MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 1998 

  Svolgimento  in via  provvisoria delle  funzioni di  totalizzazione
nazionale  delle   scommesse  sulle   corse  dei  cavalli   da  parte
dell'UNIRE.
(GU n.139 del 17-6-1998)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                     del Ministero delle finanze
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
                dei Servizi generali e del personale
               del Ministero per le politiche agricole
  Visto l'art. 3, comma 77, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
quale prevede che: "l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle
scommesse relativi  alle corse dei cavalli,  disciplinate dalla legge
24 marzo 1942,  n. 315, e dal decreto legislativo  14 aprile 1948, n.
496, e  successive modificazioni,  sono riservate ai  Ministeri delle
finanze e  delle risorse  agricole, alimentari  e forestali,  i quali
possono  provvedervi direttamente  ovvero a  mezzo di  enti pubblici,
societa' o allibratori da essi individuati";
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, concernente:  "regolamento recante  norme per il  riordino della
disciplina  organizzativa, funzionale  e fiscale  dei giochi  e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei
proventi, ai  sensi dell'art.  3, comma 78,  della legge  23 dicembre
1996, n. 662";
  Visto in particolare l'art. 1,  comma 2 del predetto regolamento il
quale prevede,  fra l'altro, che: "l'esercizio  delle scommesse sulle
corse  dei cavalli,  che si  svolgono in  Italia o  all'estero, tanto
negli ippodromi quanto fuori di  essi, e' esclusivamente riservato al
Ministero delle finanze  e al Ministero per le  politiche agricole. A
tal fine sulla base dei  criteri e delle modalita' stabiliti d'intesa
con  il  Ministero per  le  politiche  agricole, il  Ministero  delle
finanze esercita il totalizzatore nazionale";
  Rilevato  che il  brevissimo tempo  a disposizione  per la  messa a
punto del sistema di totalizzazione nazionale non ne consente l'avvio
entro il 16 giugno 1998, data di entrata in vigore del regolamento;
  Considerata  la  necessita'  di evitare  soluzioni  di  continuita'
nell'esercizio delle  scommesse relative  alle corse dei  cavalli, al
fine di consentire il mantenimento del gettito erariale;
  Ritenuto che  solo l'UNIRE, in  quanto fino  ad oggi ha  gestito il
totalizzatore,  e'  in  grado  di  assicurare  la  continuita'  delle
funzioni di  totalizzazione nazionale, nel periodo  occorrente per la
realizzazione e l'avviamento del nuovo totalizzatore;
  Acquisita al  riguardo la disponibilita' dell'UNIRE  comunicata con
nota n. 74155-1006 del 10 giugno 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A decorrere  dal  16  giugno 1998  e  fino all'attivazione  del
totalizzatore esercitato  dal Ministero delle finanze  e comunque non
oltre   il  30   ottobre  1998,   l'UNIRE  svolge   le  funzioni   di
totalizzazione  nazionale per  conto  del Ministero  delle finanze  e
sotto il controllo dello stesso, nel rispetto delle norme del decreto
del  Presidente  della Repubblica  8  aprile  1998,  n. 169  e  delle
istruzioni del Ministero delle finanze.
  2. Le quote di prelievo stabilite con il decreto di cui all'art. 12
del decreto  del Presidente della  Repubblica 8 aprile 1998,  n. 169,
sono  da  ritenersi  comprensive  di ogni  remunerazione  o  compenso
spettante  all'UNIRE,  per  le  menzionate  funzioni  provvisorie  di
esercizio del totalizzatore nazionale.
   Roma, 15 giugno 1998
                                        Il direttore generale
                                   del  Dipartimento delle entrate
                                     del Ministero delle finanze
                                                Romano
         Il  direttore generale
  dei Servizi  generali e del personale
 del Ministero per le politiche agricole
              Delle Monache