Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese. Modifiche ed integrazioni(GU n.22 del 6-6-1998)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell'11 febbraio 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto il proprio decreto n. 0163/Pres. del 14 maggio 1997, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1997, registro 1, foglio 273, con il quale e' stato approvato il nuovo "Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese"; Rilevato che, a seguito di chiarimenti forniti nelle vie brevi dalla Commissione europea in merito al corretto recepimento della comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06 del 6 marzo 1996 e della comunicazione della Commissione stessa 96/C 213/04 del 23 luglio 1996, appare opportuno modificare le modalita' relative al calcolo del triennio di riferimento per la concessione degli aiuti "de minimis", previste dal comma 2 dell'art. 3 di detto regolamento; Ritenuto altresi' opportuno integrare il testo del suddetto regolamento con una disposizione disciplinante gli aiuti alla consulenza, alla formazione e alla diffusione di conoscenze (aiuti "soft"), in quanto si riscontra una sempre maggiore richiesta, da parte delle imprese del settore, di servizi inerenti le citate materie; Visto il parere favorevole alle modifiche proposte espresso dal Comitato dipartimentale per le attivita' economico-produttive nella seduta del 21 novembre 1997; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Si conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3643 del 3 dicembre 1997; Decreta: Il comma 2 dell'art. 3 del "Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese", approvato con D.P.G.R. n. 0163/Pres. del 14 maggio 1997, e' cosi' sostituito: "2. L'aiuto ''de minimis'' puo' raggiungere un importo massimo, fissato dalle norme comunitarie, pari a complessivi 100.000 ECU in tre anni a decorrere dal momento della concessione del primo aiuto ''de minimis''". Art. 2-bis. Aiuti alla consulenza, alla formazione e alla diffusione di conoscenze (aiuti "soft") 1. Gli aiuti alla consulenza, alla formazione e alla diffusione di conoscenze non possono superare un'intensita' massima del 50%.". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le suindicate disposizioni come modifiche di regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' quindi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 16 dicembre 1997 CRUDER Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 21 gennaio 1998 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 18