N. 360 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 1998
N. 360 Ordinanza emessa il 22 gennaio 1998 dal pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Ferretti Luigi ed altro Processo penale - Ricusazione - Reiterazione delle istanze basate su motivi sempre diversi - Impedimento per il giudice ricusato di pronunciare sentenza, fino alla decisione sulla ricusazione da parte dell'autorita' competente, anche in caso di esaurimento dell'istruttoria dibattimentale - Conseguente possibile paralisi del processo - Irragionevolezza - Consentita sottrazione dell'imputato al suo giudice naturale - Lesione del principio di soggezione del giudice solo alla legge - Richiamo ai principi espressi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 10/1997 e 353/1996. (C.P.P. 1988, art. 37, comma 2). (Cost., artt. 3, 25 e 101).(GU n.21 del 27-5-1998 )
IL PRETORE Visti gli atti del procedimento penale a carico di 1) Ferretti Luigi, nato a S. Paolo di Jesi il 24 settembre 1948; 2) Baldassari Rolando, nato a Castelfidardo il 24 settembre 1953, imputati del reato di cui agli artt. 56, 110 e 640 c.p.; Premesso che, nel corso del processo penale: all'udienza del 16 febbraio 1996, l'allora difensore di fiducia dell'imputato Ferretti faceva pervenire una richiesta di rinvio, accompagnata da un certificato medico, a seguito della quale, d'ordine del pretore, si procedeva ad una verifica delle condizioni di salute dell'imputato stesso e si apprendeva cosi' che il Ferretti alle ore 10,30 non era neppure in casa; In data 25 settembre 1996 giungeva una richiesta del Ferretti (datata 24 settembre 1996) di rimessione ad altro giudice di tutti i procedimenti penali pendenti dinanzi a questo ufficio ed in particolare di quelli assegnati a questo magistrato; Il 15 gennaio 1997, data di una successiva udienza, il Ferretti faceva depositare in cancelleria una ulteriore richiesta di rimessione, unitamente ad una denuncia di conflitto di competenza e ad una dichiarazione di ricusazione (quest'ultima datata 14 gennaio 1997); Il 24 gennaio 1997 il tribunale dichiarava inammissibile la ricusazione; In data 24 marzo 1997, perveniva altresi' copia della sentenza della Corte di cassazione del 10 gennaio 1997, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione del Ferretti datata 24 settembre 1996; Per l'udienza del 25 marzo 1997 il Ferretti faceva pervenire in cancelleria altri copiosi scritti, contenenti fra l'altro una nuova dichiarazione di ricusazione (datata 24 marzo 1997); In data 5 giugno 1997 si apprendeva dalla cancelleria del tribunale di Ancona che tale collegio, con ordinanza del 14 aprile 1997, aveva dichiarato inammissibili le dichiarazioni di ricusazione proposte dal Ferretti nei confronti di questo magistrato, ma che avverso tale ordinanza l'imputato Ferretti aveva fatto ricorso per cassazione; Successivamente, perveniva in cancelleria copia della sentenza della Corte di cassazione, datata 6 maggio 1997, che dichiarava inesistente il conflitto di competenza asserito dal Ferretti e lo condannava al pagamento delle spese processuali; Con ordinanza del 23 settembre 1997, la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di Ancona e condannava il Ferretti al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 1.000.000 in favore della cassa delle ammende; Con ordinanza del tribunale di Ancona del 4 dicembre 1997, veniva dichiarata inammissibile l'ultima istanza di ricusazione del Ferretti; Perveniva, a mezzo fax, nell'odierna successiva udienza copia di un'ulteriore dichiarazione di ricusazione, con apprezzamenti su questo magistrato tali da determinare, su richiesta del p.m. e quale atto dovuto, la trasmissione di copia della stessa alla procura circondariale di Perugia; Negli altri numerosi processi celebrati o ancora pendenti in questa pretura, e' diventata prassi abituale del medesimo imputato Ferretti ricusare questo magistrato ad ogni udienza, nonostante finora nessuna delle sue richieste in tal senso sia stata accolta, come neppure alcuna di rimessione degli atti per legittima suspicione od alcuno dei presunti conflitti di competenza. Ritenuto: che l'imputato Ferretti ha dimostrato, in questo e negli altri processi presso la Pretura di Ancona, di fare uso strumentale degli istituti previsti dal codice di procedura penale a garanzia della competenza territoriale e dell'imparzialita' del giudice, specie dopo avere verificato l'inutilita' di tentare di procrastinare il processo a mezzo di certificazioni mediche, che possono essere verificati a mezzo di visita di controllo; che l'imputato Ferretti e' determinato in tali sue scelte processuali anche dalla sua condizione psichica di "querulomane", accertata con perizia nel diverso procedimento penale n. 530/1994, acquisita anche agli atti di questo giudizio; che la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 9-23 gennaio 1997, che ha dichiarato la parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, c.p.p., non impedisce comunque all'imputato, soprattutto ove affetto da disturbi mentali che ne determinino la semi-incapacita' d'intendere e di volere, di inventarsi ad ogni udienza un motivo nuovo di ricusazione, magari a cagione del mero rigetto di istanze processuali avanzate in altri giudizi o per altri motivi inappropriati o addirittura banali; che la ripresentazione di una dichiarazione di ricusazione, fondata su motivi di tale fatta, ma tuttavia nuovi, impedisce comunque al giudice la pronuncia della sentenza, ai sensi del citato art. 37, comma 2, c.p.p.; che, come ha giustamente osservato la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 353 del 14-22 ottobre 1996 a proposito dell'analoga norma (l'art. 47, comma 1, c.p.p.) sulla rimessione, "l'equilibrio fra i principi di economia processuale e di terzieta' del giudice e' infatti solo apparente nella ponderazione codicistica, posto che il possibile abuso determina la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell'efficenza del processo"; che "il legislatore non puo' scegliere fra i possibili percorsi quello che comporti, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attivita' processuale"; che tale situazione e dunque la possibilita' offerta all'imputato dall'art. 37, comma 2, c.p.p., di paralizzare l'esercizio dell'azione penale viene a trovarsi in contrasto con l'art. 3 Cost., per i motivi suindicati e richiamati attraverso le parole testuali della Consulta, nonche' in conflitto anche con gli artt. 25 e 101 Cost., consentendo all'imputato di sottrarsi al proprio giudice naturale (cosi' come a qualunque giudice dello Stato), nonche' subordinando il potere-dovere del giudice di amministrare giustizia alle scelte di comodo dell'imputato; che, la questione e' rilevante in quanto e' stata ormai esaurita l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno formulato le proprie conclusioni e questo pretore dovrebbe pronunciare sentenza, a cio' impedito soltanto dalla disposizione qui denunciata, che lo obbliga ad attendere l'ennesima decisione del tribunale di Ancona sulla ricusazione, con la certezza di vedersela riproporre alla prossima udienza, magari per avere posto in essere l'atto dovuto di trasmissione di copia dell'istanza alla procura circondariale di Perugia; che, per quanto sopra esposto, il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale suddetta;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 gennaio 1953 n. 87 e la delibera della Corte costituzionale 16 marzo 1956; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 25 e 101 Cost.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, ordinando che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata e comunicata cosi' come indicato nell'art. 23, ultimo comma, legge n. 87/1953. Ancona, addi' 22 gennaio 1998 Il pretore: Cutrona 98C0552