N. 179 ORDINANZA 8 - 20 maggio 1998

 
 
 Giudizio di ammissibilita' di conflitto di attribuzione tra poteri
 dello Stato.
 
 Costituzione  della  Repubblica  italiana  -  Deputato  al Parlamento
 Vittorio Sgarbi, Corte d'appello  di  Brescia  -  Rivendicazione  del
 diritto  del  singolo  membro  del  Parlamento a proporre ricorso per
 conflitto di attribuzione nei confronti dell'autorita' giudiziaria  -
 Carenza   del   presupposto  oggettivo  del  conflitto  quale  e'  la
 valutazione della Camera di appartenenza del  parlamentare  e  quella
 dell'autorita'  giudiziaria  -  Assenza  attuale  della  materia  del
 conflitto - Inammissibilita'.
 
(GU n.21 del 27-5-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando   SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  ammissibilita'  del  conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato, sollevato dal deputato al    Parlamento  Vittorio
 Sgarbi,  con  ricorso  depositato il 27 dicembre 1997, iscritto al n.
 85 del registro ammissibilita' conflitti, nei confronti  della  Corte
 di appello di Brescia, sezione seconda penale.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'11  marzo 1998 il giudice
 relatore Guido Neppi Modona.
   Ritenuto  che  il  ricorrente,  premesso  di  essere   membro   del
 Parlamento  da  due  legislature e di avere partecipato l'11 dicembre
 1994 ad una trasmissione  televisiva  nel  corso  della  quale  aveva
 espresso  opinioni  e  valutazioni politiche sull'incidenza che l'uso
 distorto della carcerazione preventiva aveva  avuto  nell'indurre  al
 suicidio  l'ex  presidente dell'ENI, espone di essere stato querelato
 per il delitto di diffamazione a mezzo stampa;
     che il ricorrente lamenta che i  giudici  della  seconda  sezione
 penale  della  Corte  di  appello  di  Brescia, nel disporre nei suoi
 confronti il decreto di citazione a giudizio, hanno invaso  la  sfera
 di attribuzioni del Parlamento, pretendendo di giudicarlo malgrado le
 opinioni  espresse  dai  membri  del Parlamento siano insindacabili a
 norma dell'art. 68 della Costituzione;
     che, in particolare, il  Parlamento  sarebbe  stato  privato  del
 potere-dovere  di  accertare l'insindacabilita' del comportamento del
 ricorrente, in quanto la Corte di appello di Brescia ha  respinto  la
 richiesta di trasmettere gli atti alla Camera dei deputati;
     che,  ad  avviso  del  ricorrente, sussiste la legittimazione del
 singolo membro del Parlamento a proporre  ricorso  per  conflitto  di
 attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  nei confronti dell'autorita'
 giudiziaria, dal  momento  che  analogo  diritto  e'  riconosciuto  a
 ciascuno  dei "funzionari appartenenti all'ordine di cui all'art. 104
 della
  Costituzione";
     che, in definitiva, il ricorrente chiede che  la  Corte  dichiari
 che,  "con i comportamenti denunciati i funzionari dell'ordine di cui
 all'art. 104 della Costituzione, componenti la Corte  di  appello  di
 Brescia, sezione seconda penale, hanno avviato un conflitto contro il
 Parlamento per inficiarne le prerogative, (...) con conseguente
  violazione  della  Costituzione  e  inesistenza giuridica degli atti
 posti in essere in tale guerra".
   Considerato che, alla  stregua  della  costante  giurisprudenza  di
 questa  Corte (v. da ultimo sentenza n. 265 del 1997), la potesta' di
 dichiarare, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., che  l'opinione
 espressa  da un membro del Parlamento e' qualificabile come esercizio
 delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una  diversa
 qualificazione  ad  opera  del  giudice, e' attribuita esclusivamente
 alla Camera di appartenenza;
     che, di conseguenza, "solo  l'esercizio  in  concreto,  da  parte
 della   Camera   di  appartenenza  del  parlamentare,  della  propria
 potesta'"  produce  "l'effetto   inibitorio   dell'inizio   o   della
 prosecuzione  di  qualsiasi  giudizio  di  responsabilita',  penale o
 civile per il risarcimento dei danni" (v. sentenze n. 265 del 1997  e
 n.   129   del  1996),  ferma  restando  la  facolta'  dell'autorita'
 giudiziaria  che  procede  di  provocare  il  controllo  della  Corte
 costituzionale    sollevando  conflitto di attribuzione "per vizi del
 procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei  presupposti
 di volta in volta richiesti per il valido esercizio"  della  potesta'
 del Parlamento (v. sentenze n. 1150 del 1988 e n. 443 del 1993);
     che,  sino  a  che la Camera di appartenenza del parlamentare non
 abbia deliberato in merito, il potere di valutare incidentalmente  la
 sindacabilita'   delle  opinioni  espresse  dal  parlamentare  spetta
 all'autorita' giudiziaria che procede, ferma restando la facolta' del
 membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione
  operata  dall'autorita'  giudiziaria  mediante gli ordinari mezzi di
 impugnazione (v. sentenza n. 265 del 1997);
     che la Corte costituzionale puo' essere chiamata  ad  intervenire
 solo a posteriori quando risulti da atti  formali un contrasto tra la
 valutazione  della  Camera  di appartenenza del parlamentare e quella
 dell'autorita'  giudiziaria;
     che nel caso di specie, in assenza  di  una  deliberazione  della
 Camera  dei  deputati  che  abbia dichiarato l'insindacabilita' delle
 opinioni espresse dal deputato Sgarbi, il presupposto  oggettivo  del
 conflitto non si e'  realizzato;
     che pertanto il presente ricorso va dichiarato inammissibile, per
 assenza attuale della materia di un  conflitto.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  il  conflitto  di  attribuzione fra poteri
 dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento  Vittorio Sgarbi nei
 confronti della Corte di appello di Brescia, sezione seconda  penale,
 con il ricorso indicato in  epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
                         Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Neppi Modona
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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