REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 419 

Regolamento per  l'applicazione  di  aiuti  a  favore  delle  imprese
artigiane,  in  adeguamento  alla normativa comunitaria in materia di
aiuti alle piccole e medie imprese. Modifiche ed integrazioni
(GU n.22 del 6-6-1998)

  (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 6 dell'11 febbraio 1998)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visto  il  proprio  decreto  n.  0163/Pres.  del  14  maggio 1997,
registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1997, registro 1, foglio
273, con il quale  e'  stato  approvato  il  nuovo  "Regolamento  per
l'applicazione   di  aiuti  a  favore  delle  imprese  artigiane,  in
adeguamento alla normativa  comunitaria  in  materia  di  aiuti  alle
piccole e medie imprese";
  Rilevato  che,  a  seguito  di  chiarimenti forniti nelle vie brevi
dalla Commissione europea in merito  al  corretto  recepimento  della
comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06 del 6 marzo 1996 e
della  comunicazione  della  Commissione  stessa  96/C  213/04 del 23
luglio 1996, appare opportuno modificare  le  modalita'  relative  al
calcolo  del  triennio  di riferimento per la concessione degli aiuti
"de minimis", previste dal comma 2 dell'art. 3 di detto regolamento;
  Ritenuto  altresi'  opportuno  integrare  il  testo  del   suddetto
regolamento   con  una  disposizione  disciplinante  gli  aiuti  alla
consulenza, alla formazione e alla diffusione  di  conoscenze  (aiuti
"soft"),  in  quanto  si  riscontra una sempre maggiore richiesta, da
parte delle imprese  del  settore,  di  servizi  inerenti  le  citate
materie;
  Visto  il  parere  favorevole  alle modifiche proposte espresso dal
Comitato dipartimentale per le attivita'  economico-produttive  nella
seduta del 21 novembre 1997;
  Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
  Si  conforme  deliberazione  della  Giunta  regionale n. 3643 del 3
dicembre 1997;
 
                              Decreta:
 
  Il comma 2 dell'art. 3 del "Regolamento per l'applicazione di aiuti
a favore delle  imprese  artigiane,  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria  in  materia  di  aiuti  alle  piccole  e medie imprese",
approvato con D.P.G.R. n. 0163/Pres. del 14  maggio  1997,  e'  cosi'
sostituito:
  "2.  L'aiuto  ''de  minimis''  puo' raggiungere un importo massimo,
fissato dalle norme comunitarie, pari a complessivi  100.000  ECU  in
tre  anni  a  decorrere dal momento della concessione del primo aiuto
''de minimis''".
 
                             Art. 2-bis.
      Aiuti alla consulenza, alla formazione e alla diffusione
                    di conoscenze (aiuti "soft")
 
  1. Gli aiuti alla consulenza, alla formazione e alla diffusione  di
conoscenze non possono superare un'intensita' massima del 50%.".
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le
suindicate disposizioni come modifiche di regolamento della Regione.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e sara'  quindi  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione.
   Trieste, 16 dicembre 1997
                               CRUDER
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 21 gennaio 1998
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 18