre 1997,  della ditta S.p.a.
Ultrocchi Carni - Gruppo Cremonini,  con sede in Santo Stefano Ticino
(Milano) e unita' di Spino d'Adda (Cremona) (gia' Fratelli Miragoli).
  Parere comitato tecnico del 24 febbraio 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta  con decreto
ministeriale del  7 marzo 1997  con effetto  dal 1 dicembre  1995, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Ultrocchi Carni - Gruppo Cremonini,  con sede in Santo Stefano Ticino
(Milano) e unita' di Spino d'Adda (Cremona) (gia' Fratelli Miragoli),
per il periodo dal 1 giugno 1997 al 30 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  25 giugno  1997 con  decorrenza 1
giugno 1997.
  Il presente decreto annulla  e' sostituisce il decreto ministeriale
5 dicembre 1997, n. 23851.
  Presa d'atto del 24 febbraio 1998 fino al 30 novembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24323  dell'8 aprile 1998, e' approvata
la proroga del programma  per ristrutturazione aziendale della S.r.l.
Sasa di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 29 maggio 1996 al
28 maggio 1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.r.l.  Sasa,  con   sede  e  stabilimento  in  Frattamaggiore
(Napoli), per il periodo dal 29 maggio 1996 al 28 novembre 1996.
  E'   autorizzata  la   ulteriore  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  in  favore dei  lavoratori
interessati dal 29 novembre 1996 al 28 maggio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24324  dell'8 aprile 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1997, della ditta S.r.l. S.A.P., con sede
in Roma e unita' di Roma.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.P., con sede in Roma e
unita' di Roma, per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  22 aprile  1996 con  decorrenza 4
marzo 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24329  dell'8 aprile 1998, e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 16  luglio 1996 al 15  luglio 1997, della ditta  S.p.a. West Wind
Energy Sistems, con sede in Taranto e unita' di Taranto.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. West Wind Energy Sistems,
con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 16 luglio
1996 al 15 gennaio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  6 agosto  1996 con  decorrenza 16
luglio 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24330 dell'8  aprile 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di crisi  aziendale, intervenuto
con il  decreto ministeriale  del 18 novembre  1997, e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori  che versino nell'ipotesi  di cui
all'art. 24,  della legge 25  febbraio 1987, n. 67,  dipendenti della
S.r.l. Serv.Ed.,  con sede in Roma  e unita' di Roma,  per il periodo
dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998.
  Con decreto  ministeriale n.  24331 dell'8  aprile 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale del  1  agosto  1997,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  della
S.p.a. S.E.T.A.,  con sede  in Bolzano  e unita'  di Bolzano,  per il
periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998.
  Con decreto ministeriale n. 24332 dell'8 aprile 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova  Zamponi, con sede in Milano
e  unita'  di  Sesto  Ulteriano   (Milano),  per  un  massimo  di  24
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dall'8  agosto  1997 al  7
febbraio 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dall'8 febbraio 1998 al 7 agosto 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24333 dell'8 aprile 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Inicon, con sede  in Casamassima
(Bari)  e  unita'  di  Casamassima  (Bari),  per  un  massimo  di  49
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dal  7  luglio 1997  al  6
gennaio 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24334 dell'8 aprile 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giuseppe Ussorio & Figli, con sede
in  Castellammare di  Stabia (Napoli)  e unita'  di Castellammare  di
Stabia (Napoli), per  un massimo di 29 dipendenti,  e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 2 dicembre 1997 al 1 giugno 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 2 giugno 1998 al 1 dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24335 dell'8 aprile 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l.  Zenith, con  sede  in Milano  e
unita' di Milano, per un massimo  di 23 dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 3 dicembre 1997 al 2 giugno 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 3 giugno 1998 al 2 dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24336 dell'8 aprile 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Officine  Padane,  con sede  in
Modena  e unita'  di  Modena, per  un massimo  di  39 dipendenti,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 23 luglio 1997 al 22 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24337 dell'8 aprile 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Nuova  Tecnostudio, con  sede in
Bollengo (Torino) e unita' di Bollengo (Torino), per un massimo di 42
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  24 dicembre 1997  al 23
giugno 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 24 giugno 1998 al 23 dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24338 dell'8 aprile 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Feltrificio Domenico  Corona, con
sede in  Castelliri (Frosinone)  e unita' di  Castelliri (Frosinone),
per un massimo di 46 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  23 gennaio
1998 al 22 luglio 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 23 luglio 1998 al 22 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24339 dell'8 aprile 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.a.s. Industrie Tessili di  G. Crespi e
C., con sede in Marcallo con Casone (Milano) e unita' di Marcallo con
Casone (Milano), per  un massimo di 36 dipendenti,  e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 2 dicembre 1997 al 1 giugno 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 2 giugno 1998 al 1 dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24340 dell'8 aprile 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Fidia  Research Sud, con  sede in
Siracusa e  unita' di Siracusa, per  un massimo di 26  dipendenti, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale dal 4 gennaio 1998 al 3 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.