MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMUNICATO

Trasferimento di  beni immobili appartenenti alla  soppressa gestione
  di  assistenza  sanitaria  dell'Ente  nazionale  di  previdenza  ed
  assistenza per i dipendenti statali ubicati nella regione Piemonte.
(GU n.118 del 23-5-1998)

  Con decreto 1 aprile 1998 del  Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica,  di  concerto con  il Ministero  del
lavoro e della  previdenza sociale e con il  Ministero delle finanze,
d'intesa  con la  regione Piemonte  e' stata  disposta, ai  sensi del
primo comma dell'art. 5 del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
l'assegnazione  al  patrimonio  delle  aziende  sanitarie  locali  ed
ospedaliere,  individuate con  il provvedimento  regionale, dei  beni
immobili  e dei  relativi  beni mobili  in  essi allocati,  destinati
prevalentemente  a  servizi   sanitari,  appartenenti  alla  sopressa
gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per  i dipendenti  statali (E.N.P.A.S.).  Il trasferimento
dei suindicati beni verra' effettuato con provvedimento regionale, in
applicazione  del  secondo  comma  del  citato  art.  5  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  Sono  altresi'  assegnati  al patrimonio  delle  aziende  sanitarie
locali ed  ospedaliere competenti, i  beni mobili, adibiti  a servizi
sanitari, allocati negli  immobili di proprieta' di  terzi assunti in
locazione  o in  uso dal  predetto  Ente nazionale  di previdenza  ed
assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.).
  Sono invece  attribuiti all'Ispettorato  generale per gli  affari e
per  la  gestione  del  patrimonio degli  enti  disciolti  presso  il
Ministero del tesoro, del  bilancio e della programmazione economica,
di  cui alla  legge  4 dicembre  1956,  n. 1404,  i  beni mobili,  le
attrezzature ed i beni di consumo, destinati ad uso diverso da quello
sanitario, allocati negli immobili di terzi assunti in locazione o in
uso dal suindicato Ente.
  Alle operazioni  di trasferimento provvede il  predetto Ispettorato
generale enti disciolti.