N. 354 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 1998

                                N. 354
  Ordinanza  emessa  il  17  febbraio  1998  dal pretore di Forli' nel
 procedimento penale a carico di Ricci Raffaella
 Pena  -  Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilita'
    ai reati in materia urbanistica anche nei casi di modesta  entita'
    -  Ingiustificata  parita'  di trattamento tra illeciti di diversa
    gravita' - Incidenza  sul  principio  della  funzione  rieducativa
    della pena.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.21 del 27-5-1998 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato  e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la
 presente ordinanza nel procedimento contro Ricci  Raffaella,  per  il
 quale, letti gli atti;
                             O s s e r v a
   1.   -   Sussistono   prove  della  responsabilita'  dell'imputata,
 desumibili dalle  univoche  testimonianze  degli  agenti  di  polizia
 municipale  (uno  dei quali citato quale teste della difesa), i quali
 in sede di accertamento del marzo 1994 rilevarono la presenza di  tre
 box   per   cavalli   nel   terreno   di   cui  l'imputata  aveva  la
 disponibilita', avendolo ricevuto a titolo di locazione-conduzione;
   2. - In seguito a domanda di condono la medesima presento'  domanda
 di  condono  per i tre box e per altro manufatto, costituito da altri
 tre box accostati in modo da formare un corpo unico;
   3. - Per i primi  tre  box  l'ufficio  competente  ritiene  essersi
 realizzate  le condizioni per il rilascio della sanatoria ex art. 39,
 legge n.  724/1994, mentre per il "corpo unico", costruito dopo il 31
 dicembre 1993, e quindi oltre i termini, nega la concessione;
   4. - Pare al pretore che la responsabilita' della Ricci  si  evinca
 in  primo  luogo dalle concordi testimonianze degli agenti di polizia
 municipale che, anche se fossero stati indirizzati  ad  accertare  la
 presenza  dei  soli  tre box abusivi, non potevano non notare l'altro
 manufatto, grande come i tre box messi assieme, anche se  coperto  da
 un telone;
   5.  - Inoltre le testimonianze a discarico, non del tutto concordi,
 e genericamente tese ad affermare la realizzazione di tutti gli abusi
 nell'anno  1993  (e  quindi  inattendibili   dal   punto   di   vista
 estrinseco), provengono da persone che, per affermazione della stessa
 difesa,  risultano indiziate del reato di cui all'art. 483, c.p., per
 avere reso dichiarazioni mendaci  nei  casi  di  cui  alla  legge  n.
 15/1968; di qui la loro minore attendibilita' intrinseca;
   6.  -  A  parere  di  questo  giudice, dunque, la Ricci deve essere
 dichiarata responsabile del reato ascrittole  all'ex  capo  b)  della
 rubrica;
   7. - La modestia del fatto, consiglierebbe al giudice di sostituire
 la pena detentiva, da contenersi sicuramente nel minimo edittale, con
 quella pecuniaria;
   8.  -  Infatti  per  tale  reato la legge prevede la pena detentiva
 congiunta a quella pecuniaria: tuttavia l'art. 60, legge n. 689/1981,
 esclude che per lo stesso reato sia possibile la  sostituzione  della
 pena detentiva con una delle sanzioni di cui all'art. 53 della stessa
 legge;
   9.   -   La   disposizione,  nel  suo  rigore,  appare  viziata  di
 incostituzionalita', sotto il  profilo  dell'irragionevolezza  e  del
 principio di rieducazione;
   10.  - Da un lato e' infatti giustificato il rigore della normativa
 urbanistica  (quante  volte  solo  professato),   poiche'   volto   a
 salvaguardare   beni   di  rilevanza  costituzionale,  sicche'  anche
 infrazioni di poco conto vengono punite penalmente, purche' risultino
 di consistenza apprezzabile; dall'altro lato, proprio perche' risulta
 punita la realizzazione di un manufatto non particolarmente esteso in
 zona  agricola,  come  di  un  grattacielo  nel  centro di una citta'
 (entrambi senza concessione), se appare  corretta  l'applicazione  di
 una  sanzione  penale,  non  altrettanto  giustificata  e ragionevole
 appare l'esclusione oggettiva e automatica, della sostituzione  della
 pena detentiva con misure meno afflittive;
   11.  -  E  cio'  proprio perche' la finalita' della sostituzione e'
 quella di favorire la risocializzazione del reo: al contrario,  colui
 che  abbia  realizzato  un modesto illecito, senza finalita' di lucro
 apprezzabili, soggiace alla  pena  detentiva  congiunta,  cosi'  come
 colui  che  abbia realizzato un illecito di proporzioni notevoli, con
 copiosi introiti economici; vengono cioe' trattati  con  il  medesimo
 rigore  due  situazioni  radicalmente diverse, l'autore dello scempio
 urbanistico e quello del capanno in legno per ricovero attrezzi;
   12. - E ben vero che e' possibile,  per  il  giudice,  graduare  la
 pena, ma comunque la pena detentiva costituisce una sanzione che, nei
 casi   di  modesta  entita',  appare  sproporzionata,  anche  perche'
 comunque  limita  la  possibilita'  di   ottenere   una   sospensione
 condizionale  della  pena,  sia  che l'imputato venga condannato a un
 mese di arresto, sia che la condanna sia di  poco  inferiore  ai  due
 anni;
   13.  -  E  tale analogo trattamento, oltre a essere intrinsecamente
 ingiusto perche' parifica due situazioni  radicalmente  diverse,  non
 puo'  che essere percepito come ingiusto dal colpevole (dell'illecito
 minore), sicche' la pena, ingiusta soggettivamente e  oggettivamente,
 non puo' assolvere alla sua naturale funzione di rieducazione;
   14.  - Di qui la violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione e
 il contrasto con tali norme dell'art. 60, legge n. 689/1981;
   15.  -  Quanto  alla  rilevanza  appare   evidente   che,   accolta
 l'eccezione, sarebbe rimosso l'ostacolo alla sostituzione, che questo
 giudice   applicherebbe   perche'  conforme  al  principio  stabilito
 dall'art.  58,  legge  n.   689/1981   che   recepisce   il   dettato
 costituzionale,  la  pena  sostitutiva,  cio' che gli e' impedito dal
 medesimo art. 60;
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 3, 27, 134 della  Costituzione  e  23  della  legge
 costituzionale  n.  87  del  1953, 60, legge n. 689 del 1981 dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 60, legge n. 689 del 1981 nella parte in cui
 prevede l'esclusione dell'applicabilita' delle  pene  sostitutive  ex
 art.  53  e  segg.,  legge n. 689 del 1981 alle violazioni in materia
 urbanistica;
   Ordina la trasmissione degli atti, a cura della  cancelleria,  alla
 Corte costituzionale;
   Sospende il procedimento;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  al
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
     Forli', addi' 17 febbraio 1998
                           Il pretore: Celli
 98C0546