N. 394 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 novembre 1997- 15 maggio 1998

                                N. 394
  Ordinanza   emessa   l'8   novembre   1997   (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 15 maggio 1998) dal giudice di pace di  Genova  nel
 procedimento civile vertente tra Lualdi Nicola e il comune di Genova
 Responsabilita'   civile  -  Fatto  illecito  della  p.a.  -  Mancata
    diligente manutenzione di strade comunali ed  omessa  segnalazione
    di   pericolosita'   -   Riconoscimento  di  responsabilita',  per
    interpretazione normativa della giurisprudenza, solo  in  caso  di
    "situazione  di pericolo insidiosa" - Esclusione, in tale ipotesi,
    dell'accertamento dell'eventuale concorso di colpa della  pubblica
    amministrazione  -  Lamentata conseguente disapplicazione di norme
    fondamentali sulla disciplina  dell'illecito  extracontrattuale  -
    Violazione  del  principio  di eguaglianza, del diritto di difesa,
    dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (C.C. artt. 2043, 2051 e 1227, comma primo).
 (Cost., artt. 3, 24 e 97).
(GU n.23 del 10-6-1998 )
                          IL GIUDICE DI PACE
   Nella causa promossa da: Lualdi Nicola e Lualdi Giuseppe  residenti
 in Genova e quivi elettivamente domiciliati in Galleria Mazzini, 7/7,
 presso  e  nello  studio  dell'avv.  Marcella Lusardi che altresi' li
 rappresenta e difende in forza di  mandato  a  margine  dell'atto  di
 citazione  attori,  contro il comune di Genova in persona del sindaco
 pro-tempore elettivamente domiciliato in via Cesarea, 5/7,  presso  e
 nello  studio dell'avv. Giuseppe Tricoli che lo rappresenta e difende
 in forza  di  mandato  in  calce  all'atto  di  citazione  notificato
 convenuto;
    Conclusioni alla udienza del 29 ottobre 1997:
     per  gli  attori:  "Piaccia  al giudice di pace Ill.mo contrariis
 reiectis, in  accoglimento  della  domanda  proposta,  dichiarare  la
 responsabilita' esclusiva del convenuto comune di Genova nel sinistro
 de  quo  e  conseguentemente  condannarlo  al  risarcimento dei danni
 tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli  esponenti  nella
 misura  che  risultera' in corso di causa con rivalutazione monetaria
 ed interessi dal di' del sofferto danno il tutto nella competenza per
 valore del  giudice  di  pace,  precisandosi  che  i  danni  verranno
 valutati equitativamente dal giudice di pace";
     per  il  convenuto:  "Rigettarsi  la  domanda attorea non essendo
 stati provati i requisiti dell'imprevedibilita' e non visibilita' che
 caratterizzano la sussistenza di una insidia. Vinte le spese".
   Causa in decisione il 29 ottobre 1997;
                           Rilevato in fatto:
   Con atto di citazione notificato il 5 giugno 1997, Lualdi Nicola  e
 Lualdi Giuseppe citavano in giudizio il comune di Genova esponendo:
     a)  che  il giorno 13 gennaio 1997 alle ore 7,30, Lualdi Giuseppe
 mentre percorreva via Gramsci a Genova sullo scooter Malaguti Phantom
 telaio GO 26798 - di proprieta' di Lualdi  Nicola  -  a  causa  della
 presenza  sulla  pavimentazione  stradale di terriccio-pietrisco, non
 visibile in quanto era buio data l'ora  e  la  stagione,  perdeva  il
 controllo del mezzo cadendo a terra;
     b)  che Lualdi Giuseppe aveva riportato lesioni personali con una
 invalidita' temporanea di giorni  43  come  da  prodotti  certificati
 medici,  mentre il mezzo aveva riportato danni come da preventivo del
 servizio ricambi Malaguti agente Chiara Motoricambi s.a.s.  di  Maria
 Chiara Conte  C. di L. 929.700;
   tanto  premesso  chiedevano gli esponenti la condanna del comune di
 Genova al risarcimento dei danni;
   Si  costituiva  in  giudizio  alla  udienza  del  22  luglio   1997
 l'amministrazione  comunale:  sosteneva  di  nulla sapere in ordine a
 quanto  lamentato  nell'atto  introduttivo  del  giudizio  del  quale
 comunque  respingeva  la  responsabilita' e chiedeva il rigetto della
 domanda attorea con vittoria di spese;
   La causa veniva affidata all'attuale giudicante: alla  udienza  del
 27  settembre  1997 era presente il signor Lualdi Giuseppe che veniva
 interrogato  e  confermava  quanto  esposto  in  atto  di   citazione
 affermando che era intervenuto il finanziere Meloni il quale lo aveva
 aiutato  ad  alzarsi,  di essersi recato al pronto soccorso, di nulla
 sapere "... perche' il manto stradale fosse  nelle  condizioni  delle
 fotografie  che rammostrava, di non aver visto cartelli segnalanti la
 presenza di un eventuale cantiere e che la strada  era  rimasta  tale
 quale anche dopo una settimana, risultando altri essere caduti";
   Non  essendo presenti le altri parti il giudice non dava corso agli
 incombenti di cui al 320 c.p.c., comma  1  ed  invitava  a  precisare
 definitivamente  i fatti che venivano dalla parti confermati come nei
 rispettivi atti defensionali;
   Il giudice invitava a richiedere i mezzi di prova da assumere parte
 attorea chiedeva essere autorizzata  ad  acquisire  il  rapporto  del
 Corpo  di  polizia  municipale  al  quale  il  Lualdi Giuseppe si era
 rivolto dopo il fatto, ammettersi a prova le  circostanze  capitolate
 in  atto  di  citazione  ed  il  teste  ivi  indicato  Meloni, essere
 autorizzata alla produzione di fotografie relative  ai  danni  subiti
 dallo  scooter  ed  al luogo dell'incidente, nonche' ammettesi C.T.U.
 tecnica e C.T.U.  medico legale sulle lesioni allegate  dal  Giuseppe
 Lualdi;
   Il  Giudice,  riservata  al  prosieguo la opportunita' di ammettere
 C.T.U. accoglieva le richieste attoree;
   Alla udienza del 29  ottobre  veniva  escusso  il  teste  Meloni  -
 Guardia  di  finanza  in servizio presso il Varco Darsena il quale da
 una parte confermava la dichiarazione rilasciata il 17  gennaio  1997
 all'agente  municipale  della sez. Maddalena/Pre in punto "il ragazzo
 cadeva dal motorino a causa  del  terriccio  sul  fondo  stradale"  e
 dall'altra  di  "essere stata attirata la sua attenzione dalla caduta
 aggiungendo che "... in prossimita' del Varco  ci  sono  terriccio  e
 fango stante anche la presenza di cantieri in loco";
   Dichiarata  chiusa  l'istruttoria,  rimettendosi  concordemente  le
 parti ad equita' sulla misura dei danni, al fine di non aggravare  la
 causa  con  i  costi  di  C.T.U.,  precisate  le  conclusioni come in
 epigrafe e discussa oralmente la causa, questa  veniva  introitata  a
 sentenza;
                        Considerato in diritto:
   Va  preliminarmente  rilevato  che  dalla  prova  per  teste  e dal
 rapporto prot. 178 del Corpo di polizia municipale  intervenuto  alle
 ore  13  del  giorno  13 gennaio 1997, su segnalazione del conducente
 Lualdi - l'agente municipale Franze' Nicola non  riteneva  effettuare
 alcuna misurazione - e' emerso univocamente sia che via Gramsci, sita
 nel centro abitato di Genova e' strada comunale e che ancora alle ore
 13  dello  stesso  giorno  sul  luogo  della  caduta del conducente -
 all'altezza di una curva senza visuale libera,  in  pendenza  per  la
 direzione  monte il fondo stradale era sdrucciolevole per presenza di
 fango, la pavimentazione stradale asfaltata e la strada con "presenza
 di terriccio  sulla  carreggiata"  e  che  tale  situazione  non  era
 minimamente segnalata:
   E'  risultato  provato quindi quanto dichiarato dal Lualdi Giuseppe
 il 17 gennaio 1997 all'agente municipale di "... impostando la  curva
 ho  perso  l'equilibrio e quindi il controllo del ciclomotore a causa
 della ghiaia terriccio presente sulla pavimentazione stradale";
   Il teste Meloni ha dichiarato che "l'immediatezza dell'entrata  del
 varco  posto  in  prossimita' della curva fa si' che la velocita' dei
 mezzi non possa essere sostenuta";
   L'amministrazione comunale in sede di conclusioni ha  eccepito  che
 la  presenza  del  terriccio  potesse  costituire  "insidia"  tale da
 indurre  in  errore  un  guidatore  accorto  te  secondo  la  normale
 diligenza  ben  altre essendo - sostanzialmente -  le caratteristiche
 di un ostacolo (imprevedibile e non visibile) per poterlo considerare
 trabocchetto per l'utente della strada.
   In ordine alle circostanze cosi' provate nessuna prova contraria ha
 fornito;
   Cio' posto il giudice di pace ritiene  di  sollevare  d'ufficio  il
 problema della legittimita' costituzionale:
     1)  dell'art.  2051,  c.c,  ove  interpretato come da consolidata
 giurisprudenza di  legittimita'  nel  senso  che  la  presunzione  di
 responsabilita'  di  cui  all'art. 2051, c.c., non e' applicabile nei
 confronti  della  pubblica  amministrazione  per  quelle  particolari
 categorie  di  beni  facenti  parte del demanio pubblico sui quali e'
 suscettibile un suo  ordinario,  generale  e  diretto  da  parte  dei
 cittadini;
     2)  dell'art.  2043, c.c., ove interpretato nel senso sempre come
 da   consolidata   giurisprudenza,   che   comunque,   pur    esclusa
 l'applicabilita'    dell'art.    2051,    c.c.,   non   sussisterebbe
 responsabilita' della pubblica amministrazione ove  non  ricorrano  i
 caratteri  dell'insidia,  sia  per  il  carattere obiettivo della non
 violabilita'  del  pericolo  sia  per  quello  subiettivo  della  non
 prevedibilita'  del medesimo (vedi ad esempio Cass. 23 marzo 1992, n.
 3594);
     3) dell'art. 1227, c.c., comma primo nel senso  che,  esclusa  la
 ricorrenza  dell'insidia, viene escluso l'accertamento dell'eventuale
 concorso  di  colpa  della  pubblica  amministrazione  ed   accertata
 l'insidia,  viene  escluso  l'accertamento  a  carico del danneggiato
 dell'eventuale concorso di colpa.
   Come osservato  da  F.  Caringella  nella  nota  a  commento  della
 richiamata  sentenza  "il concetto di insidia, inteso come situazione
 diversa dall'apparente, idoneo a costituire un pericolo occulto,  sia
 per  il  carattere  obiettivo  della  non visibilita', sia per quello
 subiettivo dell'imprevedibilita' e/o inevitabilita' con  l'uso  della
 normale  diligenza, e' stato elaborato dalla giurisprudenza a partire
 dagli anni 20 (l'autore cita tra le altre Cass.  sez.  un.  23  marzo
 1925  in tema di responsabilita' della pubblica amministrazione per i
 danni subiti dagli utenti della strada in conseguenza della difettosa
 manutenzione della stessa);
   E'   noto   che   la   giurisprudenza   ha   inizialmente   escluso
 l'applicabilita' della responsabilita' per danno da cose in custodia,
 per  il  rilievo  dell'impossibilita'   da   parte   della   pubblica
 amministrazione  di  esercitare  un  adeguato controllo custodiale su
 determinate categorie di beni demaniali, ivi comprese  le  strade  ed
 autostrade,  di  notevole  estensione  territoriale e soggette ad uso
 generale ordinario e diretto da  parte  di  cittadini,  anche  se  ha
 affermato  la responsabilita' della pubblica amministrazione sotto il
 profilo della violazione del  precetto  del  neminem  laedere  ed  in
 particolare  della colposa creazione, per difetto di manutenzione, di
 una situazione insidiosa potenzialmente  atta  a  determinare  eventi
 dannosi (da ultimo Cass. 28 gennaio 1991, n.  803)";
   Lo  stesso  autore,  sempre  nella  nota  di commento alla sentenza
 indicata, osserva altresi' che: "Con riferimento a detta  costruzione
 giurisprudenziale,  la dottrina, paventato la dubbia armonizzabilita'
 con il principio costituzionale  di  uguaglianza,  di  una  soluzione
 comportante  una  vistosa  disparita'  di  trattamento  tra  pubblica
 amministrazione,  ad  imis   esonerata   dalla   gravosa   forma   di
 responsabilita' di cui all'art. 2051, c.c., e di privati proprietario
 di  strada,  chiamati  a  rispondere  a titolo di custodia e soggetti
 quindi all'inversione dell'onus probandi legislativamente statuita";
   Ritiene questo giudice che sia il principio di uguaglianza di tutti
 i  soggetti  dinanzi  alla   legge,   sia   lo   specifico   precetto
 costituzionale  del  buon andamento dell'amministrazione il quale non
 esclude ed anzi presuppone un dovere di  vigilanza  e  di  uso  della
 normale  diligenza  anche  da parte della pubblica amministrazione ad
 attivarsi tempestivamente per eliminare ab origine ossia in  fase  di
 realizzazione  o per porre immediato rimedio di pericolo verificatesi
 sui beni pubblici;
   Diversamente  l'interpretazione  giurisprudenziale  indicata,   che
 considera  decisivo ai fini della esclusione della responsabilita' in
 capo  alla  pubblica   amministrazione   non   la   valutazione   del
 comportamento   in   concreto   tenuto   dall'ente  pubblico,  ma  la
 visibilita' e  prevedibilita'  del  pericolo  da  parte  dell'utente,
 potrebbe   fornire  un  involontario  supporto  alla  inerzia,  anche
 protratta e colpevole della pubblica amministrazione;
   La giurisprudenza  indicata  infatti  non  richiede  alla  pubblica
 amministrazione  neppure  la  dimostrazione che il pericolo sia stato
 originato da circostanze o con modalita'  tali  che  non  ne  abbiano
 consentito una tempestiva eliminazione o segnalazione;
   Devesi  inoltre  rimarcare  il  fatto  che  il concetto di insidia,
 inizialmente sorto per  il  presupposto  delle  impossibilita'  della
 pubblica  amministrazione  di  controllare,  tenuto  conto  dei messi
 tecnici  all'epoca   disponibili,   beni   di   notevole   estensione
 territoriale,  e'  stato dalla giurisprudenza applicato per escludere
 l'applicazione   dell'art.   2051,   c.c.,   per   valutare    invece
 l'applicazione  dell'art.  2043,  c.c.,  anche  in  situazioni in cui
 l'oggetto causante era situato all'interno di  un  bene  di  limitata
 estensione,  quale  un  palazzo  di giustizia (vedi la sentenza sopra
 citata) per cui  non  sarebbero  dovute  sussistere  quelle  concrete
 difficolta'  ad  eseguire la normale vigilanza che avevano indotto la
 giurisprudenza ad elaborare l'orientamento piu' volte richiamato;
   Ne  consegue  che la posizione del danneggiato sembra aver fatto un
 passo indietro rispetto a quell'orientamento che, in relazione a beni
 di  limitata  estensione  territoriale,  aveva  ritenuto  applicabile
 l'art.  2051,  c.c.,  anche  alla  pubblica amministrazione (Cass. 21
 gennaio 1987, n. 526);
   Sembra  pertanto  auspicabile   che   la   regolamentazione   della
 responsabilita'   della   pubblica   amministrazione,   che  presenta
 indubbiamente profili di speciale peculiarita', avvenga  a  mezzo  di
 apposite norme di legge;
   E'  da considerare poi che gli attuali mezzi tecnici e di personale
 della pubblica amministrazione consentono o dovrebbero consentire  in
 molti casi una pronta rilevazione della situazione di pericolo;
   Ne'  puo' essere taciuto che, intendendo l'insidia non come esempio
 dell'attivita'  colposa  della  pubblica  amministrazione,  ma  quale
 condizione  di  amminissibilita' dell'azione, si perverrebbe anche di
 dover ritenere o meno una stessa situazione di pericolo come fonte di
 responsabilita' della pubblica amministrazione, in  presenza  di  due
 soggetti   danneggiati  dalla  stessa  situazione,  a  secondo  della
 presenza di circostanze contingenti ed aleatorie, non  inerenti  alle
 qualita'   del   danneggiato,   del   tutto  avulse  e  distinte  dal
 comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione;
   Si riflette sul caso in esame che la presenza estesa  di  terriccio
 sulla  strada  nel  centro  abitato  di  Genova  ed  in situazione di
 traffico intenso com'e' via Gramsci - una  delle  piu'  importanti  e
 necessarie  direttrici  del  traffico  e nelle prime ore del mattino,
 sopra tutto all'altezza del c.d.  Varco  di  Calata  Vignoso  -  come
 abilmente   raffigurata   nella   planimetria   redatta   dall'agente
 municipale che pure nella  fattispecie  non  ha  ritenuto  effettuare
 misurazioni,    puo'    essere    visibile    e    quindi   evitabile
 dall'automobilista di normali condizioni psicofisiche che precede per
 primo in colonna,  ma  puo'  non  essere  avvistabile  e  quindi  non
 evitabile    dall'automobilista,   sempre   in   normali   condizioni
 psicofisiche che, proceda nelle ultime posizioni della colonna;
   Eventualita'  questa  che  contribuisce  a   far   dubitare   della
 conformita'  al  dettato costituzionale dell'interpretazione corrente
 di insidia;
   Si deve poi rilevare le difficolta' sul piano probatorio  cui  puo'
 essere  esposto  il  danneggiato  nel  dover  dimostrare che il danno
 subito e' stato cagionato da una situazione di pericolo non  visibile
 e  quindi  non evitabile e che quindi ad esempio l'intenso traffico e
 la  posizione  occupato  in  una  lunga  fila  d'auto,  non   abbiano
 consentito al danneggiato di avvistare tempestivamente l'ostacolo;
   Ed  ancora  e'  notorio  che  l'uso dei beni pubblici puo' avvenire
 anche da parte di utenti ai quali, per le loro  condizioni  personali
 (per  esempio  handicappati)  non  possono  di norma essere applicati
 criteri della prevedibilita' ed evitabilita' dell'ostacolo,  per  cui
 norme   di  ordinaria  diligenza  dovrebbero  imporre  alla  pubblica
 amministrazione di porre riparo, gia' prima del verificarsi di eventi
 dannosi, a situazioni di pericolo note e conclamate;
   Sempre  il  Caringella  pone  in   rilievo   l'osservazione   fatta
 dall'amministrativista  M.  Comporti secondo il quale "la progressiva
 metamorfosi subita dalla stessa nozione  di  insidia,  la  quale  nel
 corso   dell'elaborazione   pretoria,   da   concetto  sinteticamente
 rappresentativo  della  colposa  condotta  manutentiva  tenuta  dalla
 pubblica   amministrazione,  si  e'  trasformata  in  una  condizione
 oggettiva    di    ammissibilita'    sostanziale    dell'azione    di
 responsabilita' nei confronti della pubblica amministrazione;
   Va  ancora osservato che questa metamorfosi del concetto di insidia
 prescinde da  ogni  valutazione  sul  comportamento  colpevole  della
 pubblica  amministrazione  e porta quindi ad escludere ogni efficacia
 dell'omissione,   anche   colpevole   e   protrata   dalla   pubblica
 amministrazione,  mentre  dovrebbe  costituire  solo  un criterio per
 graduare l'eventuale concorrente responsabilita'  del  danneggiato  e
 quindi solo limitare la entita' del danno risarcibile;
   Attualmente  invece  viene esclusa, ove accertata la presenza della
 insidia,  un   concorso   di   colpa   del   danneggiato   e   quindi
 l'applicabilita' dell'art. 1227, c.c.;
   Di  conto esclusa l'insidia vie escluso qualsiasi concorso di colpa
 della pubblica amministrazione.
   Detto orientamento giurisprudenziale denota una cronica  riluttanza
 verso  l'abolizione  dei privilegi tradizionalmente riconosciuti alla
 pubblica amministrazione (sempre F. Caringella);
   Sempre sul tema va ricordato che M. Comporti (Foro  italiano  1985,
 pag.   1507)   ha   osservato   "L'anomalia   di  questo  consolidato
 orientamento giurisprudenziale evidente sotto vari  profili,  perche'
 il  giudizio  di  responsabilita'  e'  deviato da quello che dovrebbe
 essere il suo oggetto  naturale,  ossia  l'accertamento  della  colpa
 dell'amministrazione  nelle infinite possibilita' di violazione delle
 regole di diligenza, di esperienza  e  di  perizia  tecnica;  sicche'
 limitandosi tale giudizio alla prova della esistenza di una insidia o
 trabocchetto,  anche  la  sfera di colpa dell'amministrazione viene a
 subire ingiustificate limitazioni; la creazione di una insidia  o  di
 un  trabocchetto  constituiscono  manifestazioni di colpa grave della
 pubblica amministrazione, dal momento che si tratta di situazioni  di
 pericolo  eccezionali  e  rare,  stante la ricorrenza stabilita dalla
 giurisprudenza   dei   caratteri   della   invisibilita'   e    della
 imprevedibilita';  ma  l'art. 2043, c.c., pur richiedendo il criterio
 soggettivo  di  imputabilita'  della  colpa,  da  provarsi  da  parte
 dell'attore,  non  richiama  affatto  alla  colpa  grave,  ma  ad una
 concezione unitaria di  essa,  in  relazione  al  modulo  elastico  e
 relativo  o  del  diligens  familias;  sicche'  non  dovrebbe  essere
 preclusa   l'affermazione    della    responsabilita'    per    colpa
 dell'amministrazione  anche  al  di  fuori delle ipotesi di insidia o
 trabocchetto;
   Attualmente l'attore puo' ottenere il risarcimento dei danni subiti
 a causa del difetto di manutenzione stradale solo se  dimostra,  come
 si  e'  visto  l'esistenza  di  un  pericolo  occulto,  invisibile ed
 imprevedibile; una volta data tale  prova  che,  come  risulta  dalla
 casistica  giurisprudenziale,  e'  in  pratica molto difficile, viene
 anche escluso nella  maniera  piu'  assoluta  un  concorso  di  colpa
 dell'utente   ed  accertata  ugualmente  in  modo  certo  l'esclusiva
 responsabilita' della pubblica amministrazione, ma in tal  modo,  nei
 giudizi  in  esame,  viene cancellata la possibilita' di applicazione
 della norma di cui all'art. 1227, c.c., primo comma sul concorso  del
 fatto   colposo   della   vittima,   impedendo   una   soluzione  che
 frequentemente potrebbe apparire giusta e  perfettamente  adeguata  a
 molti  casi  pratici,  nei  quali  possa  rinvenirsi  sia  una  colpa
 dell'amministrazione che un concorso di colpa della vittima";
   Per tutte queste considerazioni fatte proprie - peraltro da Edgardo
 Colombini   (Aree   pubbliche   e   responsabilita'   della  Pubblica
 amministrazione - Rivista arch. circol. stradale edizione 1997) e dal
 pretore di Lecce (ordinanza di rinvio 7 aprile 1994) anche da  questo
 giudice,  si  ritiene che gli artt. 2043, c.c., e 2051, c.c., e 1227,
 c.c., primo comma ove interpretati nel senso sopra  indicato  possano
 essere  in  contrasto  con  l'art.  3 della Costituzione che sancisce
 l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, con l'art. 97 dello
 stesso  testo,  secondo  cui  gli  uffici  pubblici   devono   essere
 organizzati    in    modo    da    assicurare   il   buon   andamento
 dell'amministrazione e con l'art.  24 che  sancisce  l'inviolabilita'
 del diritto di difesa, dato che
  attualmente,  il  cittadino dovendo adire l'autorita' giudiziaria si
 trova normalmente sia per le difficolta' sul piano  della  prova  cui
 puo'   essere   esposto,   sia   per   il   consolidato  orientamento
 giurisprudenziale in tema di insidia, ad essere soccombente anche  in
 presenza di conclamate inerzie della pubblica amministrazione;
   La  conseguenza  -  come  ha  osservato  il  pretore di Lecce dott.
 Almiento - sarebbe quindi di comportare violazione o  la  menomazione
 del  diritto  di  difesa  del  danneggiato sia sotto il profilo della
 denegata giustizia sia sotto il profilo della possibile  rinuzia  del
 danneggiato,  di  fronte  a  rischi  reali  di  soccombenza  ad adire
 l'autorita' giudiziaria;
   Tutta la problematica esaminata e' rilevante certamente nel caso in
 questione, in  cui  in  astratto  il  terriccio  sul  manto  stradale
 costituisce  circostanza prevedibile, nel senso di fatto percettibile
 in  anticipo  dal  conducente,  nonche'  ove  l'utente  se  ne  fosse
 tempestivamente avveduto evitabile;
                               P. Q. M.
   Questo   giudice   ritiene   sollevare   d'ufficio   se   sia   non
 manifestamente infondata in relazione agli artt. 3,  24  e  97  della
 Costituzione  la questione di legittimita' costituzionale degli artt.
 2043, c.c., ovve interpretato nel senso che l'inerzia  colposa  della
 pubblica  amministrazione  atta a creare o a non rimuovere situazioni
 di pericolo non e' causa di responsabilita' della stessa ove  non  si
 sia  in  presenza  di una situazione di pericolo insidioso, dell'art.
 2051, c.c., ove interpretato nel senso che non sia applicabile  anche
 alla  pubblica  amministrazione  per i beni demaniali soggetti ad uso
 ordinario, generale e diretto da  parte  dei  cittadini  e  dell'art.
 1227,  c.c.,  primo comma ove interpretato nel senso di escludere, in
 presenza di una insidia un accertamento del  concorso  di  colpa  del
 danneggiato e del responsabile.
   Richiamata  la causa sul ruolo, dispone la sospensione della stessa
 all'esito del giudizio della Corte costituzionale.
   Ordina quindi che a cura della cancelleria dell'ufficio del giudice
 di pace di Genova si provveda alla trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale notificando altresi' la presente ordinanza secondo  le
 disposizioni vigenti.
     Genova, addi' 8 novembre 1997.
                   Il giudice di pace: Muglia Carbone
 98C0617