N. 355 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 1998
N. 355 Ordinanza emessa il 3 marzo 1998 dal tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Cecchetto Pietro e Cecchetto Roberto Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Procedimento ricorso introduttivo e decreto di fissazione dell'udienza di discussione - Contenuto - Avvertimento al convenuto di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione, onde evitare le decadenze di cui all'art. 416, cod. proc. civ. - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto al convenuto in ordinario processo civile - Lesione del diritto di difesa - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 61 del 1980, n. 347 del 1987 e n. 154 del 1997. (C.P.C., artt. 415 e 416). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.21 del 27-5-1998 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia agraria iscritta al n. 1835/97 r.g. e promossa da Cecchetto Pietro con il proc. dom. avv. E. Colangelo, contro Cecchetto Roberto con il proc. dom. avv. R. Gardin; Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta; Atteso che L'art. 163, n. 7, c.p.c., dispone che l'atto di citazione deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di legge con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167, c.p.c.; Gli artt. 415 e 416, c.p.c., (che disciplinano il rito del lavoro, applicabile alle controversie agrarie) non contengono alcuna disposizione, che imponga l'invito e l'avvertimento di cui sopra; Nel rito del lavoro opera un regime di preclusioni e decadenze ancor piu' rigido di quello operante nel regime ordinario per effetto della novella contenuta nella legge n. 353/1990 e successive modificazioni, in quanto l'onere della proposizione di eccezioni, domande riconvenzionali e prove deve esser assolto gia' nella comparsa di risposta tempestivamente depositata e, anzi, l'ammissibilita' della domanda riconvenzionale e' subordinata alla richiesta di nuovo decreto di cui all'art. 418, c.p.c.; La Corte costituzionale con le sentenze 22 aprile 1980, n. 61 e 29 ottobre 1987, n. 347, ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 415 e 416 con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, affermando che l'esigere che l'irrogazione della decadenza posta dall'art. 416 a carico del convenuto sia condizionata a cio' che l'avvertimento del verificarsi delle decadenze e preclusioni venga riprodotto nel ricorso introduttivo o nel decreto di fissazione di udienza, si risolve nella disapplicazione del principio della legale conoscenza delle norme legislative e che tale disapplicazione nulla ha a che vedere con la tutela del diritto di difesa e del principio di uguaglianza; L'introduzione della necessita', a pena di nullita', dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c., limitata al solo rito ordinario, comporta ora una violazione del principio di uguaglianza nei confronti delle norme, che non prevedono analoga sanzione nell'ambito del rito del lavoro; non appare, infatti, ragionevole trattare in maniera differenziata situazioni in cui, dalla mancanza dell'avvertimento, possono derivare conseguenze ugualmente o addirittura maggiormente pregiudizievoli per la parte convenuta; Alcun argomento in contrario puo' trarsi dalla sentenza 29 maggio 1997, n. 154, della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 318, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 164, comma 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione nel procedimento avanti al giudice di pace debba contenere l'avvertimento che la Costituzione del convenuto oltre i termini di cui al successivo art. 319 implica le decadenze di cui all'art. 167, c.p.c., avendo la Corte giustificato la propria pronuncia con l'assoluta peculiarita' e autonomia del procedimento avanti al giudice di pace e l'assenza di un regime di decadenze e preclusioni assimilabile a quello operante nel rito avanti all'autore e al tribunale; La questione, oltre che non manifestamente infondata per le ragioni di cui sopra, e', altresi', rilevante, in quanto il convenuto si e' costituito tardivamente ed ha proposto domanda riconvenzionale ed ha dedotto prove che, in base alle norme vigenti, sono da dichiararsi inammissibili perche' tardive, nel mentre, se vi fossero anche nel rito del lavoro l'obbligo dell'avvertimento di cui all'art. 167, c.p.c., e la conseguente sanzione di nullita' di cui all'art. 164, c.p.c., il convenuto avrebbe potuto dedurre la mancanza dell'avvertimento e ottenere la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire ed evitare, cosi', le decadenze nelle quali e' incorso;
P. Q. M. Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri. Padova, addi' 3 marzo 1998 Il presidente: Bellavitis 98C0547