N. 360 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 1998

                                N. 360
  Ordinanza  emessa  il  22  gennaio  1998  dal  pretore di Ancona nel
 procedimento penale a carico di Ferretti Luigi ed altro
 Processo penale - Ricusazione - Reiterazione delle istanze basate  su
    motivi  sempre  diversi  -  Impedimento per il giudice ricusato di
    pronunciare sentenza, fino alla  decisione  sulla  ricusazione  da
    parte  dell'autorita'  competente,  anche  in  caso di esaurimento
    dell'istruttoria dibattimentale - Conseguente  possibile  paralisi
    del   processo   -   Irragionevolezza   -  Consentita  sottrazione
    dell'imputato al suo giudice naturale - Lesione del  principio  di
    soggezione  del  giudice  solo  alla  legge - Richiamo ai principi
    espressi dalle sentenze della Corte costituzionale nn.  10/1997  e
    353/1996.
 (C.P.P. 1988, art. 37, comma 2).
 (Cost., artt. 3, 25 e 101).
(GU n.21 del 27-5-1998 )
                              IL PRETORE
   Visti  gli  atti  del  procedimento  penale a carico di 1) Ferretti
 Luigi, nato a S. Paolo di Jesi il 24 settembre  1948;  2)  Baldassari
 Rolando,  nato  a  Castelfidardo  il  24 settembre 1953, imputati del
 reato di cui agli artt. 56, 110 e 640 c.p.;
   Premesso che, nel corso del processo penale:
     all'udienza  del  16 febbraio 1996, l'allora difensore di fiducia
 dell'imputato Ferretti faceva  pervenire  una  richiesta  di  rinvio,
 accompagnata  da  un  certificato  medico,  a  seguito  della  quale,
 d'ordine del pretore, si procedeva ad una verifica  delle  condizioni
 di  salute dell'imputato stesso e si apprendeva cosi' che il Ferretti
 alle ore 10,30 non era neppure in casa;
   In data 25 settembre  1996  giungeva  una  richiesta  del  Ferretti
 (datata  24 settembre 1996) di rimessione ad altro giudice di tutti i
 procedimenti  penali  pendenti  dinanzi  a  questo  ufficio   ed   in
 particolare di quelli assegnati a questo magistrato;
   Il  15  gennaio  1997,  data di una successiva udienza, il Ferretti
 faceva  depositare  in  cancelleria  una   ulteriore   richiesta   di
 rimessione,  unitamente  ad una denuncia di conflitto di competenza e
 ad una dichiarazione di ricusazione (quest'ultima datata  14  gennaio
 1997);
   Il  24  gennaio  1997  il  tribunale  dichiarava  inammissibile  la
 ricusazione;
   In data 24 marzo 1997,  perveniva  altresi'  copia  della  sentenza
 della  Corte  di cassazione del 10 gennaio 1997, che aveva dichiarato
 inammissibile  l'istanza  di  rimessione  del  Ferretti   datata   24
 settembre 1996;
   Per  l'udienza  del  25  marzo 1997 il Ferretti faceva pervenire in
 cancelleria altri copiosi scritti, contenenti fra l'altro  una  nuova
 dichiarazione di ricusazione (datata 24 marzo 1997);
   In data 5 giugno 1997 si apprendeva dalla cancelleria del tribunale
 di  Ancona che tale collegio, con ordinanza del 14 aprile 1997, aveva
 dichiarato inammissibili le dichiarazioni di ricusazione proposte dal
 Ferretti nei confronti di questo  magistrato,  ma  che  avverso  tale
 ordinanza l'imputato Ferretti aveva fatto ricorso per cassazione;
   Successivamente,  perveniva  in  cancelleria  copia  della sentenza
 della Corte di cassazione,  datata  6  maggio  1997,  che  dichiarava
 inesistente  il  conflitto  di  competenza asserito dal Ferretti e lo
 condannava al pagamento delle spese processuali;
   Con ordinanza del 23  settembre  1997,  la  Corte  di    cassazione
 dichiarava inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale
 di   Ancona  e  condannava  il  Ferretti  al  pagamento  delle  spese
 processuali e della somma di L. 1.000.000 in favore della cassa delle
 ammende;
   Con ordinanza del tribunale di Ancona del 4 dicembre  1997,  veniva
 dichiarata   inammissibile   l'ultima   istanza  di  ricusazione  del
 Ferretti;
   Perveniva, a mezzo fax, nell'odierna successiva  udienza  copia  di
 un'ulteriore  dichiarazione  di  ricusazione,  con  apprezzamenti  su
 questo magistrato tali da determinare, su richiesta del p.m. e  quale
 atto  dovuto,  la  trasmissione  di  copia  della stessa alla procura
 circondariale di Perugia;
   Negli altri numerosi processi celebrati o ancora pendenti in questa
 pretura, e' diventata prassi abituale del medesimo imputato  Ferretti
 ricusare questo magistrato ad ogni udienza, nonostante finora nessuna
 delle  sue  richieste  in  tal  senso sia stata accolta, come neppure
 alcuna di rimessione degli atti per legittima  suspicione  od  alcuno
 dei presunti conflitti di competenza.
   Ritenuto:
     che  l'imputato  Ferretti  ha dimostrato, in questo e negli altri
 processi presso la Pretura di Ancona, di fare uso  strumentale  degli
 istituti  previsti  dal  codice  di procedura penale a garanzia della
 competenza territoriale e dell'imparzialita' del giudice, specie dopo
 avere verificato l'inutilita' di tentare di procrastinare il processo
 a mezzo di certificazioni mediche, che possono  essere  verificati  a
 mezzo di visita di controllo;
     che  l'imputato  Ferretti  e'  determinato  in  tali  sue  scelte
 processuali anche dalla sua  condizione  psichica  di  "querulomane",
 accertata  con  perizia  nel diverso procedimento penale n. 530/1994,
 acquisita anche agli atti di questo giudizio;
     che la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 9-23 gennaio
 1997, che ha dichiarato  la  parziale  illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  37,  comma 2, c.p.p., non impedisce comunque all'imputato,
 soprattutto ove affetto da disturbi mentali  che  ne  determinino  la
 semi-incapacita'  d'intendere  e  di  volere,  di  inventarsi ad ogni
 udienza un motivo nuovo di ricusazione, magari  a  cagione  del  mero
 rigetto  di istanze processuali avanzate in altri giudizi o per altri
 motivi inappropriati o addirittura banali;
     che la  ripresentazione  di  una  dichiarazione  di  ricusazione,
 fondata  su  motivi  di  tale  fatta,  ma  tuttavia  nuovi, impedisce
 comunque al giudice la pronuncia della sentenza, ai sensi del  citato
 art. 37, comma 2, c.p.p.;
     che,    come   ha   giustamente   osservato   la   stessa   Corte
 costituzionale,  con  sentenza  n.  353  del  14-22  ottobre  1996  a
 proposito  dell'analoga  norma  (l'art.  47,  comma  1, c.p.p.) sulla
 rimessione, "l'equilibrio fra i principi di economia processuale e di
 terzieta' del giudice e' infatti solo  apparente  nella  ponderazione
 codicistica,  posto  che il possibile abuso determina la paralisi del
 procedimento,  tanto  da   compromettere   il   bene   costituzionale
 dell'efficenza del processo";
     che  "il  legislatore non puo' scegliere fra i possibili percorsi
 quello  che  comporti,  sia  pure  in  casi  estremi,   la   paralisi
 dell'attivita' processuale";
     che tale situazione e dunque la possibilita' offerta all'imputato
 dall'art. 37, comma 2, c.p.p., di paralizzare l'esercizio dell'azione
 penale viene a trovarsi in contrasto con l'art. 3 Cost., per i motivi
 suindicati e richiamati attraverso le parole testuali della Consulta,
 nonche'  in conflitto anche con gli artt. 25 e 101 Cost., consentendo
 all'imputato di sottrarsi al proprio giudice naturale (cosi'  come  a
 qualunque giudice dello Stato), nonche' subordinando il potere-dovere
 del   giudice   di  amministrare  giustizia  alle  scelte  di  comodo
 dell'imputato;
     che, la questione e' rilevante in quanto e' stata ormai  esaurita
 l'istruttoria  dibattimentale,  le  parti  hanno formulato le proprie
 conclusioni e questo pretore dovrebbe pronunciare  sentenza,  a  cio'
 impedito  soltanto  dalla disposizione qui denunciata, che lo obbliga
 ad attendere l'ennesima  decisione  del  tribunale  di  Ancona  sulla
 ricusazione,  con  la  certezza di vedersela riproporre alla prossima
 udienza,  magari  per  avere  posto  in  essere  l'atto   dovuto   di
 trasmissione  di  copia  dell'istanza  alla  procura circondariale di
 Perugia;
     che,  per  quanto  sopra  esposto,  il  giudizio  non puo' essere
 definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
 legittimita' costituzionale suddetta;
                                P. Q. M.
   Visto  l'art.  23,  legge 11 gennaio 1953 n. 87 e la delibera della
 Corte costituzionale 16 marzo 1956;
   Solleva  d'ufficio   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    37,  comma 2, c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 25 e
 101 Cost.;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale  e sospende il giudizio in corso, ordinando che a cura
 della cancelleria la presente ordinanza sia notificata  e  comunicata
 cosi' come indicato nell'art. 23, ultimo comma, legge n. 87/1953.
     Ancona, addi' 22 gennaio 1998
                          Il pretore: Cutrona
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