N. 210 ORDINANZA 20 maggio - 3 giugno 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Contenzioso  tributario - Assistenza tecnica - Riserva esclusiva agli
 avvocati - Omessa previsione - Insussistenza di una compressione  del
 diritto  di  difesa  della  parte con l'estensione a soggetti diversi
 dagli avvocati dell'abilitazione all'assistenza tecnica davanti  alle
 commissioni  tributarie (vedi sentenza n. 188/1980 e ordinanze nn. 48
 e 685/1988 e 251/1994) - Manifesta infondatezza.
 
 (D.Lgs.  31  dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2, come modificato
 dal d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  in
 legge 29 ottobre 1993, n. 427).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
 
(GU n.23 del 10-6-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 2, del
 decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
 processo  tributario  in attuazione della delega al Governo contenuta
 nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con  due
 ordinanze  emesse  il  4  giugno  1997  dalla  Commissione tributaria
 provinciale di Verbania sui ricorsi proposti da Nardi Maria  Elisa  e
 da  De  Vita  Leonardo  contro  l'Ufficio  delle  imposte  dirette di
 Verbania iscritte ai nn. 589 e 590  del  registro  ordinanze  1997  e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 39, prima
 serie speciale, dell'anno 1997;
   Visto l'atto di intervento del Consiglio nazionale dei ragionieri e
 periti commerciali nonche' l'atto di intervento  del  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  22 aprile 1998 il giudice
 relatore Annibale Marini.
   Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Verbania, nel
 corso di giudizi in cui i ricorrenti erano rappresentati e  assistiti
 da un ragioniere e da un dottore commercialista, con due ordinanze di
 identico   contenuto  emesse  il  4  giugno  1997  ha  sollevato,  in
 riferimento agli artt. 3, primo comma  e  24,  secondo  comma,  della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12,
 comma  2,  del  decreto  legislativo  31  dicembre   1992,   n.   546
 (Disposizioni  sul  processo tributario in attuazione della delega al
 Governo contenuta nell'art.   30 della legge  30  dicembre  1991,  n.
 413),  come  modificato  dal  decreto-legge  30  agosto 1993, n. 331,
 convertito, con modificazioni, in legge  29  ottobre  1993,  n.  427,
 nella  parte  in  cui  detta  norma  non  riserva esclusivamente agli
 avvocati "l'assistenza tecnica" davanti alle commissioni tributarie:
     che, a  parere  della  rimettente,  la  disposizione  denunciata,
 abilitando  all'assistenza  e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle
 commissioni tributarie una vasta categoria  di  soggetti  alcuni  dei
 quali  privi di adeguata preparazione giuridica ed altri non iscritti
 in alcun albo professionale, non garantirebbe  l'effettivo  esercizio
 del  diritto  di  difesa  e  risulterebbe, pertanto, in contrasto con
 l'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
     che  siffatta  estensione  della categoria dei soggetti abilitati
 all'assistenza tecnica dinanzi alle  commissioni  tributarie  sarebbe
 altresi'  lesiva del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della
 Costituzione perche' da un lato si consentirebbe a persone  prive  di
 sufficiente  preparazione  giuridica  di  assistere e rappresentare i
 contribuenti, dall'altro lo si vieterebbe ad altre (notai, ex giudici
 tributari, praticanti procuratori legali)  indubbiamente  fornite  di
 maggiore capacita' tecnica;
     che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto  il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  che  ha  concluso  per  l'infondatezza della
 questione;
     che in uno dei due giudizi e' intervenuto il Consiglio  nazionale
 dei  ragionieri  e  periti  commerciali  con memoria depositata fuori
 termine;
   Considerato che i due giudizi,  prospettando  questioni  identiche,
 relative  alla  stessa  disposizione  legislativa,  vanno riuniti per
 essere decisi congiuntamente:
     che, come gia' affermato da questa Corte, il  diritto  di  difesa
 garantito  dall'art. 24 della Costituzione e' diversamente modulabile
 dal legislatore, il  quale  puo'  disciplinarne  l'esercizio  secondo
 valutazioni  discrezionali,  con  il  limite della non irrazionalita'
 delle scelte (sentenza n. 188 del 1980, ordinanze nn. 48  e  685  del
 1988, n. 251 del 1994);
     che  la norma denunciata, nell'estendere a soggetti diversi dagli
 avvocati   l'abilitazione   all'assistenza   tecnica   davanti   alle
 Commissioni  tributarie,  non  comprime  in  alcun modo il diritto di
 difesa della parte alla quale e' attribuita la facolta' di avvalersi,
 oltre che dell'assistenza degli avvocati, anche di quella di soggetti
 aventi diversa qualificazione professionale;
     che, in ogni caso, non puo' ritenersi irragionevole la  facolta',
 prevista  dalla norma in esame, di farsi assistere e rappresentare in
 giudizio da ragionieri e dottori commercialisti i quali, per la  loro
 formazione  professionale,  devono  ritenersi in possesso di adeguate
 nozioni  tecniche  nella  materia  di  competenza  delle  Commissioni
 tributarie;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   della
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 2, del
 decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
 processo  tributario  in attuazione della delega al Governo contenuta
 nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),  come  modificato
 dal   decreto-legge   30   agosto   1993,  n.  331,  convertito,  con
 modificazioni, in legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  sollevata,  in
 riferimento  agli  artt.  3,  primo comma, e 24, secondo comma, della
 Costituzione, dalla Commissione tributaria  provinciale  di  Verbania
 con le ordinanze di cui in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Marini
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0666