UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

DECRETO RETTORALE 21 aprile 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.120 del 26-5-1998)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto di  autonomia  dell'Universita'  degli studi  di
Udine;
  Vista  la  delibera del  4  marzo  1998,  con  la quale  il  Senato
accademico allargato  ha modificato  in alcune  parti il  testo dello
statuto di autonomia;
  Visto che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica, ai  sensi dell'art.  6 della  legge n.  168/1989, con
lettera dell'8  aprile 1998  (prot. 531) ha  comunicato di  non avere
osservazioni  da  formulare  in  merito  alle  modifiche  di  statuto
deliberate dal Senato accademico allargato il 4 marzo 1998;
                              Decreta:
  I  seguenti commi  dell'art. 15  (Senato accademico)  dello statuto
vengono soppressi e cosi' sostituiti:
  comma secondo, lettera b), propone la pianta organica del personale
docente e ricercatore e assegna alle facolta' i relativi posti;
  comma  secondo,   lettera  i),  approva  l'istituzione   e  propone
l'attivazione  e la  disattivazione  dei dipartimenti  e delle  altre
strutture  scientifiche,  didattiche  e di  servizio,  nonche'  delle
facolta'  e  dei  relativi  corsi  nel  territorio  sede  dell'Ateneo
costituito dalle  province di  Udine, Gorizia e  Pordenone e  ove sia
posta in atto una convenzione con istituzioni locali;
  all'art. 15 (Senato  accademico) comma secondo dopo  la lettera n),
viene aggiunta la lettera nbis):  istituisce i comitati ordinatori di
nuove facolta', costituiti ciascuno da tre professori di prima fascia
e da due professori di  seconda fascia che esercitano le attribuzioni
del consiglio di facolta' fino all'entrata in servizio di altrettanti
professori di ruolo; i componenti del comitato sono scelti dal senato
tra i professori  di ruolo dell'Ateneo o di  altri atenei nell'ambito
dei settori scientificodisciplinari afferenti  alla facolta' stessa e
sono nominati con decreto rettorale;
  all'art. 16 (Consiglio di amministrazione) i seguenti commi vengono
soppressi e cosi' sostituiti:
  comma secondo, lettera g), approva la pianta organica del personale
docente, ricercatore, dirigente e tecnicoamministrativo;
  comma   secondo,   lettera   o),   approva   l'attivazione   e   la
disattivazione  delle  facolta' e  dei  relativi  corsi, nonche'  dei
dipartimenti e  delle altre  strutture scientifiche, didattiche  e di
servizio;
  all'art. 16  (Consiglio di  amministrazione) comma secondo  dopo la
lettera t),  viene aggiunta la lettera  tbis): determina l'indennita'
di carica per  il rettore e per le altre  cariche e funzioni definite
dal  regolamento generale  di  Ateneo e  da  un apposito  regolamento
approvato dal consiglio stesso;
  dopo l'art. 24 (Facolta') comma  terzo, vengono aggiunti i seguenti
commi:
  comma  quarto:  possono  essere  istituite  e  attivate  iniziative
didattiche  interfacolta' quali  corsi  di laurea,  corsi di  diploma
universitario, scuole di specializzazione e altri.
  Tali iniziative  sono disciplinate da appositi  regolamenti interni
approvati   dal  senato   accademico  su   proposta  delle   facolta'
interessate;
  comma quinto:  possono essere istituite  e attivate facolta'  i cui
consigli  siano  costituiti  in  tutto   o  in  parte  da  docenti  e
ricercatori appartenenti ad altre facolta'.
  I componenti  di tali consigli  di facolta' continuano a  far parte
dei consigli di facolta' di appartenenza;
  l'art. 27 (Consiglio di facolta')  comma secondo, lettera d), viene
soppresso e  cosi' sostituito:  formula proposte per  l'istituzione e
per l'attivazione di nuove iniziative didattiche;
  all'art. 67 (Deliberazioni)  il comma primo, lettera a)  e il comma
quarto, vengono soppressi e cosi' sostituiti:
  comma primo, lettera  a), che tutti gli aventi  diritto siano stati
convocati   per  iscritto   nei  termini   previsti  dal   rispettivo
regolamento con indicazione dell'ordine del giorno;
  comma quarto: non concorrono alla  formazione del numero legale, di
cui  al  precedente   comma  primo,  lettera  b),  a   meno  che  non
intervengano alla seduta:
  a) i docenti fuori ruolo;
  b) il personale in aspettativa;
  c) il personale in congedo;
  d)   i  componenti   di  commissioni   di  concorso   universitario
regolarmente   convocati   nel   giorno  della   seduta   dell'organo
collegiale;
  all'art.  74  (Decorrenza  e  durata dei  mandati)  dopo  il  comma
secondo, viene aggiunto  il comma terzo: qualora in  corso di mandato
venga attivata una  nuova facolta' e costituiti i  relativi organi, i
rappresentanti eletti nel Senato  accademico rimangono in carica fino
alla scadenza naturale del loro mandato;
  dopo l'art.  82 (Consiglio  degli studenti), viene  aggiunto l'art.
82-bis (Efficacia delle norme statutarie):
  1. Lo  statuto e'  adottato ai  sensi degli articoli  6 e  16 della
legge n. 168/1989,  nel rispetto dei principi  di autonomia stabiliti
dall'art.  33 della  Costituzione  e nei  limiti  previsti dal  comma
quarto dell'art. 16 della legge n. 168/1989;
  2. Con  l'entrata in vigore  del presente statuto cessano  di avere
efficacia  per l'Universita'  degli  studi di  Udine le  disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative con esso incompatibili;
  3.  Le  materie  gia'  disciplinate  da  disposizioni  di  legge  o
regolamentari  e  attribuite  da  nuove disposizioni  di  legge  alle
universita' sono disciplinate da regolamenti interni da approvarsi ai
sensi del precedente art. 64;
  4. L'adeguamento dello statuto a  disposizioni di legge che operino
espresso riferimento alle universita' sara' effettuato entro sei mesi
dall'entrata in vigore delle disposizioni stesse.
    Udine, 21 aprile 1998
                                               Il rettore: Strassoldo