N. 382 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 1997- 14 maggio 1998

                                N. 382
   Ordinanza  emessa  il  26  giugno  1997   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  14  maggio  1998)  dalla  Commissione  tributaria
 provinciale  di  Perugia  sul  ricorso  proposto  dall'Istituto   per
 l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia contro il
 comune di Deruta.
 Tributi  locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Immobili
    esenti  dall'imposta  -  Alloggi  regolarmente  assegnati,   nella
    specie,   dagli  Istituti  per  l'edilizia  residenziale  pubblica
    (I.E.R.P.) - Asserita esclusione - Violazione  del  principio  che
    impone   allo  Stato  l'adempimento  dei  doveri  inderogabili  di
    solidarieta' economica  e  sociale  -  Lesione  del  principio  di
    eguaglianza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n.
    370 del 1993 e 113 del 1996.
 (D.Lgs.  del 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 7 comma 1, lettera i), e
    8, comma 4).
 (Cost., artt. 2 e 3).
(GU n.23 del 10-6-1998 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza;
   L'Istituto per l'edilizia residenziale  pubblica  (I.E.R.P.)  della
 provincia  di Perugia ha proposto ricorso avverso il silenzio-rigetto
 opposto dal comune di Deruta  ad  istanza  di  rimborso  delle  somme
 versate  a  titolo  di  imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) per
 l'anno 1994.
   Il ricorrente, in questa sede,  ha  chiesto  accogliersi  l'istanza
 silentemente  reietta,  fondando  tale domanda sull'assunto della sua
 non assoggettabilita'  all'imposizione  in  esame,  per  difetto  dei
 requisiti soggettivi ed oggettivi a tal uopo normativamente pretesi.
   Giusta  le disposizioni di legge vigente in materia, la domanda non
 potrebbe avere accoglimento.
   La pronuncia auspicata dal ricorrente risulta inibita dal  disposto
 dell'art.  8,  comma  4,  d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come
 modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   Nell'estendere  le  detrazioni  di  imposta  anche  "agli   alloggi
 regolarmente  assegnati" dagli I.E.R.P., la disposizione in esame fa,
 ineludibilmente,  ritenere  che  tali  immobili  non   siano   esenti
 dall'imposizione  dell'I.C.I.,  restando esclusa, nei loro confronti,
 la previsione esonerativa contenuta nell'art. 7, comma 1,  lett.  i),
 d.lgs. citato.
   La soggezione degli immobili degli I.E.R.P. al tributo in questione
 e'  stata,  d'altronde,  sia  pure  per la via inderetta gia' - ancor
 prima del venire in essere della modifica dell'art. 8, d.lgs.  citato
 -  affermata  dalla Corte costituzionale, mediante le sentenze n. 370
 dell'11 giugno 1993 e n. 113 del 12 aprile 1996, n. 113, che peraltro
 risultano avere affrontato il problema sotto profili affatto  diversi
 da quelli che in questa sede si intendono segnalare.
   Entrambe  le  disposizioni  di legge citate si palesano sospette di
 devianza  dai  principi  costituzionali,  in  particolare  da  quelli
 dettati dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.
   L'art.  7,  comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,
 esenta dall'imposta in esame "gli immobili   utilizzati dai  soggetti
 in  cui  all'art.  87,  comma 1, lett. c), del t.u. delle imposte sui
 redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e  successive
 modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita'
 assistenziali ...".
   Non  e'  dubitabile  che  gli  I.E.R.P.,  attesene  le finalita' di
 istituto, quali delineate dai disposti  delle  leggi  in  materia  di
 edilizia  residenziale  pubblica,  e stanti le funzioni concretamente
 esplicate, non abbiano per scopo esclusivo o  principale  l'esercizio
 di attivita' commerciale.
   Ed  invero, tutte le attivita' cui gli I.E.R.P. sono preposti, vale
 a dire quelle di  realizzazione  e  di  recupero  degli  alloggi,  di
 gestione  degli  stessi  e  di  riscossione  dei canoni locatizi sono
 connotabili siccome attivita' commerciali soltanto, e non sempre, per
 le  forme,  ma tali non sono qualificabili ove si abbia riguardo alla
 loro "sostanza", giacche' palesemente finalizzate alla prestazione di
 un pubblico servizio  (la  fornitura  di  alloggi  ai  menoabbienti);
 atteso,   inoltre,   il  regime  giuridico  di  provvista  dei  mezzi
 occorrenti per le suddette realizzazioni (destinazione dei "proventi"
 delle cessioni degli alloggi  per  finanziare  -  vincolativamente  -
 ulteriori  programmi  di  edilizia  residenziale pubblica etc.) quale
 risultante dai disposti degli artt.  61/2, legge 22 ottobre 1971,  n.
 865,  10/2  d.P.R.  30  dicembre  1972, n. 1036, 25/1, legge 8 agosto
 1977, n. 513.
   Ne' vi e' dubbio che gli immobili in discorso  siano  destinati  ad
 assolvere   a   finalita'   assistenziali  o,  piu'  esattamente,  di
 protezione sociale (nei cui  ambiti  concettuali,  assai  lati,  deve
 includersi   -   siccome   costituente   un   minus  -  la  finalita'
 assistenziale.
   Trattasi, invero, di alloggi cui e' impresso  il  destino  di  dare
 dimora,  a  canoni  sociali, a coloro che dell'alloggio abbisognino e
 che non siano in grado di soddisfare autonomamente a tale bisogno.
   Cio' nonostante, gli immobili  assegnati  dagli  I.E.R.P.  appaiono
 soggetti   all'imposizione  dell'I.C.I.,  in  ragione  del  combinato
 disposto delle disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992  sopra  citate
 (la seconda, nella progressione numerica, qualificabile siccome norma
 di  "interpretazione  autentica"  della  prima), cui nessun strumento
 ermeneutico consente di dare significato diverso da quello  ricordato
 in premessa.
   Poiche'  la  "qualita'"  degli  alloggi  in  questione  e'  in toto
 coincidente con quella di cui sono provvisti immobili il cui  esonero
 dall'imposta  e'  da  ritenere pacifico (debbono citarsi, ad es., gli
 immobili degli  istituti  di  ricovero,  gli  immobili  destinati  ad
 accogliere  comunita' terapeutiche atque similia), apparendo, gli uni
 e gli altri, destinati a realizzare finalita' di protezione  sociale,
 in  assenza  di  attivita'  commerciale, del tutto irragionevole deve
 ritenersi  il   differenziato   trattamento   "inflitto"   ai   primi
 (assoggettamento  all'imposta, senza agevolazioni sino al 31 dicembre
 1996, con mera riduzione a far tempo dal 1 gennaio 1997)  rispetto  a
 quello riservato ai secondi (esonero dall'imposta).
   Ne',  inoltre,  e'  dubitabile  che,  escludendo gli I.E.R.P. dalle
 previsioni esonerative  dall'I.C.I.,  fiero  colpo  venga  ad  essere
 inferto  ai  valori  della  solidarieta' che ognora debbono connotare
 l'azione di tutti i soggetti che  nell'ordinamento  sono  chiamati  a
 ricoprire funzioni di protezione sociale.
   La  questione,  nonche'  -  per  quanto  detto - non manifestamente
 infondata,  deve  ritenersi   rilevante,   giacche',   in   caso   di
 declaratoria  di  illegittimita' costituzionale delle norme in esame,
 nei termini proposti, la proposta domanda  diverrebbe  (o,  comunque,
 potrebbe divenire) meritevole di accoglimento.
                                P. Q. M.
   Sciogliendo  la  riserva,  dichiara  rilevante e non manifestamente
 infondata, con riferimento agli artt. 2 e 3  della  Costituzione,  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 7, comma 1,
 lett. i), e 8, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nelle  parti
 in  cui  escludono  gli  immobili  degli  I.E.R.P.  dalle  previsioni
 esonerative dall'I.C.I.;
   Dispone sospendersi il presente giudizio;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 che sia, inoltre, comunicata ai Presidenti del Senato e della  Camera
 dei deputati.
   Cosi' deciso in Perugia, il 26 giugno 1997.
                        Il presidente: Restivo
 98C0605