MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 22 aprile 1998, n. 1010 

  Legge 6  marzo 1998, n.  40: "Disciplina dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero".
(GU n.117 del 22-5-1998)
 
 Vigente al: 22-5-1998  
 

                                  Agli  assessorati  regionali  della
                                  sanita'
                                  Agli assessorati provinciali  della
                                  sanita' di Trento e Bolzano
                                    Ai  commissari di  Governo presso
                                  le regioni e  province autonome  e,
                                  per conoscenza:
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Gabinetto
                                  Al Ministero degli affari esteri  -
                                  D.G.E.A.S.
                                  Al  Ministero  del  tesoro  - RGS -
                                  IGESPA
                                  Al Ministero  del  lavoro  e  della
                                  previdenza sociale - Gabinetto
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Dipartimento delle entrate
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza   sociale   -  Direzione
                                  generale
  La legge 6 marzo 1998, n. 40, indicata in oggetto, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 del  12 marzo 1998 (supplemento ordinario n.
40/L), ha provveduto  nel titolo V, capo  I (articoli 32, 33  e 34) a
dare  una   nuova  organica   disciplina  alla   materia  riguardante
l'assistenza   sanitaria  ai   cittadini  stranieri   extracomunitari
presenti sul territorio nazionale.
  Tale nuova disciplina,  che e' entrata in vigore a  decorrere al 27
marzo c.a., dovra' essere completata con il regolamento di attuazione
e,   per  quanto   di  interesse   e  competenza,   con  il   decreto
sanita'-tesoro  per la  determinazione del  contributo di  iscrizione
volontaria al Servizio sanitario nazionale.
  Devesi in primo luogo rilevare, come precisato chiaramente all'art.
1, commi 1 e 2, che le disposizioni della predetta legge si applicano
ai  cittadini di  Stati non  appartenenti all'Unione  europea e  agli
apolidi,  che  vengono  indicati  negli articoli  successivi  con  il
termine stranieri.
  L'art. 32 della suddetta legge afferma l'obbligo dell'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale dei seguenti soggetti:
  a)  stranieri  regolarmente  soggiornanti   che  abbiano  in  corso
regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano
iscritti nelle liste di collocamento;
  b)  stranieri regolarmente  soggiornanti o  che abbiano  chiesto il
rinnovo del titolo  di soggiorno, per lavoro  subordinato, per lavoro
autonomo,  per  motivi  familiari,  per  asilo  politico,  per  asilo
umanitario,  per  richiesta  di   asilo,  per  attesa  adozione,  per
affidamento, per acquisto della cittadinanza.
  L'assistenza spetta,  altresi', ai familiari a  carico regolarmente
soggiornanti e viene assicurata fin  dalla nascita ai minori figli di
stranieri  iscritti  al  Servizio  sanitario  nazionale,  nelle  more
dell'iscrizione   al   Servizio   stesso.    Si   ricorda   che   per
l'individuazione  dei  familiari a  carico  si  deve far  riferimento
all'art. 4 del decreto-legge 2  luglio 1982, n. 402, convertito nella
legge 3 settembre 1982, n. 627.
  L'art. 32 afferma la parita'  di trattamento e la piena uguaglianza
di diritti e  doveri dei predetti stranieri con  i cittadini italiani
per quanto  attiene all'obbligo contributivo,  all'assistenza erogata
in  Italia dal  Servizio  sanitario nazionale  e  alla sua  validita'
temporale.
  In ordine  alla parita',  affermata dall'art.  32, si  espongono le
seguenti precisazioni:
  1) gli stranieri regolarmente  soggiornanti iscritti nelle liste di
collocamento devono essere iscritti al S.S.N. gratuitamente alla pari
dei cittadini italiani nelle medesime condizioni;
  2)  il  decreto  legislativo  15  dicembre 1997,  n.  446,  che  ha
istituito   l'imposta   sulle    attivita'   produttive   (IRAP)   ed
un'addizionale  regionale  all'IRPEF,  ha  abolito  i  contributi  di
assicurazione   obbligatoria   al   Servizio   sanitario   nazionale,
procedendo, quindi, ad una fiscalizzazione dei contributi stessi;
  3)  ai  fini  dell'iscrizione  alla  U.S.L.  devono  essere  tenute
presenti  le disposizioni  di  cui  all'art. 6,  comma  2, in  ordine
all'obbligo  di esibizione  da  parte dello  straniero dei  documenti
inerenti il  soggiorno. La parita'  per quanto riguarda  la validita'
temporale comporta che non si debba piu' procedere al rinnovo annuale
dell'iscrizione al  S.S.N.; si deve procedere  alla cancellazione del
soggetto assistito contestualmente alla negazione del rinnovo del suo
permesso di  soggiorno o  in caso di  variazioni, nello  status della
persona, che  comportino il venire meno  dell'obbligo dell'iscrizione
al  S.S.N. A  questo  fine e'  sufficiente che,  in  sede dei  dovuti
controlli delle  posizioni degli stranieri iscritti,  venga richiesta
dalla U.S.L.  autocertificazione dalla quale si  rilevi la permanenza
dei   presupposti  e   dei  requisiti   richiesti  per   l'iscrizione
obbligatoria.
  E' importante rilevare che l'art. 32,  al comma 7, precisa, per gli
stranieri  obbligatoriamente assicurati  al S.S.N.,  che l'iscrizione
avviene  presso la  U.S.L. del  comune  in cui  dimorano, secondo  le
modalita' previste dal regolamento di attuazione. In attesa che venga
emanato tale  regolamento, le U.S.L. provvederanno  all'iscrizione di
tutti   coloro   che   producano  autocertificazione   di   effettiva
domiciliazione  in un  comune situato  nel territorio  di riferimento
della  U.S.L.  o  siano  in grado  di  esibire  analoga  attestazione
rilasciata dallo stesso comune. Sono,  altresi', fatte salve tutte le
disposizioni che gia' prevedono l'iscrizione al S.S.N. dei lavoratori
stranieri sulla  base del  domicilio, come  avviene per  i lavoratori
stagionali e  per tutti quei  lavoratori che abbiano un  contratto di
lavoro a termine.
  Per quanto  riguarda i  soggetti assistiti si  rileva che  la legge
(art. 32, comma 1, lettere a) e b) , innovando profondamente rispetto
alla precedente normativa, estende  l'assistenza sanitaria a soggetti
che prima non godevano di assicurazione obbligatoria.
  Nella  lettera  a) del  comma  1  dell'art.  32 vengono  ad  essere
compresi  non  soltanto  tutti  gli   stranieri  in  cerca  di  prima
occupazione  o disoccupati  iscritti nelle  liste di  collocamento ma
altresi' tutte le figure di  lavoratori che producano reddito per una
attivita'  lavorativa  svolta  in  Italia.  A  differenza  di  quanto
previsto  dalla legislazione  precedente, che  individuava specifiche
figure di  lavoratori tenuti alla assicurazione  obbligatoria, con la
presente legge  l'espressione "lavoro autonomo" deve  essere definita
in  termini  estensivi,  nel  senso che  tutti  coloro  che  svolgono
un'attivita'  lavorativa,  che  non rientri  nell'ambito  del  lavoro
subordinato, rientrano nella figura del lavoratore autonomo.
  Nella lettera b)  del comma 1 dell'art. 32  vengono indicati, quali
destinatari dell'assicurazione obbligatoria, tutti gli stranieri che,
in relazione  alle disposizioni della  stessa legge sul  rilascio del
permesso di soggiorno, abbiano ottenuto il permesso di soggiorno o ne
abbiano chiesto il rinnovo per i seguenti motivi:
   1) per lavoro subordinato o autonomo;
   2) per motivi familiari;
   3) per richiesta di asilo e per asilo politico;
   4) per asilo umanitario;
   5) per attesa adozione e per affidamento;
  6) per acquisto  di cittadinanza: in questo caso  sono tutti coloro
che  hanno  presentato  domanda di  cittadinanza  italiana,  avendone
maturato i  presupposti ed i  requisiti, e  che sono in  attesa della
definizione del procedimento di riconoscimento.
  Pertanto  ai  fini  dell'iscrizione   obbligatoria  al  S.S.N.,  e'
necessario esibire agli  uffici della U.S.L. preposti  il permesso di
soggiorno o il certificato sostitutivo dello stesso (qualora in corso
di rinnovo).
  Gli  stranieri, regolarmente  soggiornanti, che  non rientrano  tra
coloro che sono obbligatoriamente iscritti  al S.S.N., sono tenuti ad
assicurarsi contro  il rischio  di malattia, infortunio  e maternita'
mediante la stipula di apposita  polizza assicurativa con un istituto
assicurativo italiano  o straniero,  valida sul  territorio nazionale
ovvero  mediante iscrizione  facoltativa al  S.S.N., estesa  anche ai
familiari  a  carico. In  questa  categoria  rientrano, per  esempio,
coloro  che  vivono  di  rendita  e  non  svolgono  alcuna  attivita'
lavorativa,  gli  studenti,  le   persone  alla  pari,  il  personale
accreditato  presso Rappresentanze  diplomatiche ed  uffici consolari
(con  esclusione, ovviamente,  del personale  assunto a  contratto in
Italia per il quale e'  obbligatoria l'iscrizione al S.S.N.) ed altre
categorie  che   possono  essere   individuate  per   esclusione  con
riferimento a quanto sopra precisato.
  E'  attualmente in  fase di  emanazione il  decreto sanita'-tesoro,
previsto  dall'art.  32,  comma   3,  per  disciplinare  gli  aspetti
contributivi dell'iscrizione  volontaria al S.S.N. Fino  alla data di
entrata in vigore del suddetto  decreto ministeriale, si applicano le
disposizioni di cui al decreto  ministeriale 8 ottobre 1986 (Gazzetta
Ufficiale n. 261 del 10 novembre 1986).
  Ai  sensi dell'art.  33, comma  1,  gli stranieri  non iscritti  al
S.S.N.  - che  possono essere  o stranieri  regolarmente presenti  in
Italia  per  un  periodo   temporaneo  ovvero  stranieri  non  tenuti
all'iscrizione obbligatoria  ne' iscrittivolontariamente al  S.S.N. -
possono   richiedere,  dietro   pagamento  delle   relative  tariffe,
prestazioni sanitarie di qualsivoglia tipologia al Servizio sanitario
nazionale.
  Rimangono ovviamente  salvi gli  accordi internazionali  e, quindi,
per  i  cittadini  stranieri  o italiani  che,  quali  assicurati  da
Istituzioni estere,  siano portatori di formulari  o modelli previsti
dai predetti  accordi, l'iscrizione  al Servizio  sanitario nazionale
continua ad essere effettuata secondo  le norme previste dagli stessi
accordi.  La  competenza  in  ordine alla  gestione  delle  posizioni
assicurative di questi  stranieri e' della U.S.L.  nel cui territorio
avviene  l'erogazione  delle  prestazioni; nel  caso  di  prestazioni
erogate  dall'azienda  ospedaliera,  la U.S.L.  dovra'  provvedere  a
pagare le  tariffe relative  alle prestazioni erogate  allo straniero
assicurato ed a richiederne il rimborso secondo le procedure previste
dagli stessi accordi.
  L'art.  33,  comma 3,  prevede  che,  agli stranieri  presenti  sul
territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso
ed  al   soggiorno,  siano   assicurate,  nei  presidi   pubblici  ed
accreditati, le cure ambulatoriali  ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali,  ancorche' continuative,  per  malattia  ed infortunio  e
siano estesi i programmi di  medicina preventiva a salvaguardia della
salute individuale  e collettiva. L'accesso alle  strutture sanitarie
da  parte  di  tali  soggetti  non  puo'  comportare  alcun  tipo  di
segnalazione all'autorita' di polizia,  salvo che sia obbligatorio il
referto sulla  base della  legislazione vigente. Nell'ambito  di tale
assistenza sono, in particolare, garantiti:
  a)  la tutela  della gravidanza  e della  maternita', a  parita' di
trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio
1975, n. 405, e 22 maggio 1978,  n. 194, e del decreto ministeriale 6
marzo 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995);
  b)  la  tutela   della  salute  del  minore   in  esecuzione  della
Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27
maggio 1991, n. 176;
  c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi
di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
    d) gli interventi di profilassi internazionale;
  e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai.
  In  base al  comma  4 dello  stesso art.  33,  le prestazioni  sono
erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse
economiche sufficienti,  fatte salve le quote  di partecipazione alla
spesa a  parita' di condizioni  con il cittadino italiano.  Gli oneri
per  le prestazioni  erogate a  tali soggetti,  comprese le  quote di
partecipazione alla  spesa eventualmente  non versate, sono  a carico
della U.S.L. territorialmente competente, chedeve provvedere a pagare
le  prestazioni  erogate dalle  aziende  ospedaliere  qualora non  si
tratti  di  prestazioni urgenti  o  comunque  essenziali. Per  quanto
riguarda l'accertamento delle condizioni  di indigenza fara' fede, in
attesa   dell'emanazione   del   regolamento   di   attuazione,   una
autodichiarazione  dello stato  di  indigenza da  parte del  soggetto
interessato come gia' avviene in alcune regioni.
  L'ultimo  comma dell'art.  33  prevede che  al finanziamento  delle
prestazioni  d'urgenza o  comunque essenziali,  erogate in  regime di
ricovero, provveda  il Ministero dell'interno attraverso  le ben note
procedure, mentre dovra' essere finanziata dalle regioni l'erogazione
delle restanti prestazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.
  L'art. 34 disciplina l'ingresso ed  il soggiorno in Italia per cure
mediche. Sono previste due distinte fattispecie:
  I)  straniero  che   chieda  il  visto  e   l'ingresso  per  potere
effettuare, dietro pagamento  dei relativi oneri, cure  in Italia. Ai
fini del rilascio  del visto da parte dell'ambasciata  italiana o del
consolato   territorialmente   competente  deve   essere   presentata
dall'interessato la seguente documentazione:
  a) dichiarazione  della struttura sanitaria italiana  prescelta che
indichi il  tipo di cura, la  data di inizio e  la durata presumibile
della stessa;
  b)  attestazione  dell'avvenuto  deposito  di una  somma  a  titolo
cauzionale  sulla  base  del   costo  presumibile  delle  prestazioni
richieste. Con  il regolamento di attuazione  devono essere stabilite
le  modalita' di  versamento di  tale deposito;  in attesa  che venga
emanato  tale  regolamento,  il  deposito  cauzionale  dovra'  essere
costituito  in   base  alle  indicazioni  della   competente  azienda
sanitaria, territoriale od ospedaliera;
  c) dichiarazione di avere la disponibilita' in Italia, o di poterne
affrontare  personalmente   le  spese,   di  vitto  e   alloggio  per
l'eventuale  accompagnatore   e  per  il  periodo   di  convalescenza
dell'interessato;
  II) straniero che  venga trasferito in Italia  per cure nell'ambito
degli interventi  umanitari previsti  dall'art. 12, comma  2, lettera
c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ovvero dei programmi
approvati dalle regioni ai sensi  dell'art. 32, comma 15, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
  Questo Ministero si riserva di inviare ulteriori direttive anche in
relazione all'emanando regolamento di attuazione.