N. 391 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1998
N. 391 Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 dal tribunale amministrativo regionale delle Marche sul ricorso proposto da Magalotti Pier Carlo contro Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.23 del 10-6-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1385 del 1997 proposto da Magalotti Pier Carlo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Beltrami e Massimiliano Gessaroli ed elettivamente domiciliato in Ancona, via Maratta n. 33/A, presso lo studio dell'avv. Ettore Piccinini; contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore e l'Universita' degli studi di Ancona, in persona del rettore pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio sono per legge domiciliati; per l'annullamento del bando di concorso emanato dal rettore dell'Universita' degli studi di Ancona il 1 agosto 1997 ai fini dell'immatricolazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; della graduatoria pubblicata il 15 settembre 1997; in subordine, del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 e del decreto ministeriale 31 luglio 1997; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'Universita' degli studi di Ancona; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni. Vista la propria ordinanza 3 dicembre 1997, n. 627; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998, il cons. Luigi Ranalli; Udito l'avv. Stefano Beltrami per il ricorrente e l'avv. dello Stato Andrea Honorati per le amministrazioni resistenti; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Il Senato accademico dell'Universita' degli Studi di Ancona, con deliberazione 5 giugno 1997, ha stabilito che al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria non potevano essere iscritti piu' di 20 studenti nell'anno accademico 1997/1998. Lo stesso limite e' stato previsto dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto del 31 luglio 1997, emanato in esecuzione del regolamento approvato con decreto del 21 luglio 1997, n. 245, nonche' dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il rettore, con bando del 1 agosto 1997, ha indetto il conseguente concorso pubblico. Il sig. Magalotti Pier Carlo, collocato al 118 posto e, quindi, in posizione non utile ai fini dell'immatricolazione, con il ricorso in epigrafe indicato, notificato il 14 novembre 1997 e depositato il 22 novembre 1997, ha chiesto l'annullamento della graduatoria e del bando di concorso, deducendo: 1) la violazione degli artt. 33 e 34 della della Costituzione e della legge 11 novembre 1969, n. 910, in quanto e' stato leso il diritto di ogni cittadino in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di accedere ai corsi di laurea, ne' tanto e' possibile con l'istituzione del c.d. numero chiuso, come piu' volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa; 2) la violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241: il numero delle immatricolazioni consentite e' stato determinato senza alcuna indicazione dei relativi presupposti di fatto e di diritto, neppure con riferimento ai criteri previsti dal decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245; 3) la violazione dell'art. 9, quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e del decreto ministeriale n. 245/1997, nonche' il vizio di incompetenza, dal momento che il bando di concorso e' stato emanato il 1 agosto 1997, quando il decreto ministeriale 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1997, n. 160, non era ancora in vigore; 4) eccesso di potere per genericita' del bando di concorso e del decreto ministeriale n. 245/1997, non essendo stato definito l'oggetto ed il programma della prova scritta. In subordine, e' stata dedotta l'illegittimita' del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 e del decreto ministeriale 31 luglio 1997, in quanto la disciplina delle iscrizioni ai corsi universitari e' sottoposta a riserva relativa di legge e non puo' essere effettuata con norme regolamentari: in tal senso va interpretato anche l'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. La difesa delle amministrazioni resistenti, con memorie depositate il 29 dicembre 1997 ed il 2 marzo 1998, ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, tenuto conto che il corso di laurea in odontoiatria e' strutturato in modo tale da non poter funzionare con un numero di iscritti superiore a venti e che i decreti ministeriali impugnati si fondano sui principi di cui alle direttive CEE n. 686 e n. 687 del 28 luglio 1998. Il difensore del ricorrente, con memoria depositata il 28 febbraio 1998, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, precisando, peraltro, che anche il decreto ministeriale n. 245/1997 e' entrato in vigore dopo la pubblicazione del bando di concorso. Questo tribunale, con ordinanza 3 dicembre 1997, n. 627 ha accolto l'istanza cautelare proposta ai sensi dell'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, "ai fini dell'ammissione con riserva al corso di laurea in odontoiatria". D i r i t t o Il Collegio considera infondati i primi quattro mezzi di gravame, atteso che: la possibilita' di limitare il numero delle immatricolazioni ai corsi universitari e' espressamente consentita dall'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990, nel testo modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127/1997; la deliberazione 5 giugno 1997 del Senato accademico, con cui e' stato stabilito il limite di 20 posti per l'iscrizione al primo anno di odontoiatria, e' stata superata dall'analoga disposizione del decreto ministeriale 31 luglio 1997, di cui il bando di concorso in data 1 agosto 1997 del Rettore costituisce evidente esecuzione: in questo atto, pertanto, nessuna particolare motivazione era necessaria a giustificazione del suddetto limite, ne', per questo aspetto, e' stato espressamente impugnato il decreto ministeriale 31 luglio 1997; il bando e' stato adottato il giorno successivo al decreto ministeriale 31 luglio 1997, che, in quanto specifico, non ha natura regolamentare ed e', quindi, immediatamente esecutivo, rilevando la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale solo ai fini della pubblicita'-notizia. Tenuto conto, inoltre, che il bando costituiva, per questo aspetto, atto obbligato, a nulla rileva che alla data del 1 agosto 1997 neppure il decreto ministeriale n. 245/1997 fosse entrato in vigore (deduzione contenuta nella memoria del 28 febbraio 1998), dal momento che il decreto ministeriale 31 luglio 1997 non e' stato impugnato per questo specifico profilo di illegittimita', ne' all'omessa impugnazione puo' sopperire una memoria non notificata; nel bando di concorso neppure dovevano essere indicati i criteri per la formazione della graduatoria e l'oggetto della prova, considerato che, ai sensi dell'art. 5, u.c., del decreto ministeriale n. 245/1997, a tanto doveva provvedere il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: infatti, l'art. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 1997 ha previsto "una prova svolta nello stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una serie di domande a scelta multipla, definite in sede nazionale" ed il successivo art. 3 ha indicato il punteggio da assegnare per il voto di maturita' e per ogni risposta ai quesiti della prova. In subordine, e' stata dedotta l'illegittimita' del decreto ministeriale n. 245/1997 e del decreto ministeriale 31 luglio 1997, per violazione della riserva relativa di legge in materia di iscrizioni ai corsi universitari, come, ad avviso del ricorrente, deve dedursi anche dall'art. 9, quarto comma, della legge n. 341 del 1990. Il Collegio ritiene, invece, che questa disposizione di legge abbia espressamente attribuito al Ministro non solo la possibilita' di definire i criteri per disciplinare l'accesso ai corsi universitari, ma anche quella di prevedere, con apposito atto, una limitazione delle iscrizioni: il decreto ministeriale n. 245/1997 e il decreto ministeriale 31 luglio 1997 sono, pertanto, coerenti con la richiamata disposizione di legge.
In seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 390/1998). 98C0614