Modificazioni al decreto ministeriale 11 luglio 1995, recante le misure dei contributi in conto interessi sulle operazioni di consolidamento di passivita' a breve e sui finanziamenti degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale.(GU n.121 del 27-5-1998)
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, come novellato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che all'art. 11, comma 2, prevede che le disponibilita' del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate anche per la corresponsione di contributi agli interessi, a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) numero 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e destinati ad operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passivita' a breve nei confronti del sistema bancario e ad investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale; Visto in particolare, il comma 2-bis, art. 11, della citata legge n. 598 del 1994, il quale prevede che il contributo agli interessi per le predette operazioni e' pari al 30 per cento del tasso di riferimento, elevabile al 45 per cento nel caso di imprese localizzate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e che la misura di tali contributi potra' essere variata con decreto del Ministro del tesoro nella misura massima compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato; Visto il proprio decreto in data 11 luglio 1995, con il quale sono state fissate le misure dei contributi in conto interessi sulle operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passivita' a breve e le misure del contributo agli interessi sui finanziamenti degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale; Ritenuta l'opportunita', al fine di favorire gli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale, di rideterminare la misura dei contributi agli interessi sui finanziamenti destinati a tali finalita', fermo restando il rispetto dei livelli massimi di agevolazione consentiti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato; Decreta: L'art. 2 del decreto ministeriale in data 11 luglio 1995, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - Il contributo agli interessi sui finanziamenti degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale e' pari: all'80 per cento del tasso di riferimento per le piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 richiamato in premessa compresa la regione Molise fino al 31 dicembre 1999; al 60 per cento del tasso di riferimento per le piccole e medie imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3. c) del Trattato C.E.; al 50 per cento del tasso di riferimento per le piccole imprese ubicate nelle restanti regioni del territorio nazionale; al 23 per cento del tasso di riferimento per le medie imprese ubicate nelle restanti regioni del territorio nazionale". Il presente decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 1998 Il Ministro: Ciampi