N. 350 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 1998

                                N. 350
  Ordinanza  emessa  il  13  marzo  1998  dal  pretore  di  Lecce  nel
 procedimento civile vertente tra coop. agricola "S.Rocco"  a  r.l.  e
 Ente autonomo acquedotto pugliese ed altro
 Riscossione  delle  imposte  - Esecuzione esattoriale per recupero di
    crediti non aventi natura tributaria - Opposizione all'esecuzione,
    ai sensi degli artt. da 615 e 618 cod. proc. civ. - Esperibilita',
    anche  nell'ipotesi  in  cui  si  intenda  contestare  il  diritto
    dell'ente  impositore  ad  agire  esecutivamente  -  Esclusione  -
    Disparita' di trattamento rispetto  all'utente  di  altri  servizi
    pubblici  non ricompresi nel sistema della riscossione esattoriale
    - Lesione del diritto di  difesa  -  Incidenza  sul  diritto  alla
    tutela  giurisdizionale  -  Richiamo  alle  sentenze  della  Corte
    costituzionale nn. 315 e 437 del 1995 e n. 300 del 1996.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, (recte: n. 602) art.  54,  secondo
    comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 113).
(GU n.21 del 27-5-1998 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti tutti della causa;
                             O s s e r v a
   Con  ricorso  ex  art.  615,  comma  2, c.p.c. depositato in data 5
 maggio 1997 ritualmente iscritto nel r.g.a.c. di questa pretura al n.
 1019/97, la coop. agricola "S. Rocco" a  r.l.,  in  persona  dei  suo
 presidente  protempore,  con  sede  in Leverano proponeva opposizione
 avverso il pignoramento mobiliare ai suoi danni effettuato in data 27
 aprile 1997 dalla So.Ba.Ri.T S.p.a. - sportello di Veglie -,  per  il
 recupero  coattivo  della  somma di L. 13.451.262 per eccedenza acqua
 relativa agli anni 1994, 1995 e 1996,  come  risultante  da  cartella
 esattoriale  n. 7006425 del 10 gennaio 1997, contestando i criteri di
 calcolo delle somme richieste e quindi il  diritto  stesso  dell'ente
 impositore  a  procedere  esecutivamente nei propri confronti, atteso
 che il titolo esecutivo azionato - la prefata cartella esattoriale  -
 si  riferirebbe  a  consumi  non  effettuati  e quindi intimerebbe il
 pagamento di somme non dovute.
   Si costituiva in giudizio  1'E.A.A.P.,  quale  ente  impositore,  a
 mezzo    della   Avvocatura   dello   Stato   di   Lecce,   eccependo
 preliminarmente  ed  in  via  assorbente   la   inammissibilita'   ed
 improponibilita' del ricorso alla stregua del divieto di cui all'art.
 54  d.P.R.  n.  602/1973, e comunque la infondatezza nel merito dello
 stesso. Non si costituiva invece il concessionario  del  servizio  di
 riscossione.
   Alla  stregua  delle  disposizioni  di  legge invocate dall'opposto
 E.A.A.P. la opposizione de qua andrebbe dichiarata  inammissibile  ex
 art. 54, d.P.R. n. 602/1973, perche' trattasi di opposizione proposta
 ex  art.  615,  c.p.c.:  cio' conferma, a fini decisori, la rilevanza
 della normativa, la cui difformita  dai  principi  costituzionali  si
 ritiene non manifestamente infondata.
   Com'e'  noto  il  sistema dei rimedi nei confronti della esecuzione
 esattoriale delineato dagli artt. 53 e 54, d.P.R. 29 settembre  1973,
 n.   602,   e   segnatamente   la  improponibilita'  delle  ordinarie
 opposizioni previste dal codice di rito con il correlato  divieto  di
 sospensione  cautelare ope iudicis, e' stato piu' volte sottoposto al
 controllo di legittimita' costituzionale.
   Giova aggiungere che, relativamente alla esecuzione esattoriale  ed
 alle  opposizioni  previste  dagli  artt.  da  615  a  618 c.p.c., in
 relazione agli artt. 53 e 54, d.P.R. n. 602/73,  alla  stregua  della
 piu'  recente giurisprudenza della S.C. (Cass. ss.uu. 17 luglio 1992,
 n. 8686; Cass. ss.uu. 8 marzo 1993, n. 6668; Cass.  ss.uu.  25  marzo
 1991,  n.  3191)  sussiste  il  difetto  di giurisdizione del giudice
 ordinario,  atteso  che  le  invocate  disposizioni  di  legge  hanno
 riservato  all'Intendenza di finanza (ora dir. reg. delle entrate) il
 sindacato sugli  atti  esecutivi  del  concessionario,  mentre  viene
 riconosciuto  al pretore un sindacato giurisdizionale solo in ipotesi
 di opposizione ex art.   619, c.p.c., unico  rimedio  giurisdizionale
 ammesso in materia di procedura esattoriale.
   Orbene,  non  sfugge  al remittente che codesta Corte ha in passato
 gia' espresso il proprio orientamento in materia, sempre  confermando
 la  legittimita'  delle  disposizioni  sopra  richiamate, ritenendo e
 chiarendo che nello speciale procedimento  espropriativo  esattoriale
 si  manifesti  piu'  energicamente che in altre ipotesi, il principio
 della esecutorieta' dell'atto amministrativo, al fine  di  assicurare
 la  sollecita  riscossione  dei  tributi,  nel  preminente  interesse
 costituzionale  di  garantire  il  regolare  svolgimento  della  vita
 finanziaria   dello   Stato.   In   relazione  alla  ritenuta  natura
 amministrativa della esecuzione fiscale, dunque  il  controllo  sulla
 regolarita' degli atti della procedura esattoriale e' devoluto in via
 esclusiva  alla  autorita'  amministrativa,  mediante  determinazioni
 avverso le quali sono esperibili i comuni rimedi della  giurisdizione
 amministrativa di legittimita'.
   Tale   peculiare  regime  della  espropriazione  esattoriale  trova
 tuttavia applicazione anche alla riscossione di crediti di natura non
 tributaria  di  numerosi  enti  pubblici  in  virtu'  di   specifiche
 disposizioni  di  rinvio,  in  particolare delle previsioni di cui al
 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43,  che  ha  realizzato  una  tendenziale
 unificazione  dei sistemi di riscossione, generalizzando l'esazione a
 mezzo ruolo di entrate pubbliche, anche per  canoni,  proventi  della
 utilizzazioni   di   beni  demaniali  o  patrimoniali  contributi  di
 spettanza degli enti locali ed altre entrate patrimoniali dello Stato
 o assimilate.
   Recenti pronunce di codesta Corte in materia di crediti non  aventi
 natura  tributaria e riscossi con il sistema dei ruoli hanno chiarito
 che per tali ultimi la tutela giurisdizionale non debba subire alcuna
 limitazione come conseguenza della riscossione mediante iscrizione  a
 ruolo  e  successiva  esecuzione  esattoriale,  atteso  che la natura
 civilistica dei crediti contestati - al di la'  dell'identico  regime
 di  recupero coatto - impedisce una estensione totale dei principi in
 materia di imposte e tasse (sentenza 13 luglio 1995,  n.  315;  sent.
 21  settembre  1995,  n.  437;  sent.  23  luglio 1996 n. 300), cosi'
 affermandosi la possibilita' per il giudice ordinario  di  sospendere
 la esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non
 tributaria,  utilizzando  i  rimedi cautelari ordinari apprestati dal
 codice di rito nei confronti della esecuzione forzata.
   Ed in effetti la ratio che  sottende  le  disposizioni  dettate  in
 materia  di  esecuzione  esattoriale  appare  ispirata  a principi di
 tutela della pretesa tributaria e di assicurare  la  rapida  e  certa
 soddisfazione coattiva della stessa.
   Certamente  non puo' che condividersi, alla luce di cio', la scelta
 operata dal legislatore di escludere il ricorso  ai  rimedi  previsti
 dal  codice  di  rito dagli artt. 615 al 618, c.p.c. avverso gli atti
 esecutivi compiuti dall'esattore, laddove si  intenda  contestare  il
 diritto della ente impositore di procedura ad esecuzione forzata:  in
 tali  ipotesi solo la Direzione delle entrate quale soggetto comunque
 terzo,  rispetto  all'organo  che  ha   provveduto   all'accertamento
 dell'imposta,  potra' sindacare in via amministrativa la legittimita'
 della intrapresa esecuzione in forza di tributo iscritto a ruolo.
   Cio'  che  si  pone  in  dubbio  e',  tuttavia,   la   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  54, d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui
 esclude la esperibilita'  dell'opposizione  ex  art.  615,  comma  2,
 c.p.c., anche nell'ipotesi in cui si intenda contestare il diritto di
 agire  esecutivamente  dell'ente impositore per il recupero coatto di
 crediti non aventi natura tributaria.
   Sembra al remittente che lasciare tali situazioni prive delle forme
 di  tutela  giurisdizionale  previste  ordinariamente   per   crediti
 privatistici   sia  contrario  ai  principi  del  nostro  ordinamento
 costituzionale, vuoi e non solo in tema di esercizio del  diritto  di
 difesa,  quanto  e  soprattutto a principi di tutela del diritto alla
 uguaglianza fra tutti i cittadini, sotto il profilo della  disparita'
 di  trattamento  che  l'utente  subisce  rispetto  gli  altri servizi
 pubblici (Enel, Telecom, azienda di distribuzione del gas metano) non
 ricompresi nel sistema della riscossione esattoriale.
   Va  da  se',  per le medesime considerazioni gia' svolte da codesta
 Corte per cio' che concerne il potere  di  sospendere  la  esecuzione
 esattoriale,  ove si tratti di esecuzione esattoriale per il recupero
 di  crediti  di  natura  non  tributaria,  che  la  preclusione  alla
 esperibilita'  della  opposizione  di  che trattasi non dovrebbe aver
 ragion  d'essere,  attesa  la   natura   civilistica   del   credito,
 indipendentemente  dalle  modalita'  di  esazione,  di  tal  che'  la
 posizione dell'utente risulta in tal modo ingiustamente sacrificata.
   Peraltro ritiene  il  remittente  che  le  precedenti  pronunce  di
 codesta  Corte,  con  le  quali  si  e'  ammessa  con interpretazione
 adeguatrice  la  possibilita'   di   sospensione   della   esecuzione
 esattoriale, non possano estensivamente essere interpretate nel senso
 di   aver   abolito   implicitamente   anche   la   preclusione  alla
 esperibilita'  delle  opposizioni   all'esecuzione   ed   agli   atti
 esecutivi,   sicche'   si  impone  una  piu'  generale  rivisitazione
 dell'intera problematica legata al sistema  di  riscossione  coattiva
 delle  entrate  di  natura  non  tributaria, non limitato all'aspetto
 della tutela cautelare.
   Va considerato, quindi, che allorche' la norma di cui all'art.  54,
 d.P.R. n. 602/1973, stabilisce  che  non  sono  ammesse  in  sede  di
 esecuzione  esattoriale  le  opposizione  all'esecuzione ed agli atti
 esecutivi detta disciplina osta ad esaminare nel  merito  la  domanda
 volta  a contestare i criteri per il calcolo delle somme richieste e,
 quindi, in definitiva il fondamento  stesso  della  pretesa  avanzata
 dall'ente  erogatore.  Sicche', anche se puo' in astratto disporsi in
 via cautelare la sospensione della esecuzione fino  alla  definizione
 del  giudizio  di  merito,  la  inammissibilita'  ex  art. 54, d.P.R.
 citato, in concreto, del ricorso in opposizione  potrebbe  portare  -
 alla  stregua  dei  principi  vigenti in tema di tutela cautelare - a
 denegare la sospensione, attesa la  mancanza  di  fumus  del  ricorso
 stesso, perche' inammissibile.
   Non sfiigge invero che, essendo il titolo rappresentato per lo piu'
 da  un  atto  amministrativo,  la  opposizione  volta a contestare un
 credito in esso consacrato e divenuto ormai inopponibile, per mancata
 impugnazione dell'atto stesso, renderebbe comunque  inammissibile  il
 rimedio  giurisdizionale di che trattasi, tuttavia non infrequente e'
 il caso in cui al debitore non e' stata offerta tale possibilita'  di
 contestare  l'accertamento  effettuato  dall'ente  impositore per non
 essere stata  notificata  la  cartella  esattoriale  ovvero  la  nota
 esplicativa,  sicche'  la  mancata  previsione  del ricorso ai rimedi
 ordinari di opposizione priverebbe l'utente  di  qualsiasi  forma  di
 tutela dei propri diritti.
   La  discriminatorieta'  della  disciplina  invocata  appare  poi in
 maniera  piu'  chiara  solo  ove  si  consideri  che  precludere   la
 possibilita' di esperire la opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.,
 di  fatto  significa  privare  di  tutela giurisdizionale adeguata il
 contribuente -  debitore,  che,  mentre  e'  legittimato  a  proporre
 un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'ente creditore,
 prima  che  i  ruoli siano consegnati all'esattore ed abbia inizio la
 procedura esattoriale, successivamente all'inizio della stessa non ha
 la possibilita' di ricorrere ai rimedi approntati dal codice di  rito
 - opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi - preclusi in via
 assoluta,  perche'  inammissibili,  senza  che  la natura del credito
 (tributario o no) per cui l'esecuzione e' iniziata, o  il  regime  di
 recupero  coatto possano ritenersi ragioni sufficienti a giustificare
 tale diverso trattamento; e cio' anche in ragione del  fatto  che  la
 tutela cautelare, gia' riconosciuta in materia, per essere effettiva,
 deve  necessariamente presupporre la possibilita' in dette ipotesi di
 ricorrere all'A.G.O con le opposizioni di cui agli artt. dal  615  al
 618, c.p.c.
   La  denunciata  disciplina appare anche priva di giustificazione in
 relazione agli interessi che mira a tutelare. Occorre  infatti  tener
 conto  che  la riscossione delle entrate non tributarie dell'E.A.A.P.
 pur essendo inserita nel regime di cui  al  d.P.R.  n.  602/1973,  ne
 mutua  solo in parte la disciplina, atteso che alla riscossione delle
 entrate non tributarie non si applica il sistema di gradualita' nella
 riscossione previsto per le imposte dall'art. 15 del  d.P.R.  citato.
 Se  e' vero che il contemperamento di tale discriminatorieta' e' dato
 dal gia'  riconosciuto  potere  per  l'A.G.O.  di  sospensione  della
 esecuzione  esattoriale,  ove  si  tratti  di  crediti non tributari,
 tuttavia non puo' tacersi che tale correttivo per essere in  concreto
 valido  ed  effettivo  deve  essere  congiunto  alla possibilita' per
 l'utente di adire  l'autorita'  giudiziaria  ordinaria  per  avanzare
 contestazioni  in  ordine  alla esistenza ed all'entita' del credito,
 provocando un'azione di accertamento  negativo  non  solo  quando  la
 esecuzione  non  e'  ancora  iniziata,  ma  anche  e soprattutto dopo
 l'inizio della stessa,  se  la  predetta  azione  non  si  e'  potuta
 proporre prima per cause non attribuibili al debitore esecutato.
   A fortiori poi sol che si consideri che la inammissibilita' ex art.
 54,  d.P.R.  n.  602/1973, della opposizione di che trattasi ben puo'
 essere rilevata anche d'ufficio, precludendo al giudice  qualsivoglia
 pronuncia  nel  merito e comportando, come conseguente corollario, la
 revoca della  sospensione  della  esecuzione  eventualmente  concessa
 medio tempore.
   Tali   considerazioni   inducono  il  giudicante  a  sottoporre  la
 questione al vaglio  della  Corte,  ritenuto  che  la  lettura  della
 normativa  (art.  54, secondo comma, d.P.R.n. 603/1973), rilevante ai
 fini  decisori  in  senso  letterale  e   tassativo   escludente   la
 ammissibilita'  e  proponibilita'  delle  opposizioni  regolate dagli
 artt. dal 615 al 618 del codice di procedura, e  in  particolare  nel
 caso  che  qui  ci  occupa,  della  opposizione ex art. 615, comma 2,
 c.p.c. limitatamente ai crediti di natura non tributaria,  si  presti
 ad  una  valutazione  di non manifesta infondatezza per contrasto con
 gli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo  comma,  113,
 primo e secondo comma, della Costituzione.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione, 23, della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 54, secondo comma, d.P.R.  n.
 603/1973,  nella  parte  in  cui  esclude  la  ammissibilita'   della
 opposizione  all'esecuzione ed agli atti esecutivi, per contestare in
 via  generale  il  diritto  dell'ente  impositore  di  procedere   ad
 esecuzione  forzata,  relativamente  ad  entrate  e  crediti  di enti
 pubblici di natura non tributaria, in relazione agli artt.  3,  24  e
 113 della Costituzione;
   Sospende il processo;
   Ordina   la   immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
 costituzionale;
   Manda  al   cancelliere   per   le   prescritte   comunicazioni   e
 notificazioni  (alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri,
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento).
     Lecce, addi' 13 marzo 1998
                           Il pretore: Pasca
 98C0542