N. 400 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 1998
N. 400 Ordinanza emessa il 19 marzo 1998 dal pretore di Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo nel procedimento di esecuzione nei confronti di Pirro Raffaele Ordinamento giudiziario - Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria) - Possibilita' di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, con particolare riguardo alle udienze camerali di esecuzione penale - Mancata previsione - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per i vice pretori onorari - Lesione del principio di buon andamento della p.a. (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 71 e 72). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.24 del 17-6-1998 )
IL VICE PRETORE Sciogliendo la riserva che precede e letti gli atti di causa, in relazione al procedimento n. 3/97 r.g. esecuzione penale; O s s e r v a Con ricorso del 20 maggio 1997, il pubblico ministero della procura presso la pretura di Foggia, chiedeva la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena, beneficio concesso con la sentenza del 9 ottobre 1996, emessa nei confronti dell'imputato Pirro Raffaele e passata in giudicato il 2 dicembre 1996. Con decreto del 24 maggio 1997, il vice pretore avv. Stilla, fissava il procedimento in camera di consiglio, dandone avviso al p.m. all'imputato ed al difensore. All'udienza del 26 novembre 1997, previo accertamento della regolarita' delle comunicazioni, comparivano tutte le parti. Il pubblico ministero, dott. Antonucci Severino, uditore giudiziario con piu' di quattro mesi di tirocinio, sollevava questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71 e 72, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui consentono ai soggetti indicati nell'art. 72 cit. di svolgere le funzioni di p.m. nell'udienza dibattimentale, di convalida dell'arresto e del fermo, nonche' di svolgere le altre funzioni ivi elencate con esclusione dell'udienza in camera di consiglio e per la precisione per le udienze camerali di esecuzione penale, facendo rilevare, tra l'altro, la disparita' di trattamento e l'illogicita' di tale disciplina in relazione a quella che consente ai vice pretori onorari di svolgere, senza preclusione alcuna anche le funzioni di giudice dell'esecuzione penale nel procedimento di cui all'art. 666 c.p.p. e tanto in applicazione degli artt. 32 e 34, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. Il difensore di fiducia nulla osservava in merito all'eccezione sollevata dal dott. Antonucci. Da quanto esposto il vice pretore avv. Pasquale Stilla, ritiene che la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal p.m. sia rilevante e non manifestamente infondata per i seguenti M o t i v i Peliminarmente va rilevato che la questione di legittimita' costituzionale trova fondamento nel fatto che rispetto al presente giudizio assume rilevanza la circostanza che ad esso non partecipa un magistrato della procura della Repubblica, ma un soggetto che sulla base di quanto indicato tassativamente dall'art. 72, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, non puo' partecipare all'udienza camerale di incidente di esecuzione, anche se puo' svolgere altre funzioni di pubblico ministero, in quanto uditore giudiziario con oltre quattro mesi di tirocinio. Orbene ne deriva che trattandosi di un soggetto, uditore giudiziario con oltre quattro mesi di tirocinio, non rientrante nell'elenco tassativo dei soggetti che possano svolgere funzioni di p.m., in sede camerale di esecuzione penale, la questione della legittimita' costituzionale deve essere valutata in via preliminare poiche', nel caso contrario avremmo una nullita' di ordine generale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto la tassativita' dell'elenco contenuto nell'art. 72 r.d. cit., importa che la sua inosservanza si risolve in una violazione delle norme sulla partecipazione dei p.m. al procedimento camerale con conseguente nullita' in relazione, si ripete, alla partecipazione delle funzioni di pubblico ministero, art. 178, lett. b) c.p.p. La suddetta norma non puo' essere estesa nemmeno ad altri soggetti, poiche' in tal modo si avrebbe un'aplicazione arbitraria, perche' contra legem della norma stessa, con conseguente nullita' assoluta del giudizio. Nel merito la manifesta fondatezza della questione sollevata e' invece ricavabile dal raffronto degli artt. 71 e 72 r.d. n. 12 del 30 gennaio 1941, i quali disciplinano tassativamente quali siano le funzioni di pubblico ministero attribuite ai magistrati onorari (procuratori legali), uditori giudiziari con piu' di quattro mesi di tirocinio e ufficiali di polizia giudiziaria, con gli artt. 32, 33 e 34, r.d. citato, i quali disciplinano le funzioni e competenze attribuite del pretore da parte dei vice pretori onorari. La contrarieta' ai principi costituzionali degli artt. 71 e 72, r.d. citato, si evidenzia soprattutto nella diversita' di regolamentazione della partecipazione all'udienza camerale di esecuzione penale. Difatti l'art. 72 elenca i compiti che il procuratore della Repubblica puo' delegare ai soggetti ivi elencati, escludendo che tra tali compiti vi rientri la possibilita' di poter partecipare alle udienze in camera di consiglio; viceversa. l'art. 33 e 34, r.d. cit. nell'elencare le varie funzioni attribuite ai vice pretori onorari non esclude affatto che gli stessi possano partecipare alle udienze camerali di esecuzione penale di cui all'art. 666, c.p.p. La norma consente che i vice pretori onorari possano svolgere, come in effetti hanno sempre svolto, tutte le funzioni elencate nell'art. 33, r.d. cit. compresa quindi la partecipazione e conseguente qiudizio, all'udienza camerale. Da tanto ne deriva l'evidente illogicita' per cui le funzioni di pretore possono essere svolte dai vice pretori onorari mentre le funzioni di pubblico ministero non possono essere svolte da un vice procuratore onorario e, si badi, nemmeno da un uditore giudiziario con oltre quattro mesi di tirocinio. La diversita' di disciplina delle funzioni attribuite ai soggetti di cui all'art. 72 e 33, r.d. cit. non appare ragionevole ponendosi, in tal modo in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Tra i vice pretori onorari ed i vice procuratori onorari nonche' con i soggetti indicati nell'art. 72, r.d. cit. non esiste alcuna differenza di professionalita' e di indipendenza che possa giustificare una disparita' di trattamento e di attribuzione di funzioni. Infatti se le udienze camerali di esecuzione penale possono esser presiedute dai vice pretori onorari, come in effetti e' sempre avvenuto, i quali vengono chiamati a decidere sui ricorsi presentati ex art. 666, c.p.p., allo stesso modo deve essere riconosciuta la possibilita' di partecipare alle suddette udienze, ai soggetti indicati nell'art. 72 r.d. cit., in quanto sussiste una disomogeneita' del sistema, contrastante con il principio contenuto nell'art. 3 Cost. Dall'esame delle norme vi e' contrasto anche con quanto previsto dall'art. 97 Cost. in quanto determinano un'organizzazione deli uffici di p.m. che si pone in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Difatti la possibilita' che le funzioni di p.m. possano essere svolte da persone diverse dai magistrati addetti alla procura, trova la sua giustificazione nel fatto che nelle sedi centrali della procura delle Repubblica occorre svolgere particolare attivita' di indagine, che richiedono la costante presenza di magistrati addetti alla procura. Per cui in applicazione dell'art. 72 r.d. cit. si ha che si finisce con il precludere l'attivita' di indagine, frustando la stessa finalita', di cui allart. 72, laddove prevede la delegabilita' di alcune funzioni di pubblico ministero finalizzato allo scopo di consentire ai magistrati di poter espletare l'attivita' di indagine.
P.Q.M. Visti gli artt. 14 della Costituzione, 1 della legge costituzionale del 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71 e 72, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione; Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in San Giovanni Rotondo, li' 19 marzo 1998. Il pretore: Stilla 98C0624