Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Ravenna e di Rimini.(GU n.125 del 1-6-1998)
IL DIRETTORE REGIONALE delle entrate per l'Emilia Romagna Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico; Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro; Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione, da corrispondersi al momento stesso della richiesta, le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalita' sono state presentate; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visti i commi da 48 a 53 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale; Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della gia' richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione; Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento; Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante le norme sulle modalita' per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione; Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 1977, n. 952, cosi' come indicato dall'art. 1-bis del decretolegge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalita', stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicalilita' di sanzioni a carico del richiedente; Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili; Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di carattere ecccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa; Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga del termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico; Viste le note con le quali la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Ravenna e di Rimini rispettivamente nei giorni 6 marzo e 12 maggio 1998 per lo svolgimento di assemblea del personale; Decreta: L'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Ravenna e di Rimini e' accertato rispettivamente per i giorni 6 marzo e 12 maggio 1998. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 25 maggio 1998 Il direttore regionale: Pirani