N. 391 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1998

                                N. 391
  Ordinanza  emessa  l'11  marzo  1998  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  delle  Marche sul ricorso proposto da Magalotti Pier Carlo
 contro Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica ed altra
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificato  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.23 del 10-6-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 1385 del 1997
 proposto da Magalotti Pier Carlo, rappresentato e difeso dagli avv.ti
 Stefano  Beltrami   e   Massimiliano   Gessaroli   ed   elettivamente
 domiciliato  in  Ancona,  via  Maratta  n.  33/A,  presso  lo  studio
 dell'avv. Ettore Piccinini; contro il  Ministero  dell'universita'  e
 della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  in persona del Ministro
 pro-tempore e l'Universita' degli studi di  Ancona,  in  persona  del
 rettore    pro-tempore   rappresentati   e   difesi   dall'Avvocatura
 distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui  ufficio  sono  per
 legge  domiciliati;  per l'annullamento del bando di concorso emanato
 dal rettore dell'Universita' degli studi di Ancona il 1  agosto  1997
 ai  fini  dell'immatricolazione  al corso di laurea in odontoiatria e
 protesi dentaria; della graduatoria pubblicata il 15 settembre  1997;
 in  subordine,  del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 e del
 decreto ministeriale 31 luglio 1997; di ogni altro atto  presupposto,
 conseguente e connesso.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto   l'atto   di   costituzione   in   giudizio   del  Ministero
 dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e   tecnologica   e
 dell'Universita' degli studi di Ancona;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 ragioni.
   Vista la propria ordinanza 3 dicembre 1997, n. 627;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore, alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998, il cons.  Luigi
 Ranalli;
   Udito  l'avv.  Stefano  Beltrami  per  il ricorrente e l'avv. dello
 Stato Andrea Honorati per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Il Senato accademico dell'Universita' degli Studi  di  Ancona,  con
 deliberazione 5 giugno 1997, ha stabilito che al primo anno del corso
 di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi dentaria non potevano essere
 iscritti piu' di 20 studenti nell'anno accademico 1997/1998.
   Lo stesso limite e' stato previsto dal Ministro dell'universita'  e
 della  ricerca  scientifica  e  tecnologica con decreto del 31 luglio
 1997, emanato in esecuzione del regolamento approvato con decreto del
 21 luglio 1997, n. 245, nonche' dell'art. 9 della legge  19  novembre
 1990, n. 341.
   Il  rettore, con bando del 1 agosto 1997, ha indetto il conseguente
 concorso pubblico.
   Il sig. Magalotti Pier Carlo, collocato al 118 posto e, quindi,  in
 posizione  non utile ai fini dell'immatricolazione, con il ricorso in
 epigrafe indicato, notificato il 14 novembre 1997 e depositato il  22
 novembre  1997,  ha  chiesto  l'annullamento  della graduatoria e del
 bando di concorso, deducendo:
     1) la violazione degli artt. 33 e 34 della della  Costituzione  e
 della  legge  11  novembre  1969,  n. 910, in quanto e' stato leso il
 diritto  di  ogni  cittadino  in  possesso  del  diploma  di   scuola
 secondaria di secondo grado di accedere ai corsi di laurea, ne' tanto
 e'  possibile  con  l'istituzione  del  c.d. numero chiuso, come piu'
 volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa;
     2) la violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990,  n.  241:
 il  numero  delle  immatricolazioni  consentite  e' stato determinato
 senza alcuna indicazione dei  relativi  presupposti  di  fatto  e  di
 diritto,  neppure  con  riferimento  ai  criteri previsti dal decreto
 ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;
     3) la violazione  dell'art.  9,  quarto  comma,  della  legge  19
 novembre 1990, n. 341 e del decreto ministeriale n. 245/1997, nonche'
 il  vizio  di  incompetenza,  dal momento che il bando di concorso e'
 stato emanato il 1 agosto 1997, quando  il  decreto  ministeriale  31
 luglio  1997,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1997, n.
 160, non era ancora in vigore;
     4) eccesso di potere per genericita' del bando di concorso e  del
 decreto   ministeriale   n.  245/1997,  non  essendo  stato  definito
 l'oggetto ed il programma della prova scritta.
   In  subordine,  e'  stata  dedotta  l'illegittimita'  del   decreto
 ministeriale  21  luglio  1997,  n. 245 e del decreto ministeriale 31
 luglio 1997, in  quanto  la  disciplina  delle  iscrizioni  ai  corsi
 universitari  e'  sottoposta  a  riserva relativa di legge e non puo'
 essere   effettuata   con   norme  regolamentari:  in  tal  senso  va
 interpretato anche l'art.  9, quarto comma, della legge n. 341/1990.
   La difesa delle amministrazioni resistenti, con memorie  depositate
 il 29 dicembre 1997 ed il 2 marzo 1998, ha chiesto che il ricorso sia
 respinto  in quanto infondato, tenuto conto che il corso di laurea in
 odontoiatria e' strutturato in modo tale da non poter funzionare  con
 un  numero di iscritti superiore a venti e che i decreti ministeriali
 impugnati si fondano sui principi di cui alle direttive CEE n. 686  e
 n. 687 del 28 luglio 1998.
   Il  difensore del ricorrente, con memoria depositata il 28 febbraio
 1998,  ha  insistito  per  l'accoglimento  del  ricorso,  precisando,
 peraltro, che anche il decreto ministeriale n. 245/1997 e' entrato in
 vigore dopo la pubblicazione del bando di concorso.
   Questo  tribunale, con ordinanza 3 dicembre 1997, n. 627 ha accolto
 l'istanza cautelare proposta ai sensi    dell'art.  21,  u.c.,  della
 legge  6 dicembre 1971, n. 1034, "ai fini dell'ammissione con riserva
 al corso di laurea in odontoiatria".
                             D i r i t t o
   Il Collegio considera infondati i primi quattro mezzi  di  gravame,
 atteso che:
     la  possibilita'  di limitare il numero delle immatricolazioni ai
 corsi universitari e' espressamente consentita  dall'art.  9,  quarto
 comma,  della  legge  n. 341/1990, nel testo modificato dall'art. 17,
 comma 116, della legge n. 127/1997;
     la deliberazione 5 giugno 1997 del Senato accademico, con cui  e'
 stato stabilito il limite di 20 posti per  l'iscrizione al primo anno
 di  odontoiatria,  e'  stata  superata  dall'analoga disposizione del
 decreto ministeriale  31 luglio 1997, di cui il bando di concorso  in
 data  1  agosto 1997 del Rettore costituisce evidente esecuzione:  in
 questo atto, pertanto, nessuna particolare motivazione era necessaria
 a giustificazione del suddetto limite, ne', per  questo  aspetto,  e'
 stato espressamente impugnato il decreto ministeriale 31 luglio 1997;
     il  bando  e'  stato  adottato  il  giorno  successivo al decreto
 ministeriale 31 luglio 1997, che, in quanto specifico, non ha  natura
 regolamentare  ed  e', quindi, immediatamente esecutivo, rilevando la
 sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  solo  ai  fini  della
 pubblicita'-notizia.
   Tenuto conto, inoltre, che il bando costituiva, per questo aspetto,
 atto  obbligato,  a  nulla  rileva  che alla   data del 1 agosto 1997
 neppure il decreto ministeriale n. 245/1997 fosse entrato  in  vigore
 (deduzione contenuta nella memoria del 28 febbraio 1998), dal momento
 che il decreto ministeriale 31 luglio 1997 non e' stato impugnato per
 questo   specifico   profilo   di   illegittimita',   ne'  all'omessa
 impugnazione puo' sopperire una memoria non  notificata;
      nel bando di concorso neppure dovevano essere indicati i criteri
 per  la  formazione  della  graduatoria  e  l'oggetto  della   prova,
 considerato che, ai sensi dell'art. 5, u.c., del decreto ministeriale
 n. 245/1997, a tanto doveva provvedere il Ministro dell'universita' e
 della  ricerca  scientifica  e  tecnologica:  infatti,  l'art.  2 del
 decreto ministeriale 31 luglio 1997 ha  previsto  "una  prova  svolta
 nello  stesso  giorno  in tutte le sedi e consistente in una serie di
 domande  a  scelta  multipla,  definite  in  sede  nazionale"  ed  il
 successivo  art.  3 ha indicato il punteggio da assegnare per il voto
 di maturita' e per ogni risposta ai quesiti della prova.
   In   subordine,  e'  stata  dedotta  l'illegittimita'  del  decreto
 ministeriale n. 245/1997 e del decreto ministeriale  31 luglio  1997,
 per  violazione  della  riserva  relativa  di  legge  in  materia  di
 iscrizioni ai corsi universitari, come,   ad avviso  del  ricorrente,
 deve  dedursi anche dall'art. 9, quarto comma, della legge n. 341 del
 1990.
   Il Collegio ritiene, invece, che questa disposizione di legge abbia
 espressamente attribuito al Ministro  non  solo  la  possibilita'  di
 definire  i criteri per disciplinare l'accesso ai corsi universitari,
 ma anche quella di prevedere,  con  apposito  atto,  una  limitazione
 delle  iscrizioni:  il  decreto ministeriale n. 245/1997 e il decreto
 ministeriale    31  luglio  1997  sono,  pertanto,  coerenti  con  la
 richiamata disposizione di legge.
   In  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 390/1998).
 98C0614