N. 345 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 1997
N. 345 Ordinanza emessa il 18 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Savioli Fabio ed altri contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministero della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.21 del 27-5-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1504/97 r.g.r. proposto da Savioli Fabio, Longo Angelo, Zaccone Alessio, Gimondo Francesco e Norfo Daniela, rappresentati e difesi dall'avv. Mimma Guelfi, presso la stessa elettivamente domiciliati in Genova, via XX Settembre, 36/14, ricorrenti; Contro Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica; Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dell'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistente; Per l'annullamento della deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'universita' di Genova in data 21 luglio 1997 con l'approvato manifesto degli studi per l'anno accademico 1997-98, con cui e' stata disposta la non effettuazione, per l'anno accademico 1997-98, della prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, e di tutti gli atti connessi, con particolare riguardo alla circolare del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 luglio 1997, n. 4001, al regolamento del suddetto Ministero n. 245 del 21 luglio 1997 in materia di accessi all'istruzione universitaria; al decreto del medesimo Ministero in data 31 luglio 1997 dal quale risulta che, per l'anno accademico 1997-98, il primo anno di odontoiatria presso l'Universita' di Genova e' attivato solo per gli studenti ammessi con riserva dal t.a.r. nell'anno accademico 1996-97; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 18 dicembre 1997 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', i difensori delle parti costituite; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 23 settembre 1997 Savioli Fabio, Longo Angelo, Zaccone Alessio, Gimondo Francesco e Norfo Daniela, impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver conseguito il diploma di maturita' e di volersi iscrivere alla facolta' di medicina, corso di laurea in odontoiatria, presso l'Universita' di Genova, sede di residenza, ma di aver constatato che i provvedimenti impugnati non consentono loro l'iscrizione, per l'anno accademico 1997-98. Il Ministro competente, infatti, con regolamento in data 27 luglio 1997, ha limitato l'accesso a tale corso ed ha disposto, con decreti del 31 luglio 1997, che la prova di ammissione ad odontoiatria presso l'Universita' di Genova per l'anno accademico suddetto non debba neanche avere svolgimento. Il contenuto dei decreti del 31 luglio 1997 era stato gia' recepito dal consiglio del corso di laurea, che il 27 luglio 1997 aveva deliberato la non effettuazione della prova di ammissione. Questi i motivi del ricorso: 1. - Violazione artt. 3, 33 e 34 della Costituzione. La Costituzione sancisce il principio di parita' dei diritti di tutti i cittadini e il diritto di accedere ad ogni tipo di scuola; prevede inoltre che l'autonomia delle Universita' possa esplicarsi nei limiti stabiliti dalle leggi e che sia la Repubblica a dettare le norme generali sull'istruzione: pone quindi una riserva di legge, che sola puo' introdurre limitazioni al diritto allo studio e all'istruzione, mentre con atti amministrativi possono disporsi solo norme di completamento dei principi gia' posti dalla legge. Non esiste peraltro alcuna legge che, in via di principio, permetta di escludere totalmente l'accesso a determinate facolta' universitarie per determinate sedi, in particolare alla facolta' di odontoiatria nella sede di Genova: non hanno valore di legge, infatti ne' il regolamento ministeriale del 21 luglio 1997, ne' i successivi decreti ministeriali del 31 luglio, ne' la deliberazione del consiglio di laurea del 21 luglio che di tali deisposizioni ministeriali ricalcava il contenuto. L'esclusione dei ricorrenti dall'iscrizione al suddetto corso di laurea si basa dunque solo su provvedimenti amministrativi emessi in contrasto con i richiamati principi costituzionali ed in aperta violazione della riserva di legge in materia. 2. - Violazione di legge ed eccesso di potere ex artt. 33 e 34 della Costituzione. Eccesso di potere. Ove la legittimita' dei provvedimenti volesse farsi derivare dalla nuova formulazione dell'art. 9 comma 4 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17 comma 116 della legge n. 127 del 1997, ci si troverebbe di fronte ad una delega in bianco del legislatore al Ministro, delega che non e' idonea a preservare la riserva di legge prevista dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, poiche' occorrerebbe almeno che la legge ponesse criteri generali e/o norme di principio atti a giustificare un'esclusione totale del diritto allo studio, che nella specie si verifica invece in forza di semplici atti di normazione secondaria. 3. - Eccesso di potere per difetto di motivazione e per contrasto con il d.P.R. n. 680 del 1980 istitutivo del corso di laurea in odontoiatria presso l'Universita' di Genova. I provvedimenti impugnati, ed in special modo la deliberazione del consiglio di facolta' del corso di laurea, risultano carenti nella motivazione. Nella suddetta deliberazione, infatti, il consiglio si limita a sottolineare come gli ammessi con riserva nell'anno accademico 1996-97 fossero percenutalmente piu' numerosi che in tutte le altre sedi e come le strutture a disposizione fossero a stento sufficienti per il numero di trenta studenti programmato negli anni precedenti. Tali affermazioni sono infondate, perche' quasi tutti gli studenti ammessi con riserva lo scorso anno accademico hanno gia' frequentato i corsi e superato alcuni esami del primo anno sicche' non si andrebbero a sommare agli iscritti del prossimo anno accademico. Sarebbe invece stato necessario, come del resto richiesto dal regolamento ministeriale del 21 luglio 1997, documentare le eccezionali carenze di strutture, attrezzature e docenti e conseguentemente accertare il numero delle attrezzature tecniche a disposizione per l'insegnamento alle matricole ed indicare le modalita' in atto per il loro miglior utilizzo. Nulla di tutto questo e' stato fatto, e cio' e' tanto piu' grave se si considera che la decisione assunta ha comportato l'azzeramento totale dei posti per il prossimo anno accademico. Gli atti impugnati contrastano inoltre, e senza motivazione, con il d.P.R. n. 680 del 1980, che ha istituito il corso di laurea presso l'Universita' di Genova senza porre alcuna previsione di soppressione del primo anno a causa di situazioni contingenti. I ricorrenti concludevano per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastati dalle amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio. Con ordinanza n. 565 del 30 settembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione I. - I ricorrenti, che hanno conseguito il diploma di maturita' e che intendono iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita' di Genova, impugnano i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea. Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria, che prevede - tra l'altro - la possibilita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili per nuove iscrizioni; il decreto del Ministro dell'universita' 31 luglio 1997, che fissa a zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni nell'anno accademico 1997-98 nel corso di laurea in odontoiatria nell'Universita' di Genova; la deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova, che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto. Il collegio ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo provvedimento, per violazione del principio costituzionale della riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 della Costituzione, accogliendo il ricorso per la parte corrispondente. II. - L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce peraltro l'ambito della decisione chiesta di ricorrenti. Essi infatti impugnano anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non e' dubbio che l'annullamento dell'atto del consiglio del corso di laurea non arrecherebbe alcun vantaggio ai ricorrenti, ove rimanessero validi i provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale, si e' comunque stabilito l'azzeramento dei posti disponibili. Il collegio deve dunque indagare la legittimita' anche di tali atti. Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limita regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limita regolamentazione del-l'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limita regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto a regolamentazione dell'acesso ai corsa regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limito studio. (N.d.r.: come da originale pervenuto in redazione). Il collegio, peraltro, dubita della legittimita' costituzionale dello stesso art. 9, comma 4 della legge n. 341 come modificato dal'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata. Quanto al primo profilo, non e' dubbio che, anche nella prospettazione dei ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che e' quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. Rispetto a tale interesse, l'annullamento gia' deciso della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente ad una integrale tutela, mentre ulteriori censure svolte in ricorso contro i decreti ora in esame si presentano come necessariamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di soddisfazione. La non manifesta infondatezza della questione emerge dalle considerazioni sopra svolte, in base alle quali il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, puo' soffrire limitazioni solo per effetto di norme rango di legge. Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e cosi' per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di magistero: art. 224 regio decreto n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65; art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982). La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, all'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'Universita', ma non pone essa stessa limitazioni: non e' quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva - relativa - di legge. Ma tale principio non sembra al Collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione", occorrendo all'uopo, che "sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata). La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresi' la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso t.a.r. Lazio, III sez., ordinanza n. 2655/97). Va pertanto sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 della Costituzione: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio, per la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.
P. Q. M. Il tribunale amministrativo regionale della Liguria, seconda sezione, pronunciando in via interlocutoria sul ricorso in oggetto, per la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e del d.m. 31 luglio 1997, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127 in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la parte riguardante l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 dicembre 1997. Il presidente: Balba Il consigliere, rel. ed est.: Vigotti 98C0537