N. 423 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 1998

                                N. 423
  Ordinanza  emessa  il  13  marzo  1998  dal  tribunale di Modena nel
 procedimento penale a carico di Iannuzzi Antonio ed altro
 Processo penale  -  Dibattimento  -  Esame  di  persone  imputate  in
    procedimento connesso - Esercizio della facolta' di non rispondere
    -  Lettura  dei  verbali  delle dichiarazioni rese nel corso delle
    indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo  l'accordo
    delle  parti  -  Sottrazione  di  materiale probatorio ritualmente
    assunto - Disparita' di trattamento tra procedimenti  in  corso  e
    non in corso.
 (C.P.P.  1988,  art.  513,  commi 1 e 2, legge 7 agosto 1997, n. 267,
    art. 6).
 (Cost., artt. 3, 24 e 112).
(GU n.24 del 17-6-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
   Vista l'eccezione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  513
 c.p.p., sollevata dal p.m.;
   Sentite le parti;
   ritenuto  che  detta  eccezione  e' rilevante, considerando che tre
 imputati di reato connesso ammessi ai  sensi  dell'art.  495  c.p.p.,
 Patricelli,  Zampella  e  Borgonovi,  si sono avvalsi in dibattimento
 della facolta' di non rispondere e che i difensori degli imputati  si
 sono  opposti  alla  acquisizione e alla lettura, richieste dal p.m.,
 dei verbali delle dichiarazioni  rese  dai  predetti  soggetti  nelle
 indagini preliminari;
     che  il  p.m.  ha organizzato la raccolta dei mezzi di prova, nel
 corso delle indagini  preliminari,  nella  vigenza  della  precedente
 normativa  in  materia,  senza poter prevedere le preclusioni oggi in
 vigore e senza poter utilizzare lo strumento alternativo  predisposto
 dal legislatore con le nuove disposizioni (incidente probatorio);
     che,   l'efficacia   del   ricorso   all'istituto  dell'incidente
 probatorio,    e'    condizionata    alla    immediatezza    rispetto
 all'acquisizione   da   parte   del   p.m.  delle  dichiarazioni  dei
 collaboratori (e cio' in ragione della peculiarita'  della  posizione
 di  questi  ultimi);  che, pertanto, la facolta' riconosciuta al p.m.
 dalla disposizione di cui all'art.  6, comma 1, legge n. 267/1997 non
 puo'  essere  idonea  allo  scopo,  cosi'  che  deve  rilevarsi   una
 ingiustificata  disparita' di trattamento tra procedimenti in corso e
 non.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e seg. della legge n. 87 del 1953;
   Dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in  relazione
 agli   artt.   3,  24  e  112  della  Costituzione  la  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 513, comma secondo  c.p.p.  e
 6,  della  legge  n.  2671997, nelle parti e per i  profili di cui in
 motivazione;
   Sospende il presente procedimento;
   Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione   della   presente
 ordinanza  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per la
 comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  del  procedimento  e  della
 presente ordinanza alla Corte costituzionale;
     Modena, addi' 13 marzo 1998
                          Il presidente: Lugli
 98C0647