N. 195 SENTENZA 20 maggio - 3 giugno 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Polizia di Stato -  Vincitori  del  concorso  per
 Commissario  in  prova - Frequenza di apposito corso quale condizione
 per il conseguimento della nomina - Assenza per infermita' di  durata
 superiore   a  novanta  giorni  contratta  durante  il  corso  -  Non
 consentita l'ammissione ad altro corso successivo anche se si sia nel
 frattempo  recuperata   l'idoneita'   psico-fisica   -   Difetto   di
 ragionevolezza  della  norma  in  contrasto  altresi' con l'interesse
 stesso    della    pubblica    amministrazione    -    Illegittimita'
 costituzionale.
 
 (Legge 1 aprile 1981, n. 121, art. 57, lettera d)).
 
(GU n.23 del 10-6-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 57, lettera d),
 della    legge   1   aprile   1981,   n.   121   (Nuovo   ordinamento
 dell'Amministrazione di pubblica sicurezza), promosso  con  ordinanza
 emessa   il   15   novembre   1995-19  dicembre  1995  dal  tribunale
 amministrativo regionale per la Campania,  sul  ricorso  proposto  da
 Castaldo  Maria n.q. contro il Ministero dell'interno, iscritta al n.
 1259  del  registro  ordinanze  1996  e  pubblicata  nella   Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  47, prima serie speciale, dell'anno
 1996;
   Visto l'atto di costituzione di Castaldo Giovanni nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
   Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice
 relatore: Cesare Ruperto;
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio  volto   all'annullamento   del
 provvedimento  con  cui il capo della Polizia aveva dimesso dal corso
 di formazione per vice commissari in  prova  il  ricorrente,  che,  a
 seguito  dei  postumi  di  un  incidente  stradale,  aveva superato i
 novanta  giorni  di  assenza   massima   consentita,   il   tribunale
 amministrativo  regionale per la Campania, con ordinanza emessa il 15
 novembre 1995 (pervenuta alla Corte il 28 ottobre 1996), ha sollevato
 - in riferimento agli artt.  3 e 97 della Costituzione - questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 57, lettera e)  della  legge  1
 aprile  1981,  nella parte in cui, prevedendo l'obbligatoria adozione
 del   provvedimento   di   dimissioni   dal   corso,   non   consente
 all'Amministrazione  di valutare discrezionalmente la possibilita' di
 ammettere al corso successivo i vincitori di  pubblico  concorso  che
 siano stati assenti per motivi di salute a loro non imputabili per un
 periodo  superiore  a  novanta  giorni,  qualora  abbiano  recuperato
 l'idoneita' fisica prescritta per le funzioni di polizia.
   Il giudice a quo premette di dover disattendere  la  prospettazione
 della   parte,   secondo   cui  la  denunciata  norma  determinerebbe
 un'irragionevole disparita' di trattamento tra impiegati in prova  ed
 impiegati  di  ruolo, posto che e' proprio lo status di dipendente di
 ruolo che giustifica il  differente  assetto  normativo  in  materia,
 apparendo   ragionevole   che  a  quest'ultimo  vengano  riconosciute
 maggiori garanzie.
   Viceversa il TAR rimettente  censura  la  norma  sotto  un  diverso
 profilo,  riconducibile  agli  artt. 3 e 97 Cost., ritenendo illogica
 l'estromissione d'ufficio del partecipante al corso,  gia'  vincitore
 di concorso, a prescindere da qualsiasi effettiva valutazione sul suo
 stato  di  salute  e  sulla  malattia  che egli ha contratto (nonche'
 sull'eventuale  perdita  totale  o   parziale   dell'idoneita'   allo
 svolgimento   del  servizio  di  polizia),  estromissione  che  viene
 disposta esclusivamente in ragione dell'involontario superamento  del
 periodo massimo di assenza consentito.
   In  concreto la norma darebbe luogo ad una fattispecie di carattere
 automatico, che prescinde del tutto dalle circostanze che hanno  dato
 origine  alle  assenze e dalla addebitabilita' o meno all'interessato
 delle ragioni  che  hanno  determinato  l'infermita'.  La  denunciata
 lesione  dei principi di uguaglianza e d'imparzialita' sarebbe quindi
 ravvisabile  nella  mancata  previsione  della  possibilita',  per  i
 commissari  in  prova  i  quali abbiano superato il limite massimo di
 assenza "per motivi di salute  a  loro  non  imputabili",  di  essere
 ammessi  a partecipare al corso successivo "ove abbiano recuperato in
 pieno l'idoneita' fisica".
   La   prospettata   illegittimita'    costituzionale    risulterebbe
 ulteriormente  evidenziata alla luce di quanto previsto dall'art. 56,
 comma 7 della stessa legge,  che  consente  alla  Amministrazione  di
 valutare  discrezionalmente  la possibilita' di ammettere ad un corso
 successivo i commissari in  prova  "bocciati"  all'esame  finale  del
 corso.
   In  conclusione il TAR rileva la sostanziale differenza tra il caso
 in esame e la fattispecie di cui alla sentenza n.  297  del  1994  di
 questa Corte, concernente il personale proveniente dai contingenti di
 leva,  mentre  i  funzionari  in  argomento  raggiungono  il corso in
 seguito all'utile classificazione nella graduatoria  della  procedura
 concorsuale.
   2.  -  E'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha  osservato
 come  entrambi i profili d'incostituzionalita' non appaiano fondati e
 sembrino comunque risolvibili  in  via  interpretativa.  Quanto  alla
 asserita disparita' di trattamento, si rileva che non possono porsi a
 confronto  le  due  situazioni  del  candidato  che abbia superato il
 periodo massimo di assenza e di quello  che  non  abbia  superato  la
 prova  finale.  Circa  il  secondo  aspetto,  l'Autorita' intervenuta
 ritiene  che  l'infermita'  debba  "ragionevolmente  essere  valutata
 dall'amministrazione  sia con riguardo ai fattori causali... che alla
 perdita o meno delle capacita' fisiche  necessarie  allo  svolgimento
 delle   funzioni   di   commissario  di  polizia".  Inoltre  -  opina
 l'Avvocatura - "una lettura non formalistica  della  norma"  parrebbe
 dare  spazio  all'ammissione  ad  un  corso  successivo, argomentando
 analogicamente con riguardo all'ipotesi di maternita'.
   In sostanza la norma, secondo l'Avvocatura, mentre prevede  i  casi
 di  ammissione  automatica  al  corso successivo, non esclude affatto
 che, al  di  fuori  di  questi,  l'interessato  possa  richiedere  ed
 ottenere tale ammissione.
   3.  -  Nel  giudizio  dinanzi  a  questa  Corte si e' costituito il
 ricorrente  nel  giudizio  a  quo,  il  quale  ha  insistito  per  la
 declaratoria  d'illegittimita'  costituzionale,  deducendo i medesimi
 argomenti svolti nell'ordinanza di rimessione.
                        Considerato in diritto
   1.  -  Il  TAR  per   la   Campania   dubita   della   legittimita'
 costituzionale dell'art. 57, lettera d) della legge 1 aprile 1981, n.
 121,  nella  parte  in  cui  prevede che i vincitori del concorso per
 commissario di polizia in prova,  frequentatori  dell'apposito  corso
 che  e'  condizione  per  il  conseguimento  della nomina, vengano da
 questo dimessi nel caso di assenza per infermita' di durata superiore
 a novanta giorni.
   A parere del rimettente la norma, nel precludere all'interessato la
 partecipazione ad un  corso  successivo  ove  egli  abbia  recuperato
 l'idoneita' fisica, risulterebbe lesiva: a) dell'art. 3 Cost., per la
 disparita' di trattamento rispetto a chi, non avendo superato l'esame
 finale, puo' partecipare al corso successivo; b) dell'art.  97 Cost.,
 in  quanto  prescinde  dalla  possibilita'  di  accertare in concreto
 l'idoneita' al  servizio  e  di  verificare  l'addebitabilita'  delle
 circostanze che hanno causato la sopravvenuta infermita'.
   2. - La questione e' fondata.
   2.1.  -  Dispone  l'art.  55  della  legge  n.  121  del  1981  che
 "l'assunzione  dei  commissari  di  polizia"  avviene:  a)   mediante
 pubblico  concorso, i vincitori del quale sono nominati commissari in
 prova; b) all'esito di un corso di formazione  teorico-pratico  della
 durata  di  nove  mesi,  che  essi  sono  tenuti a frequentare presso
 l'Istituto superiore di polizia.
   Il successivo art. 56 prevede nel quinto comma che i commissari  in
 prova,  i  quali  abbiano  superato  gli esami finali, siano nominati
 commissari di polizia, e nel settimo comma che  coloro  i  quali  non
 superino  l'esame  "possono  partecipare al corso successivo" e, solo
 "se l'esito di quest'ultimo e' negativo, sono dimessi".
   Infine  la denunciata norma stabilisce che sono dimessi dal corso i
 commissari in prova,  i  quali  siano  "stati  per  qualsiasi  motivo
 assenti   dal   corso  per  piu'  di  trenta  giorni,  anche  se  non
 consecutivi, e di novanta giorni per infermita' contratta durante  il
 corso". Solo allorche' l'infermita' sia stata contratta a causa delle
 esercitazioni pratiche (o, trattandosi di donne, l'assenza sia dovuta
 alla maternita'), e' prevista la possibilita' di partecipare al primo
 corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psicofisica.
   2.2.   -  Dunque  la  denunciata  norma  impone  come  obbligatoria
 l'adozione del provvedimento di dimissione dal corso ove ricorra  uno
 dei  due  casi di assenza sopra indicati (trenta giorni, anche se non
 consecutivi, ovvero  novanta  per  infermita'  contratta  durante  il
 corso),   senza   che   all'Amministrazione   sia  consentita  alcuna
 valutazione circa le cause che hanno determinato l'assenza stessa. In
 particolare nella seconda ipotesi, che viene sottoposta  alla  Corte,
 l'Amministrazione non ha neppure la facolta' di accertare l'eventuale
 perdita,  in  tutto  o  in parte, dell'idoneita' allo svolgimento del
 servizio di polizia.
   Trattasi, all'evidenza, di automatismo basato  su  una  presunzione
 assoluta  di  inidoneita',  manifestamente  priva di ragionevolezza e
 contrastante con l'interesse stesso della Pubblica Amministrazione.
   Appare illogico,  infatti,  ammettere  ad  un  corso  successivo  i
 commissari in prova che non abbiano superato l'esame finale, e invece
 precludere   comunque   all'Amministrazione   di  consentire  analoga
 opportunita' a chi sia stato assente per malattia, sia pure all'esito
 di un'istruttoria circa l'eziologia e le conseguenze  della  malattia
 stessa.
   E'  vero  che  al  legislatore  deve  riconoscersi  la  piu'  ampia
 discrezionalita' nel  privilegiare  alcuni  elementi  di  valutazione
 nelle procedure di accesso all'impiego; ma il necessario limite della
 ragionevolezza  risulta superato allorche', accordata la possibilita'
 di ripetere il corso a chi  sia  stato  giudicato  negativamente,  la
 medesima  venga poi negata nell'ipotesi in esame, cosi' attribuendosi
 alla frequenza un valore preminente rispetto al rendimento.
   Del resto la stessa Avvocatura dello Stato finisce col convenire su
 tale conclusione, quando suggerisce una lettura della norma,  secondo
 cui non sarebbe preclusa l'ammissione al corso successivo anche al di
 fuori dei casi esplicitamente previsti. Lettura che tuttavia non puo'
 accettarsi,  essendo il dato testuale preciso e ineludibile nel senso
 indicato dal rimettente. L'ammissione al  "primo  corso  successivo",
 infatti,  e'  prevista  espressamente  solo  per  le  due  ipotesi di
 infermita' "contratta a causa  delle  esercitazioni  pratiche"  e  di
 assenza  "determinata da maternita'"; mentre, d'altra parte, l'ultimo
 comma dello stesso art. 57 accomuna quoad effectum l'espulsione e  la
 dimissione    dal    corso,    cosi'    accentuando    il   carattere
 ingiustificatamente  sanzionatorio  del  provvedimento   relativo   a
 quest'ultima.
   La  coerenza  del  sistema,  dunque,  puo'  e  deve  ottenersi solo
 attraverso  la  declaratoria  d'illegittimita'  costituzionale  della
 denunciata norma.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 57, lettera d)
 della   legge   1   aprile   1981,   n.   121   (Nuovo    ordinamento
 dell'Amministrazione  di  pubblica sicurezza), nella parte in cui non
 consente  all'Amministrazione  di  ammettere  ad   un   altro   corso
 successivo  i commissari in prova che siano stati assenti per piu' di
 novanta giorni per infermita' contratta durante il corso  ed  abbiano
 nel frattempo recuperato l'idoneita' psicofisica.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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