Trasferimento di beni immobili appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ubicati nella regione Piemonte.(GU n.118 del 23-5-1998)
Con decreto 1 aprile 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Piemonte e' stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale, dei beni immobili e dei relativi beni mobili in essi allocati, destinati prevalentemente a servizi sanitari, appartenenti alla sopressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.). Il trasferimento dei suindicati beni verra' effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del secondo comma del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Sono altresi' assegnati al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere competenti, i beni mobili, adibiti a servizi sanitari, allocati negli immobili di proprieta' di terzi assunti in locazione o in uso dal predetto Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.). Sono invece attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo, destinati ad uso diverso da quello sanitario, allocati negli immobili di terzi assunti in locazione o in uso dal suindicato Ente. Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale enti disciolti.