N. 421 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 1998

                                N. 421
  Ordinanza  emessa  il  15  gennaio 1998 dal tribunale amministrativo
 regionale della Liguria sul ricorso proposto da Santomauro  Valentina
 contro l'Universita' degli studi di Genova ed altro
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificato  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.24 del 17-6-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 1479/1997 r.g.r.
 proposto  da  Santomauro  Valentina,  rappresentata  e  difesa  dagli
 avvocati Enrica Croci e Barbara Cremonini  elettivamente  domiciliata
 in Genova corso A. Saffi, 7/2, ricorrente;
   Contro Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in
 carica  Ministero  dell'Universita'  e  della ricerca scientifica, in
 persona   del   Ministro   in   carica,   rappresentati   e    difesi
 dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistente;
   Per  l'annullamento della determinazione dell'Universita' di Genova
 con la quale e' stata negata  alla ricorrente l'ammissione  al  primo
 anno  del  corso  di  laurea in medicina e chirurgia, implicita nella
 mancata inclusione nella graduatoria  degli  ammessi;  degli  atti  e
 delle  deliberazioni  con i quali l'Universita' ha deciso di limitare
 ad un numero chiuso e predeterminato le iscrizioni al corso di laurea
 predetto per l'anno accademico 1997-98, tra i quali, in  particolare,
 il  decreto  del  rettore  in  data  1  agosto  1997; del decreto del
 Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica  in  data  21
 luglio  1997,  n.  245, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5;
 del decreto del Ministero suddetto in data 31 luglio 1997, e di  ogni
 atto connesso;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 intimata;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza del 15 gennaio 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Piscitelli  per
 delega  dell'avv.  Croci  per  la  ricorrente  e l'avv. De Napoli per
 l'amministrazione resistente;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 19 settembre  1997  Santomauro  Valentina
 impugnava,  chiedendone  l'annullamento,  i provvedimenti in epigrafe
 indicati, esponendo  di  aver  conseguito  il  diploma  di  maturita'
 scientifica,  di  aver intenzione di iscriversi al corso di laurea in
 medicina e chirurgia e di aver appreso all'inizio di agosto  che  gli
 organi  universitari  avevano  deciso di ammettere al corso un numero
 limitato di studenti, previo superamento di esame.  Avendo  sostenuto
 la  prova, e non essendo risultata collocata in posizione utile nella
 graduatoria degli ammessi,  la  ricorrente  impugna  gli  atti  sopra
 specificati per i seguenti motivi:
   Illegittimita' del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 n. 245:
     1)   Violazione   artt.   33,   34   e   76  della  Costituzione.
 Illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge n. 341  del
 1990  come modificato dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997.
 Illegittimita' derivata;
     2) Violazione del principio di legalita' e  di  tipicita'.  Falsa
 applicazione  dell'art.  9  legge  n. 341 del 1990. Eccesso di potere
 sotto diversi profili;
     3) Violazione art. 17 comma  3  legge  n.  400  del  1998  e  del
 principio di legalita'.
   Illegittimita' del decreto ministeriale 31 luglio 1997:
     4) Illegittimita' derivata;
     5) Eccesso di potere. Violazione art. 3 legge n. 241 del 1990;
     6)  Violazione  art. 4 regolamento ministeriale 21 luglio 1997 n.
 245. Eccesso di potere;
     7) Eccesso di potere sotto diversi profili;
     8) Violazione art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale.
 Violazione  dei  principi   in   tema   di   efficacia   degli   atti
 amministrativi.  Eccesso di potere.
   Illegittimita' degli atti dell'Universita' di Genova:
     9) Illegitimita' derivata;
     10)  Eccesso  di potere sotto diversi profili. Violazione art.  3
 legge n. 241 del 1990;
     11) Violazione artt. 33  e  34  della  Costituzione.  Eccesso  di
 potere sotto diversi profili. Violazione del principio di legalita' e
 dei principi sull'efficacia degli atti amministrativi.
   La  ricorrente  concludeva  per  l'accoglimento del ricorso, previa
 sospensione     dei     provvedimenti     impugnati,      contrastata
 dall'amministrazione intimata, costituitasi in causa.
   Con  ordinanza  in  data 23 ottobre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna,  il  ricorso  passava  in  decisione.
 Motivi della decisione
   La  ricorrente,  che intende iscriversi alla facolta' di medicina e
 chirurgia dell'Universita' di Genova, impugna i provvedimenti che per
 l'anno  accademico  1997-98  hanno  limitato  il  numero  dei   posti
 disponibili   per   le   nuove  immatricolazioni  e  tra  questi,  in
 particolare, il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita'  di
 limitare,  con  atti  ministeriali e per determinati corsi, il numero
 delle nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia  tale
 facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio 1997.
   Formano  oggetto  del  ricorso  anche gli atti della Universita' di
 Genova che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio  della
 limitazione  delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le conseguenze
 (sfavorevoli per la ricorrente), ma il collegio ritiene di rimandarne
 l'esame  all'esito   del   giudizio   incidentale   di   legittimita'
 costituzionale che ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento   degli  atti  dell'Universita'  di  Genova  non  si
 ripercuoterebbe  infatti   sui   provvedimenti   ministeriali   sopra
 richiamati  con  i  quali  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita  la
 limitazione contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi  ed
 efficaci  talche'  con l'annullamento degli atti dell'Universita' ove
 pronunciato, si assicurerebbe alla  ricorrente  un  grado  minore  di
 tutela.
   I  provvedimenti  impugnati (quelli ministeriali prima ed oltre che
 quelli dell'Universita') trovano  il  proprio  presupposto  normativo
 nell'art.  9  comma  4  della  legge  n. 341 del 1990 come modificato
 dall'art.  17 comma 116 della legge n. 127 del 1997, che  attribuisce
 al   Ministro   dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per   la
 regolamentazione  dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli
 per i quali   l'atto emanato dal  Ministro  preveda  una  limitazione
 nelle iscrizioni".
   In  concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli
 stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso  di
 laurea  in discorso (con il regolamento del 21 luglio) e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997-98, nella Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che gli artt. 33 e 34  della  Costituzione  pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il  collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9 comma 4 legge n. 341  come  modificato  dall'art.
 17  comma  116  legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione della ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'  quello  ad  ottenere  senza  limitazioni   l'accesso   al   corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione  delle  norme  che consentono all'ammnistrazione di porre
 tali limitazioni.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione   emerge   dalla
 considerazione  in  base alla quale il diritto allo studio, garantito
 dagli artt.  33 e 34 della Costituzione,  puo'  soffrire  limitazioni
 solo per effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed  in  effetti,  laddove  il legislatore ha ritenuto di introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e  cosi'  per
 quanto  riguarda  l'iscrizione  agli istituti superiori di magistero:
 art. 224 r.d. n. 1592 del 1932, per l'iscrizione al primo anno  degli
 istituti  superiori  di  educazione  fisica:  art. 24, secondo comma,
 legge n. 88 del 1958; per  l'accesso  dei  diplomati  degli  istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65:  art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge  stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).
   La  modificazione  apportata  dall'art. 17, comma 116 legge 127 del
 1997 all'art. 9 quarto comma legge n. 341 del 1990 delega il Ministro
 a  limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non  pone  essa  stessa
 limitazioni:    non  e'  quindi dalla stessa nuova formulazione della
 norma che puo' ritenersi soddisfatto il  principio  della  riserva  -
 relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano   nella   previsione   legislativa  -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte costituzionale 5 febbraio 1986  n.  34  e  giurisprudenza  ivi
 richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il CUN), la stessa definizione dei "criteri generali
 per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari".
   Sembra pertanto ipotizzabile  la  violazione  del  principio  della
 riserva  relativa  di  legge, ed altresi' la violazione del principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va pertanto sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  9  quarto comma legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33  e  34
 della  Costituzione:  conseguentemente  va  disposta  la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale,  mentre  il  presente  giudizio
 deve  essere sospeso ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, fino
 alla  pronuncia  sulla  legittimita'   costituzionale   della   norma
 indicata.
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  9  quarto  comma,  legge  19
 novembre  1990 n. 341 come modificato dall'art. 17 comma 116 legge 15
 maggio 1997, n. 127 in relazione al  principio  costituzionale  della
 riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende  la  trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art.
 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi'  deciso  in  Genova, nella camera di consiglio del 15 gennaio
 1998.
                          Il presidente: Balba
                                 Il consigliere, rel. ed est.: Vigotti
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