MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 maggio 1998 

  Fissazione della percentuale di riduzione della quota interessi dei
mutui concessi dalla  Cassa depositi e prestiti entro  il 31 dicembre
1997, i  cui oneri  di ammortamento  sono a  carico dei  comuni delle
regioni Marche e Umbria colpiti dal terremoto del 1997.
(GU n.130 del 6-6-1998)

                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il decreto-legge  30  gennaio 1998,  n.  6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  30 marzo 1998, n.  61, recante "Ulteriori
interventi  urgenti in  favore delle  zone terremotate  delle regioni
Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi";
  Visto, in particolare, l'art. 15,  comma 7, della suddetta legge n.
61/1998, il quale prevede che:
  "la  Cassa depositi  e  prestiti  sui mutui  concessi  entro il  31
dicembre 1997, i  cui oneri di ammortamento sono a  carico dei comuni
individuati anche limitatamente ad alcune frazioni ai sensi dell'art.
1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro
dell'interno delegato  per il  coordinamento della  protezione civile
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241  del 15 ottobre 1997, e ai
sensi  dell'art.  10  dell'ordinanza   20  novembre  1997,  n.  2717,
autorizzata  a  ridurre  le  quote interessi  dovute  sulle  rate  di
ammortamento";
  "con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica saranno  stabilite percentuali differenziate
di  riduzione  per le  rate  dovute  nel  periodo 1  gennaio  1998-31
dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di
riduzione prevista  per il quinquennio 1998-2002  non potra' comunque
essere inferiore al  30 per cento delle quote  interessi dovute sulle
rate con scadenza nel medesimo periodo";
  Visto l'art. 10, comma 1, della medesima legge n. 61/1998, il quale
stabilisce che "ai comuni di  Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria,
Gualdo Cattaneo  e Acquasparta, interessati  dal sisma del  12 maggio
1997, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto";
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro   dell'interno  delegato  per  il
coordinamento della  protezione civile n.  2694 del 13  ottobre 1997,
che:
  all'art.  1, comma  2,  individua, sulla  base  dei dati  oggettivi
disponibili,  i  seguenti  comuni   disastrati  dalla  crisi  sismica
iniziata il 26 settembre 1997:
      Regione Umbria                     Regione Marche
            __                                 __
Assisi                                Camerino
Cerreto  di Spoleto                   Fabriano
Foligno                               Fiuminata
Fossato  di Vico                      Pioraco
Gualdo Tadino                         Sassoferrato
Nocera Umbra                          Sefro
Preci                                 Serravalle del Chienti
Sellano                               Visso
Spello
Valtopina
  al  comma  3  dispone  che  "i  commissari  delegati  provvedono  a
segnalare  ...  le  aree  o  le  frazioni  disastrate  nei  territori
limitrofi    e   contigui.    Con   successiva    ordinanza   saranno
conseguentemente individuati i relativi ambiti territoriali";
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro   dell'interno  delegato  per  il
coordinamento della protezione  civile n. 2717 del  20 novembre 1997,
che all'art. 10  individua un altro gruppo di  comuni, quali "Cascia,
Monteleone,  Norcia, Poggiodomo,  Preci,  Scheggino,  S. Anatolia  di
Narco, Vallo di Nera, Ussita";
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro   dell'interno  delegato  per  il
coordinamento della protezione  civile n. 2719 del  28 novembre 1997,
che  all'art.  1  dispone:  "sono individuati  sulla  base  dei  dati
oggettivi disponibili i seguenti comuni e frazioni dei comuni:
  Montecavallo,   Muccia,   Pieve  Torina,   Gagliole,   Fiordimonte,
Valfabbrica,   Cessapalombo,   Mergo,  Castelsantangelo   sul   Nera,
Pievebovigliana,  Camporotondo  di   Fiastrone,  Bolognola,  Cannara,
Bevagna, Campello sul Clitumno,  Pergola, Belforte del Chienti, Serra
S.  Quirico,  Sigillo,  Costacciaro,   Scheggia  e  Pascelupo,  Serra
Sant'Abbondio,   Fiastra,   Poggio    San   Vicino,   Castelraimondo,
Acquacanina,  Trevi,  Montefalco,  Cerreto   d'Esi,  Vallo  di  Nera,
Caldarola,  Bastia,   Matelica,  Genga,   Esanatoglia;  Serrapetrona,
frazione  Borgianello; Ussita,  frazioni di  Pieve, Castelfantellino,
Vallestretta,  Capovallazza,  Tempori,  Sasso,  Sorbo;  Cupramontana,
frazione  Via  Roma;  Arcevia,   frazioni  di  Colleaprico,  Prosano,
Loretello,  Magnadorsa, S.  Pietro; S.  Ginesio, frazioni  di Morico,
Rocca, San  Costanzo, Vallato; Perugia, frazioni  di Pianello, Castel
D'Arno, Ripa;  Gubbio, frazioni di  Padule, Branca, Spada,  S. Marco,
Torre Calzolari, Colpalombo, Carbonesca; Spoleto, frazioni di Poreta,
S. Giacomo, Bazzano,  Fabbreria, Silvignano, Eggi, Beroide,  S. M. in
Campis, S. Paolo, Protte, Campo Salese, Azzano, Camporoppolo";
  Viste le lettere del 2 aprile 1998, n. 154 e del 12 maggio 1998, n.
207, con le quali la Cassa  depositi e prestiti, nel far presente che
"l'onere  della  riduzione  delle   quote  interessi  sulle  rate  di
ammortamento dovute dagli  enti beneficiari e' a  totale carico della
Cassa depositi  e prestiti" e  che pertanto "nella  definizione delle
percentuali  di  riduzione  e' necessario  valutare  l'incidenza  che
l'operazione comporta  sul conto  economico dell'Istituto e  sui suoi
equilibri  gestionali a  decorrere  dal corrente  esercizio  e per  i
successivi,  fino al  2018", ha  prospettato che  "la percentuale  di
riduzione   delle  quote   interessi  possa   essere  stabilita   nel
quinquennio 1998-2002  nella misura del  30% e per i  successivi anni
nella misura del 15%";
  Ritenuto opportuno,  anche sulla base degli  elementi forniti dalla
Cassa depositi  e prestiti,  di fissare  le percentuali  di riduzione
delle quote interessi nella misura  del 30% nel quinquennio 1998-2002
e del 15% per gli anni successivi fino al 2018;
                              Decreta:
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 7, del decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30
marzo 1998, n. 68, la  percentuale di riduzione della quota interessi
dei  mutui concessi  dalla  Cassa  depositi e  prestiti  entro il  31
dicembre 1997, i cui oneri di  ammortamento sono a carico dei comuni,
individuati, anche limitatamente ad alcune frazioni, con le ordinanze
del  Ministro  dell'interno  delegato   per  il  coordinamento  della
protezione civile 13 ottobre 1997, n. 2694, 20 novembre 1997, n. 2717
e 28  novembre 1997,  n. 2719 e  con l'art. 10  della legge  30 marzo
1998,  n. 61,  e' stabilita  nella  misura del  30%, nel  quinquennio
1998-2002, e  nella misura del 15%  per gli anni successivi,  fino al
2018.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 22 maggio 1998
                                                  Il Ministro: Ciampi