MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

  Corresponsione del trattamento di  integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a.
(GU n.126 del 2-6-1998)

  Con decreto  ministeriale 24  febbraio 1998  e' autorizzata  per il
periodo dal 11 ottobre 1993 al  10 ottobre 1994 la corresponsione del
trattamento  di integrazione  salariale di  cui all'art.  1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  - nella
misura  ivi prevista  - in  favore dei  lavoratori, occupati  a tempo
pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - filiale Upim, con sede
in  Milano, unita'  di  Arezzo, per  i quali  e'  stato stipulato  un
contratto   di   solidarieta'   che   stabilisce   per   il   periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di  307 ore,  corrispondenti  a  46 giorni  lavorativi  di 6,66  ore,
articolate su settimane intere e  su singole giornate lavorative, nei
confronti di un massimo di 25 lavoratori su un organico di 34 unita'.
  E' autorizzata,  per il periodo dal  11 ottobre 1993 al  10 ottobre
1994 la  corresponsione del trattamento di  integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
magazzino Upim, con sede in Milano,  unita' di Arezzo, per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 218  ore, articolate su settimane intere  di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 8 lavoratori su un organico di 34 unita'.
  E' autorizzata  per il periodo  dal 11  ottobre 1993 al  10 ottobre
1994 la  corresponsione del trattamento di  integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori,
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
magazzino Upim, con sede in  Milano, unita' di Firenze-Cimabue, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un massimo di 250 ore,  articolate mediante la riduzione di orario
in ogni singola settimana pari a 38 ore settimanali, nei confronti di
un massimo di 21 lavoratori su un organico di 38 unita'.
  E' autorizzata  per il periodo  dal 11  ottobre 1993 al  10 ottobre
1994 la  corresponsione del trattamento di  integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
magazzino Upim, con sede in  Milano, unita' di Firenze-Cimabue, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un massimo di 150 ore,  articolate mediante la riduzione di orario
in  ogni singola  settimana e  riproporzionata in  base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 16 lavoratori su un organico di 38 unita'.
  E' autorizzata  per il periodo  dal 11  ottobre 1993 al  10 ottobre
1994 la  corresponsione del trattamento di  integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori,
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
magazzino Upim, con  sede in Milano, unita' di Lucca,  per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per il
periodo sopraindicato, una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un
massimo di 291 ore, aricolate su settimane intere di sospensione e su
singole giornate lavorative corrispondenti  a 44 giorni lavorativi di
6,66 ore, nei  confronti di un numero massimo di  22 lavoratori su un
organico di n. 36 unita'.
  E' autorizzata  per il periodo  dal 11  ottobre 1993 al  10 ottobre
1994 la  corresponsione del trattamento di  integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
magazzino Upim, con  sede in Milano, unita' di Lucca,  per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 182 ore, aricolate su settimane intere di sospensione e su
singole  giornate lavorative,  riporporzionata in  base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
numero massimo di 13 lavoratori su un organico di 36 unita'.
  E' autorizzata  per il periodo  dal 11  ottobre 1993 al  10 ottobre
1994 la  corresponsione del trattamento di  integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori,
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
magazzino Upim, con sede in Milano,  unita' di Viareggio, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
il periodo sopraindicato, la riduzione  dell'orario di lavoro fino ad
un massimo di 136 ore, corrispondenti  a 21 giorni lavorativi di 6,66
ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative,
nei confronti  di un massimo di  12 lavoratori, su un  organico di 22
dipendenti.
  E' autorizzata  per il periodo  dal 11  ottobre 1993 al  10 ottobre
1994 la  corresponsione del trattamento di  integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
magazzino Upim, con sede in Milano,  unita' di Viareggio, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo  di 81  ore,  articolate  su settimane  intere  e su  singole
giornate   lavorative,   riproporzionata    in   base   all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 9 lavoratori su un organico di n. 22 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra disposto - a corrispondere
in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - magazzini Upim - i particolari benefici previsti dai commi 2
e  4  nei limiti  di  cui  al successivo  comma  13  dell'art. 5  del
decreto-legge 20  maggio 1993, n. 148,  convertito con modificaziioni
nella  legge 19  luglio 1993,  n. 236,  tenuto conto  dei criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale del  25 ottobre 1994,
registrato dalla  Corte dei conti in  data 23 novembre 1994,  reg. 1,
foglio n. 237.