Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.122 del 28-5-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modifiche; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 sulla individuazione dei settori scientifico, disciplinari degli insegnamenti universitari; Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Verona; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona e' ulteriormente modificato come segue: Art. 341. E' istituito il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese. La durata del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese (E.A.I.) e' di tre anni. Sono titolo di ammissione i diplomi di maturita' degli istituti di scuola secondaria di durata quinquennale ed equiparati. Art. 342. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 343. Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese comprendono: a) sei insegnamenti fondamentali di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 da scegliere tra quelli che compaiono nell'elenco dei settori scientificodisciplinari individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, secondo la seguente distribuzione: uno nel settore P01A (economia politica); uno nel settore P02A (economia aziendale); uno nel settore N01X (diritto privato); uno nel settore N09X (istituzioni di diritto pubblico); uno nel settore S01A (statistica); uno nel settore S04A (matematica per le applicazioni economiche), e precisamente cosi' identificati dalla facolta': istituzioni di economia; economia aziendale; istituzioni di diritto privato; diritto pubblico dell'economia; statistica; metodi matematici per la gestione delle aziende; b) gli insegnamenti caratterizzanti delle aree di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e cioe': Area economica: economia applicata; geografia economica; scienza delle finanze; storia economica. Area aziendale: analisi e contabilita' dei costi; finanza aziendale; gestione informatica dei dati aziendali; marketing; organizzazione aziendale; programmazione e controllo; revisione aziendale; tecnica bancaria; tecnica industriale e commerciale; tecnologia dei cicli produttivi. Area giuridica: diritto commerciale; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto del mercato finanziario; diritto fallimentare; diritto tributario. Area matematicostatistica: statistica aziendale; matematica finanziaria; c) altri tre insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e cioe': metodologie e determinazioni quantitative d'azienda; ragioneria generale e applicata; tecnica professionale. Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didatticoscientifiche della facolta'. Art. 344. Il piano di studi del corso di diploma universitario in E.A.I. comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti fra i caratterizzanti di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero compreso tra un minimo di due e un massimo di quattro annualita'. Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nel primo anno di corso. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. A tutti gli effetti - ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 - e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove d'esame. Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in E.A.I. deve comprendere, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1992, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematicostatistica. La struttura didattica competente attiva gli insegnamenti obbligatori, gli insegnamenti caratterizzanti e gli altri insegnamenti nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1992. Art. 345. Il diploma universitario in E.A.I. si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti equivalenti ad un numero di sedici annualita', una prova di idoneita' in una lingua straniera moderna, una prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base - secondo il dettato dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e il colloquio finale. Art. 346. La struttura didattica competente garantisce che tra gli insegnamenti attivati dalla facolta' ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma. Sempre la struttura didattica competente puo' assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Sempre la struttura didattica competente puo' stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni. Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti. Inoltre, la struttura didattica competente puo' organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un "tutor", presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. Infine la struttura didattica competente puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facolta' dell'Universita' o in altre universita' anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovra' altresi' determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fin del rispetto degli articoli 6 e 12 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e degli altri vincoli dell'ordinamento. Art. 347. La struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli esami di profitto e delle prove di idoneita' di lingua straniera moderna e di conoscenze informatiche di base. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con i riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale. Art. 348. Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno in ogni caso essere riconosciute le prove di idoneita' di lingua e di informatica di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1992. Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma il riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potra' superare le cento ore. Le strutture didattiche competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma in E.A.I. e corso di laurea in economia e commercio. Art. 349. A tutti i fini del presente ordinamento valgono i settori scientificodisciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990 e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e recepiti per il corso di laurea in economia e commercio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Verona, 21 aprile 1998 Il rettore: Marigo