N. 177 ORDINANZA 8 - 20 maggio 1998

 
 
 Giudizio di ammissibilita' di conflitto di attribuzione tra poteri
 dello Stato.
 
 Costituzione   della  Repubblica  italiana  -  Camera  dei  deputati,
 tribunale  civile  di  Ferrara  e  giudice  istruttore  del  medesimo
 tribunale  - Deputato Vittorio Sgarbi - Opinione espressa in presenza
 di una deliberazione di insindacabilita' della  Camera  -  Esclusione
 nel  singolo parlamentare della legittimita' a sollevare il conflitto
 con  l'autorita'  giudiziaria  -  Sussistenza  della   legittimazione
 passiva   del   tribunale   di   Ferrara   e   riconoscimento   della
 legittimazione a sollevare il conflitto alla Camera  dei  deputati  -
 Ammissibilita'  del  conflitto  sollevato dalla Camera dei deputati -
 Inammissibilita' del ricorso sollevato  dal  deputato  al  Parlamento
 Vittorio Sgarbi.
 
(GU n.21 del 27-5-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando   SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  ammissibilita'  dei  conflitti  di attribuzione tra
 poteri dello Stato, sollevati, con ricorso depositato  il 9 settembre
 1997 dal deputato  al  Parlamento  Vittorio  Sgarbi,  e  con  ricorso
 depositato   il   20   gennaio   1998   dalla  Camera  dei  deputati,
 rispettivamente  iscritti  al  n.  80  e  al  n.  86   del   registro
 ammissibilita'  conflitti,  nei  confronti  del  tribunale  civile di
 Ferrara e del giudice istruttore del predetto tribunale;
    Udito nella camera di consiglio  dell'11  marzo  1998  il  giudice
 relatore Guido Neppi Modona;
   Ritenuto  che  con  ricorso  in  data  9 settembre 1997 il deputato
 Vittorio Sgarbi, premesso di essere stato citato in una causa  civile
 di  risarcimento  danni  conseguenti ad una intervista rilasciata dal
 ricorrente, lamenta  che  il  giudice  istruttore  del  tribunale  di
 Ferrara,  con  ordinanza  in  data  31  luglio  1997, abbia deciso la
 prosecuzione del procedimento  civile  e  disposto  l'assunzione  dei
 mezzi  di prova richiesti dall'attore, sebbene la Camera dei deputati
 avesse deliberato che le opinioni espresse dal ricorrente rientravano
 nell'esercizio delle funzioni parlamentari;
     che il  ricorrente  chiede  pertanto  che  la  Corte,  dichiarata
 l'ammissibilita'  del  ricorso, risolva il conflitto ripristinando il
 diritto dei membri del Parlamento a non essere chiamati a  rispondere
 delle   opinioni   espresse  in  presenza  di  una  deliberazione  di
 insindacabilita' della Camera di appartenenza;
     che il ricorrente afferma, in ordine al suo diritto  a  ricorrere
 alla  Corte  per  denunciare il conflitto tra poteri dello Stato, che
 essendo i singoli organi giurisdizionali legittimati ad essere  parte
 nei conflitti di attribuzione, analoga legittimazione non puo' essere
 negata  ai  singoli  parlamentari  "aggrediti" da comportamenti degli
 organi giudiziari che attentano alle prerogative parlamentari;
     che, successivamente alla presentazione del predetto ricorso,  la
 Camera  dei  deputati  ha,  a  sua  volta,    in data 7 gennaio 1998,
 proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
 nei confronti  del    tribunale  civile  di  Ferrara  e  del  giudice
 istruttore  del medesimo tribunale in relazione alla medesima vicenda
 processuale;
     che con tale ricorso la Camera dei deputati espone  che,  sebbene
 fosse  stata  affermata  con  deliberazione in data 14 settembre 1995
 l'insindacabilita' delle opinioni espresse dal  deputato  Sgarbi,  il
 tribunale di Ferrara aveva egualmente proceduto nello svolgimento del
 procedimento civile;
     che,  in particolare, con ordinanza collegiale in data 5 febbraio
 1997 il tribunale di  Ferrara  aveva  rimesso  la  causa  al  giudice
 istruttore   per   la  prosecuzione  dell'istruttoria  e  questi  con
 ordinanza  in  data  25  luglio  1997  aveva  fissato   udienza   per
 l'assunzione delle prove ammesse;
     che  la  Camera  ricorrente  deduce che il giudice istruttore del
 tribunale di Ferrara ha ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni,
 invadendo la sfera  di  potesta'  costituzionalmente  garantita  alla
 Camera  stessa  dall'art.  68,  primo  comma,  della  Costituzione, e
 pertanto chiede alla Corte: di dichiarare che il tribunale di Ferrara
 e  il  giudice  istruttore  del  predetto  tribunale   non   potevano
 proseguire  nel giudizio civile di responsabilita' nei  confronti del
 deputato Sgarbi; di dichiarare che spetta alla  competenza  esclusiva
 della Camera pronunciarsi  sulla sindacabilita' dei comportamenti dei
 suoi   componenti   ai   sensi   dell'art.  68,  primo  comma,  della
 Costituzione; di annullare tutti gli atti compiuti dal  tribunale  di
 Ferrara  dopo  la  deliberazione  di insindacabilita' della Camera in
 data 14 settembre 1995.
   Considerato che i ricorsi vanno riuniti in quanto  la  materia  dei
 conflitti  e'  oggettivamente  identica  e  si  riferisce al medesimo
 giudizio civile;
     che in questa fase del giudizio la Corte e' chiamata  a  decidere
 preliminarmente, senza contraddittorio, a norma dell'art. 37, terzo e
 quarto  comma,  della  legge 11 marzo 1953, n. 87, se i ricorsi siano
 ammissibili, in quanto esista la  materia  di  un  conflitto  la  cui
 risoluzione  spetti  alla sua competenza, in riferimento ai requisiti
 soggettivi e  oggettivi  richiamati  dal  primo  comma  dello  stesso
 articolo;
     che,  con  riferimento  al  ricorso  proposto  dalla  Camera  dei
 deputati, la ricorrente e' legittimata a sollevare il  conflitto,  in
 quanto  organo  competente  a  dichiarare  definitivamente la propria
 volonta' in ordine  all'applicabilita'  dell'art.  68,  primo  comma,
 Cost;
     che  al  tribunale  di  Ferrara va riconosciuta la legittimazione
 passiva, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente  la
 volonta'  del  potere  cui  appartiene,  nell'ambito  delle  funzioni
 giurisdizionali ad esso attribuite per la decisione sulla domanda  di
 risarcimento del danno avanzata in sede civile;
     che,  per  quanto  attiene  al  profilo  oggettivo, la ricorrente
 lamenta la lesione di attribuzioni ad essa  spettanti  in  base  alla
 Costituzione;
     che,  per  quanto  riguarda il ricorso proposto personalmente dal
 deputato Sgarbi, l'attribuzione che puo' essere  difesa  mediante  lo
 strumento  del  conflitto  costituzionale e' la potesta' riconosciuta
 alla Camera di dichiarare  che  l'opinione  espressa  da  un  proprio
 componente  rientra nella sfera della insindacabilita' (cfr. sentenze
 n. 265 del 1997, n. 443  del  1993  e  n.  1150  del  1988),  sicche'
 l'organo   costituzionale   legittimato  a  sollevare  conflitto  con
 l'autorita' giudiziaria e' esclusivamente la Camera di  appartenenza,
 e non anche il singolo parlamentare;
     che il parlamentare non rimane comunque privo di tutela in ordine
 alla   posizione   soggettiva  di  irresponsabilita'  riconosciutagli
 dall'art.   68,  primo  comma,  Cost.:  ove  l'autorita'  giudiziaria
 continui   a   procedere   malgrado  l'intervenuta  deliberazione  di
 insindacabilita' della Camera, il membro del Parlamento puo'  infatti
 ricorrere  agli  opportuni rimedi endoprocessuali per ottenere che lo
 stesso organo procedente o altre istanze  giudiziarie  prendano  atto
 della  deliberazione  parlamentare,  salva la facolta' dell'autorita'
 giudiziaria di  sollevare  a  sua  volta  conflitto  di  attribuzione
 davanti a questa Corte (v. sentenza n.  265 del 1997);
     che il conflitto sollevato dal deputato Sgarbi e' circoscritto ai
 rapporti   tra   prerogative  parlamentari  e  autorita'  giudiziaria
 delineati dall'art. 68, primo comma, Cost.,  restando  impregiudicata
 la  questione se in altre situazioni siano configurabili attribuzioni
 individuali di potere costituzionale, per la cui  tutela  il  singolo
 parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto
 tra poteri dello Stato.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara   ammissibile   il  conflitto  di
 attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati  nei  confronti  del
 tribunale  civile  di  Ferrara  e  del  giudice  istruttore presso il
 predetto tribunale con il ricorso indicato in epigrafe;
   Dispone:  a)  che  la  cancelleria  della   Corte   dia   immediata
 comunicazione  alla  Camera  dei deputati, ricorrente, della presente
 ordinanza; b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la  presente
 ordinanza  siano  notificati  al  tribunale  civile  di  Ferrara e al
 giudice istruttore presso il predetto tribunale  entro  dieci  giorni
 dalla comunicazione;
   Dichiara  inammissibile  il  ricorso  per conflitto di attribuzione
 sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, depositato il 9
 settembre 1997.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
                         Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Neppi Modona
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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