N. 181 ORDINANZA 8 - 20 maggio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ordinamento giudiziario - Funzioni di p.m. nelle udienze in camera di
 consiglio - Preclusione per i soggetti indicati nell'art. 72 del r.d.
 30 gennaio 1941, n. 12 - Qualificazione  come  "sottrazione"  a  piu'
 importanti  compiti,  quelle che sono funzioni istituzionali di rango
 non  inferiore  alle  altre  -  Carenza  di  analoga   valorizzazione
 costituzionale  delle  funzioni  giudicanti  attribuite ai magistrati
 onorari - Manifesta infondatezza.
 
 (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 71 e 72).
 
 (Cost., artt 3 e 97).
 
(GU n.21 del 27-5-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 71  e  72  del
 regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12 (Ordinamento giudiziario),
 promossi con due ordinanze emesse il 30 luglio 1997  dal  pretore  di
 Foggia,   sezione  distaccata  di  Orta  Nova,  nel  procedimento  di
 esecuzione penale nei confronti  di  Nobili  Giovanni  e  di  Cortese
 Pasquale,  iscritte  ai  nn.  759 e 760 del registro ordinanze 1997 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  45,  prima
 serie speciale, dell'anno 1997.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  25  marzo  1998  il  giudice
 relatore Francesco Guizzi.
   Ritenuto  che  in  un procedimento in materia di esecuzione penale,
 all'udienza camerale del  17  luglio  1997,  davanti  al  pretore  di
 Foggia,  sezione  distaccata  di  Orta Nova, compariva quale pubblico
 ministero un uditore    giudiziario  con  piu'  di  quattro  mesi  di
 tirocinio, il quale sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71
 e   72  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento
 giudiziario), nella parte in cui non consentono ai soggetti  indicati
 nell'art.  72  di  svolgere le funzioni di   pubblico ministero nelle
 udienze in camera di  consiglio,  quale  quella  in  corso  ai  sensi
 dell'art. 666 del codice di procedura penale;
     che,  in  forza  della  seconda disposizione censurata, a costoro
 sarebbe dato di svolgere le  funzioni  della  pubblica  accusa  nelle
 udienze di convalida dell'arresto e del fermo, ma non nelle camerali,
 mentre  in  queste,  sarebbe  consentito  ai  vice pretori onorari di
 svolgere, in ragione degli artt. 32 e 34  dello  stesso  decreto,  le
 funzioni giudicanti;
     che  il  difensore  dell'imputato  non  eccepiva  alcunche'  e il
 pretore, con ordinanza del 30 luglio 1997,  sollevava, in riferimento
 agli artt. 3 e  97  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dei predetti artt. 71 e 72 del regio decreto n. 12 del
 1941;
     che,  secondo  quanto  osservato  dal rimettente, la questione di
 costituzionalita' sarebbe rilevante nel    giudizio  a  quo,  perche'
 dalla  sua  definizione  dipenderebbe  l'ulteriore  iter processuale,
 essendo comparso in udienza  camerale,  per  sostenere  le  richieste
 della  pubblica  accusa,  un  uditore giudiziario con piu' di quattro
 mesi di  tirocinio;
     che, infatti, se egli adottasse la  decisione  sulla  base  della
 requisitoria  del  pubblico  ministero  comparso  in udienza andrebbe
 incontro a una pronuncia affetta da nullita'  di  ordine  generale  a
 regime  intermedio,  rilevabile  d'ufficio, ai sensi degli artt. 178,
 lettera b) seconda parte, e 180 del codice di procedura penale;
     che,  con  riguardo  alla  non   manifesta   infondatezza   della
 questione,  il  rimettente  osserva  come  la disciplina restrittiva,
 adottata dagli artt. 71 e 72 censurati,  contrasti  con  quella  piu'
 ampia  consentita  ai  vice  pretori  onorari dagli artt. 32, 33 e 34
 della legge di ordinamento giudiziario;
     che tali ultime disposizioni, nel regolare  le  attribuzioni  dei
 giudici  onorari  non opererebbero alcuna distinzione fra le funzioni
 loro  assegnabili,  con  la  conseguenza  di  rendere  possibile   la
 partecipazione  all'udienza  di esecuzione di un magistrato onorario,
 nella veste di pretore, mentre quella di pubblico  ministero  sarebbe
 preclusa  non  soltanto  ai  vice  procuratori onorari, ma anche agli
 uditori giudiziari con piu' di quattro mesi  di tirocinio;
     che si paleserebbe, dunque,  una  diversita'  di  disciplina  del
 tutto  irragionevole  e  percio'  in  contrasto  con  l'art.  3 della
 Costituzione;
     che se le udienze di esecuzione penale possono essere  presiedute
 da  vice  pretori  onorari,  sia  pure  all'uopo  delegati,  si  deve
 concludere che la materia non presenta un livello  di  delicatezza  o
 tecnicita'   tale   da   comportare,   in   quello  stesso  contesto,
 l'esclusione  dalle  funzioni  di  pubblico  ministero  delle  figure
 elencate nel censurato
  art. 72;
     che si profilerebbe, altresi', una violazione dell'art. 97  della
 Costituzione,  in  quanto  tali  preclusioni lederebbero il canone di
 buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, atteso  che  per  la
 partecipazione  alle  udienze  camerali si devono "distogliere" dallo
 svolgimento di lavori piu' urgenti e importanti, come le attivita' di
 indagine, i magistrati addetti alle procure della  Repubblica  presso
 le preture;
     che l'illegittimita' costituzionale della disposizione troverebbe
 fondamento  nella  giurisdizione  della  Corte  di  cassazione che ha
 affermato la tassativita' delle attivita' elencate  nell'art.  72  e,
 pertanto, ha posto il divieto di una interpretazione estensiva;
     che,  del  resto,  l'art.  4, comma 1, del decreto legislativo 28
 luglio 1989, n. 273, nel determinare le indennita' da  attribuire  ai
 vice  pretori  onorari,  terrebbe  distinte le udienze camerali dalle
 altre, specificando che  spettano loro anche nel primo  caso,  mentre
 tale previsione mancherebbe per i vice procuratori onorari;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,  concludendo  per
 l'inammissibilita' o l'infondatezza;
     che  l'Avvocatura  dubita dell'ammissibilita' della questione per
 difetto di rilevanza;
     che il dubbio sollevato dal rimettente non atterrebbe, infatti, a
 una  questione  di  costituzionalita',  ma  a  un  vizio  processuale
 derivante dalla difettosa composizione degli organi giudiziari, fonte
 di nullita' per le pronunce del giudice a quo, ivi compresa la stessa
 ordinanza di rimessione;
     che  la  Corte,  in caso contrario, deciderebbe su una rimessione
 viziata  da  nullita'  per   "irregolare   composizione   dell'organo
 rimettente";
     che,  nel  merito,  la  questione  sarebbe  infondata, perche' il
 principio di eguaglianza sarebbe  applicabile  solo  in  presenza  di
 situazioni  omogenee  da  regolare in modo uniforme e coerente, e non
 quando - come nella specie - le situazioni differiscono fra loro  per
 aspetti particolari;
     che  alla  base  della  pronuncia  di  infondatezza vi sarebbe la
 sostanziale differenza  fra  l'esercizio  di  funzioni  giudicanti  e
 requirenti,  mentre  la figura del vice pretore onorario non potrebbe
 costituire idoneo tertium comparationis per disciplinare  quella  dei
 vice procuratori onorari;
     che,  del  pari, sarebbe infondata la denuncia ai sensi dell'art.
 97 della Costituzione,  per  l'ampia  discrezionalita'  riservata  al
 legislatore  nell'individuare le funzioni che possono essere delegate
 a magistrati diversi da quelli addetti all'ufficio di procura.
   Considerato che viene all'esame della Corte,  in  riferimento  agli
 artt.  3  e  97  della  Costituzione,  la  questione  di legittimita'
 costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941,
 n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui non consentono ai
 soggetti indicati nell'art. 72 di svolgere le  funzioni  di  pubblico
 ministero  nelle  udienze in camera di consiglio, questione sollevata
 nei medesimi termini con due ordinanze  di  rimessione  dello  stesso
 pretore;
     che,  per  l'identita'  della  questione,  i  due  giudizi  vanno
 riuniti;
     che,  nel  merito,  la  questione  e'  manifestamente  infondata,
 poiche'  l'ordinanza, da un lato, qualifica come "sottrazione" a piu'
 importanti compiti quelle che sono funzioni  istituzionali  di  rango
 non  inferiore  alle altre e, da un altro, invoca la comparazione fra
 le funzioni giudicanti attribuite  ai  magistrati  onorari,  in  base
 all'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e quelle requirenti,
 che non hanno analoga valorizzazione costituzionale.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 71 e 72 del
 regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario),
 sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal
 pretore di Foggia  -  sezione  distaccata  di  Orta  Nova  -  con  le
 ordinanze in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
                         Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Guizzi
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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