N. 422 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 1998
N. 422 Ordinanza emessa il 26 marzo 1998 dal magistrato di sorveglianza del tribunale per i minorenni degli Abruzzi sull'istanza proposta da M.M. Ordinamento penitenziario - Permessi-premio - Concessione ai condannati alla reclusione, per i reati di cui al primo comma dell'art. 4-bis, legge n. 354/1975 - Condizioni - Avvenuta espiazione di almeno meta' della pena - Applicabilita' di tale disposizione anche a detenuti di eta minore - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sulla tutela dei minori - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 125/1992, 168/1994, 109 e 403/1997. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, quarto comma, lett. c)). (Cost., artt. 3 e 31, secondo comma).(GU n.24 del 17-6-1998 )
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA Ha pronunciato la seguente ordinanza di remissione degli atti alla Corte costituzionale nel proc. n. 14/98 reg. S 18, avente ad oggetto la richiesta di permesso premio, ai sensi dell'art. 30-ter, della legge 26 luglio 1975 n. 354, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663. Domanda presentata da M.M., nato in Melissano (Lecce) il 27 marzo 1975, detenuto presso la Casa circondariale di Sulmona. Fatto e diritto Con richiesta datata 21 gennaio 1998, pervenuta a quest'ufficio il 7 marzo 1998, M.M. chiedeva la concessione di un permesso premio di giorni tre, ai sensi dell'art. 30-ter dell'ordinamento penitenziario. Il M. aveva subito diverse condanne per vari reati, fra i quali rapine pluriaggravate, detenzione di armi e omicidio volontario, ad opera del tribunale per i minorenni di Lecce. La procura della Repubblica presso tribunale per i minori di Lecce, con provvedimento n. 48/A/95 del 14 febbraio 1997, aveva determinato la pena complessiva in anni quindici di reclusione, con decorrenza dal 24 marzo 1993 e termine al 24 marzo 2008. Le relazioni pervenute dalla Casa circondariale di Sulmona erano sostanzialmente favorevoli al M. A suo carico c'era soltanto il coinvolgimento in una rissa in carcere, ma la sua posizione nell'ambito dell'episodio era stata assolutamente marginale, come dichiarato dagli stessi estensori del rapporto. Il magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni di L'Aquila avrebbe concesso il permesso, se non glielo avesse impedito l'art. 30-ter comma quarto, lett. c) della legge 26 luglio 1975, n. 354. Quella norma richiede, per la concessione del permesso premio, a detenuti condannati per taluno dei delitti indicati nel comma prima, dell'art. 4-bis, cit., l'espiazione di almeno meta' della pena. Il M. ha scontato, sinora, soltanto un terzo (pari a cinque anni) della pena complessiva e non puo' quindi beneficiare di alcun permesso. Il tribunale per i minorenni di Lecce lo ha condannato, infatti, per delitti previsti dall'art. 4-bis cit., ossia per rapina, aggravata dall'uso di armi, ed omicidio volontario. Ritiene questo magistrato di sorveglianza che ricorra, nella specie, l'incostituzionalita' dell'art. 30-ter, comma quarto, lett. c) cit, per contrasto con gli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui esso si applica a detenuti di eta' minore. La questione e' rilevante, perche' dal suo accoglimento dipende la possibilita' per il M. di fruire di benefici premiali. In caso contrario, egli dovra' attendere due anni e mezzo, ossia lo scadere del termine coincidente con la meta' della pena espiata. Riguardo alla possibilita', per il magistrato di sorveglianza, di sollevare questioni di costituzionalita' in materia di permesso premio, si rinvia a quanto affermato da codesta Corte nella sentenza 2-6 giugno 1995 n. 227. La motivazione di quel provvedimento, nella parte che interessa, s'intende integralmente richiamata (punti 3-4 del "Considerato in diritto"). La questione e' non manifestamente infondata. L'applicazione dell'art. 30-ter comma quarto, lett. c), anche ai detenuti di eta' minore, e' conseguente all'inerzia del legislatore, che non ha ancora dettato una disciplina specifica per l'esecuzione delle pene nei confronti dei minori. Continua cosi' ad estendersi ai minorenni la disciplina prevista dall'ordinamento penitenziario generale (art. 79 della legge n. 354 del 1975). La Corte costituzionale ha affermato che l'assoluta parificazione fra minorenni e adulti, in materia di ordinamento penitenziario, entra in conflitto con la necessita' della flessibilita' del trattamento del detenuto minore di eta', specialmente nelle sentenze n. 125 del 1992, 109 del 1997, 403 del 1997, che s'intendono in questa sede richiamate. Nel caso di specie, ricorre il contrasto dell'art. 30-ter, comma quarto, lett. c) con le esigenze appena esposte. La meccanica estensione della disciplina generale ai minorenni preclude al giudice qualsiasi valutazione della condotta del minore stesso e, quindi, ogni previsione individualizzata, riguardo alla capacita' di risocializzazione della pena, in concreto. La previsione di un termine uguale, per adulti e minori, quale requisito per la concessione del permesso premio, comporta l'impossibilita' concreta, per il minore, di fruire di un tale beneficio per un periodo eccessivamente lungo. Nel caso di specie, il M. dovrebbe attendere due anni e sei mesi, con gravi conseguenze sulle sue possibilita' di recupero sociale. Quest'impossibilita' di fatto preclude al minore uno strumento indispensabile per la cura di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Lo stesso legislatore ha previsto, a favore dei minorenni, disposizioni specifiche, dirette a raggiungere quelle finalita' rieducative particolari e tipiche dell'esecuzione penale minorile (sentenze della Corte costituzionale n. 168 del 1994 e 109 del 1997, che s'intendono richiamate). La cessazione dell'esclusione automatica, prevista ora dalla norma contestata, non esclude, ovviamente, che il giudice possa valutare la concessione del permesso sotto il profilo della regolarita' della condotta, perche' siffatto presupposto e' di carattere generale. La norma denunciata dovra', quindi, essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui e' applicabile nei confronti dei minori.
P. Q. M. Letti gli artt. 134 segg. della Costituzione; Visto l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, comma quarto, lett. c) della legge 26 luglio 1975 n. 354, con riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui si applica ai minorenni; Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notifica della presente ordinanza al condannato, al p.m. in sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. L'Aquila, addi' 26 marzo 1998 Il magistrato di sorveglianza: Eramo 98C0646