MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 2 aprile 1998, n. 3 

  Applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 per quanto concerne la
fabbricazione e commercializzazione di burro "tradizionale".
(GU n.121 del 27-5-1998)
 
 Vigente al: 27-5-1998  
 

                                   All'A.I.M.A.
                                   Agli assessorati  dell'agricoltura
                                  e  delle  foreste   delle regioni a
                                  statuto ordinario e speciale
                                   Alle province autonome di Trento e
                                  Bolzano
                                   All'Ispettorato           centrale
                                  repressione frodi
                                   Al  Comando generale dell'Arma dei
                                  carabinieri - Ufficio operazioni
                                   Al   Comando   N.A.S.   -   Nuclei
                                  antisofisticazione e sanita'
                                   Al   Comando   Carabinieri  tutela
                                  norme comunitarie e agroalimentari
                                   Al    Comando    generale    della
                                  Guardia    di    finanza    -   III
                                  Reparto operazioni e ordinamento  2
                                  Ufficio operazioni
                                   Al   Ministero   delle  finanze  -
                                  Dipartimento centrale dogane
                                   Al    Ministero    dell'industria,
                                  commercio e artigianato
                                   All'Istituto sperimentale lattiero
                                  caseario di Lodi
                                   All'Istituto sperimentale lattiero
                                  caseario di Mantova
                                   All'Assolatte
                                   Alla     Federazione     nazionale
                                  cooperative       agricole        e
                                  agroalimentari
                                   All'Assocaseari
                                   Al Conalc
                                   All'AIDI
                                   Alla    Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                   Alla   Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti
                                   Alla    Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                   All'Unione  generale   coltivatori
                                  CISL-COPAGRI
                                   All'Unione coltivatori italiani
  Il  regolamento (CE)  n. 2991/94  del 5  dicembre 1994,  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  delle Comunita'  europee  n. L  316 del  9
dicembre  1994,  che  stabilisce   norme  per  i  grassi  spalmabili,
fornisce, nel proprio allegato, alla parte A, punto 1, la definizione
di "Burro".
  Tale  definizione   si  applica,  in  tutto   il  territorio  della
Comunita', a  tutto il burro  fornito o ceduto al  consumatore finale
senza trasformazione, direttamente o attraverso ristoranti, ospedali,
mense o altre analoghe collettivita'.
  Il "burro"  definito nell'allegato  al regolamento (CE)  n. 2991/94
parte  A,  punto 1,  non  deve  contenere  grassi estranei  a  quelli
provenienti dal latte.
  Il  tenore  di  grassi  lattieri deve  essere  almeno  dell'80%  ed
inferiore al  90%, il  tenore massimo  di acqua del  16% e  il tenore
massimo dell'estratto secco lattiero non grasso del 2%.
  Lo  stesso regolamento  (CE)  n. 2991/94  prevede,  all'art. 4,  la
possibilita' di utilizzare  la dicitura "tradizionale" congiuntamente
alla denominazione "burro" prevista  nell'allegato, parte A, punto 1,
quando il prodotto  e' ottenuto direttamente dal latte  o dalla crema
di latte o panna.
  Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 4 il termine "crema di
latte o panna" designa il prodotto ottenuto dal latte, sotto forma di
un'emulsione di  grassi in acqua, con  un tenore minimo, in  peso, di
grassi  lattieri, del  10%. In  tale contesto  le creme  di latte  di
affioramento spontaneo, derivanti dalla parziale scrematura del latte
destinato alla produzione di formaggi a denominazione di origine, che
possiedono i requisiti sopra indicati, sono da ritenere idonee per la
fabbricazione del burro "tradizionale".
  La normativa  comunitaria, anche  se non fissa  parametri analitici
per il burro tradizionale, stabilisce  norme precise circa la materia
prima da utilizzare,  escludendo l'uso di crema di siero  e quello di
burro o  di frazioni  di esso, precisando  che il  burro tradizionale
deve provenire direttamente dal latte o dalla crema di latte o panna.
  La  rispondenza  ai requisiti  imposti  dal  regolamento del  burro
classificato  "tradizionale" deve  essere  pertanto verificata  anche
attraverso controlli in loco di carattere tecnicoamministrativo.
  Va altresi' sottolineato che i requisiti del burro tradizionale e i
relativi  controlli  necessari  per   attestarne  la  rispondenza  ai
requisiti  richiesti, non  differiscono,  sostanzialmente, da  quelli
richiesti per il  burro che risponde, per  l'Italia, alla definizione
riportata all'allegato II  del regolamento (CE) n.  454/95, che viene
fabbricato in  stabilimenti all'uopo  autorizzati ed  assoggettati ad
appositi controlli da parte delle regioni o province autonome.
  Per   i  controlli   da  espletare   sul  burro   tradizionale  per
l'applicazione  sul  territorio  nazionale del  regolamento  (CE)  n.
2991/94, tenuto anche conto delle  recenti disposizioni in materia di
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura, si  rileva l'opportunita'  di avvalersi  delle procedure
gia' instaurate ed operative.
  I  soggetti interessati  alla fabbricazione  e confezionamento  del
burro tradizionale dovranno attenersi alle seguenti disposizioni.
  Il  burro tradizionale  deve  essere fabbricato  e confezionato  in
stabilimenti autorizzati conformemente alle disposizioni dell'art. 3,
par. 1 del regolamento (CE) n. 454/95.
  I  controlli  sulla  fabbricazione  e  confezionamento  del  "burro
tradizionale" sono  eseguiti dagli  uffici designati dalle  regioni e
province autonome in appresso denominati "organi di controllo".
  Gli  stabilimenti interessati  comunicano all'organo  di controllo,
tramite  telegramma,  telex  o   telefax,  il  proprio  programma  di
fabbricazione con almeno sette giorni di anticipo.
  Eventuali  tempi  piu'  brevi  possono essere  concordati  con  gli
"organi di controllo".
  Ogni  variazione   al  programma   di  fabbricazione   deve  essere
comunicata  ai competenti  organi  di controllo  secondo modalita'  e
tempi concordati con questi ultimi.
  Le  imprese  interessate,  per  ciascuno  stabilimento,  mettono  a
disposizione degli organi di controllo i registri dai quali risultano
l'origine e la natura delle materie prime utilizzate, le quantita' di
ogni  tipo  di  burro  prodotto  nello  stabilimento  e  la  data  di
fabbricazione.
  Gli elementi riportati nei  registri devono trovare riscontro nella
relativa documentazione commerciale.
  Sulla base del  programma di fabbricazione gli  organi di controllo
svolgono controlli in loco frequenti  ed inopinati volti a verificare
la  rispondenza  del  prodotto   a  quanto  previsto  dalla  relativa
normativa comunitaria.
  Gli organi di  controllo verificano in particolare  il rispetto del
programma di fabbricazione e, attraverso l'esame dei registri e della
documentazione commerciale  e delle  scorte materiali  presenti nello
stabilimento,  la  corretta  corrispondenza   tra  le  materie  prime
utilizzate  e  i  quantitativi  di  burro  ottenuti  con  particolare
attenzione alla natura e all'origine delle materie prime utilizzate.
  Deve essere altresi'  svolto un adeguato controllo  sui processi di
fabbricazione in corso.
  I  controlli  sopra  descritti  sono  completati  dal  prelievo  di
campioni di burro da sottoporre  ad analisi presso laboratori di enti
o organismi  pubblici per  verificare la  rispondenza del  burro alle
prescrizioni  del regolamento  (CE) n.  2991/94, nonche'  l'eventuale
presenza  di  sostanze  estranee  con  particolare  riferimento  alle
materie grasse.
  Le analisi  sulla presenza di  materie grasse estranee  puo' essere
estesa, se del caso, anche alle materie prime.
  Oltre alle  analisi che  forniscono direttamente  indicazioni sulla
rispondenza  del  burro alle  prescrizioni  del  regolamento (CE)  n.
2991/94 (quali tenore di umidita', percentuale di materia grassa) che
devono essere  effettuate con una adeguata  frequenza, possono essere
eseguite anche altre analisi quali:  acidita', numero di perossidi ed
esame organolettico.
  Tali  analisi costituiscono  un valido  complemento per  valutare i
procedimenti  di   fabbricazione,  la  natura  della   materia  prima
utilizzata e la qualita' del prodotto.
  Nel  caso  in   cui  i  risultati  analitici   positivi  non  siano
direttamente utilizzabili per sollevare contestazioni circostanziate,
questi   consentono,  comunque,   valutazioni  sull'opportunita'   di
intensificare i controlli o di eseguire ulteriori analisi.
  Si ritiene opportuno precisare che non necessariamente, su tutte le
partite, devono essere effettuate tutte le analisi.
  Sulla  base  dei  volumi   di  burro  prodotto,  dell'affidabilita'
dell'impresa,   della   provenienza   della  materia   prima,   della
destinazione del prodotto finito, del tipo di lavorazione effettuata,
l'organo  di  controllo  stabilisce  la  frequenza  dei  controlli  e
dell'esecuzione delle analisi.
  In ogni caso tutte le partite, o frazioni di partite, devono essere
teoricamente assoggettabili a controllo inopinato e ad analisi, fermo
restando  l'obbligo di  eseguire  un controllo  in  loco almeno  ogni
ventotto giorni di fabbricazione e comunque almeno una volta ogni sei
mesi.
  Per  ogni  controllo effettuato  deve  essere  redatto un  apposito
verbale dal quale  risultino tutte le operazioni svolte  e il periodo
intercorso dall'ultimo controllo.
  Qualora  sia  necessario estendere  i  controlli  al di  fuori  del
proprio territorio  di competenza gli organi  di controllo competenti
si  avvalgono  della  collaborazione  di altri  organi  di  controllo
regionali e, ove necessario, di altri organismi di controllo.
  In  caso   di  sospetti  sulla  regolarita'   delle  operazioni  di
fabbricazione o  confezionamento del  burro tradizionale  l'organo di
controllo  informa il  competente  ufficio dell'Ispettorato  centrale
repressione frodi  e se  del caso, gli  altri organismi  di controllo
competenti  in  materia  di produzione  e  commercializzazione  delle
sostanze alimentari.
  Allo  scopo  di  agevolare l'eventuale  espletamento  di  ulteriori
controlli in  fase di produzione e  al fine di garantire  un efficace
controllo anche nella fase di commercializzazione l'A.I.M.A. comunica
tempestivamente  agli assessorati  regionali  all'agricoltura e  agli
assessorati    regionali    alla    sanita'    interessati    nonche'
all'Ispettorato  centrale repressione  frodi  e al  comando N.A.S.  -
Nuclei  antisofisticazione  e  sanita', l'elenco  degli  stabilimenti
autorizzati ai  sensi dell'art.  3, par. 1,  del regolamento  (CE) n.
454/95, indicando gli estremi per l'identificazione della ditta e per
l'individuazione dell'ubicazione degli stabilimenti.
  L'elenco di cui sopra e'  aggiornato attraverso la comunicazione di
tutte  le ulteriori  autorizzazioni  rilasciate nonche'  di tutte  le
sospensioni e  revoche adottate in applicazione  del regolamento (CE)
n. 454/95.
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrata alla Corte dei conti l'11 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 149