MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 giugno 1998 

  Modificazioni al decreto  ministeriale 25 marzo 1998  in materia di
attribuzione del  contingente di unita' di  personale con particolari
requisiti previdenziali, da porre in mobilita' lunga.
(GU n.141 del 19-6-1998)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito
con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229;
  Visto  il   decreto  ministeriale   del  25  marzo   1998  relativo
all'attribuzione  del  contingente delle  3.500  unita'  da porre  in
mobilita' lunga;
  Visto  in  particolare  l'art.  2 del  decreto  ministeriale  sopra
indicato;
  Visto l'art. 7, commi 1, 2 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 1, comma 26, integrato dalla tabella B), della legge 8
agosto 1995, n. 335;
  Visto l'art. 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
  Visto il punto 2.2 del messaggio INPS n. 15659 del 9 aprile 1998;
  Considerato  che   possono  verificarsi  casi  di   lavoratori  che
raggiungono 36 anni  di contributi ovvero 35 anni di  contributi e 52
anni di eta' nel periodo di fruizione della mobilita' ordinaria e che
pertanto non possono  essere collocati in mobilita'  lunga per quanto
disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 25 marzo 1998;
  Considerato che  i lavoratori  di cui  al capoverso  precedente non
potrebbero essere collocati in mobilita' ordinaria ai sensi dell'art.
7, lettera  c), della legge  449/1997 in quanto  non conseguirebbero,
durante  il  periodo  di  fruizione  della  mobilita'  ordinaria,  il
trattamento  pensionistico  di  anzianita'  per  il  modificarsi  dei
requisiti  di   accesso  al  trattamento  pensionitico   medesimo  in
relazione allo scorrimento della tabella B) sopra indicata;
  Ritenuto  di   non  poter   precludere  l'accesso   alla  mobilita'
finalizzata al  pensionamento ai  lavoratori interessati,  nel limite
numerico indicato dalle imprese nelle  domande presentate entro il 31
luglio 1997;
                               Art. 1.
  L'art.  2 del  decreto  ministeriale  del 25  marzo  1998 e'  cosi'
modificato:
  "Le  imprese  non  possono  collocare in  mobilita'  ai  sensi  del
presente decreto i lavoratori che  maturino, ai fini della erogazione
della pensione di  anzianita', le condizioni ed  i requisiti previsti
dall'art. 1, comma 26 integrato dalla tabella B) a scorrimento, della
legge  8 agosto  1995,  n.  335, entro  la  scadenza  del periodo  di
fruizione della indennita' di mobilita' di  cui all'art. 7, commi 1 e
2, della legge n. 223/1991".
   Roma, 5 giugno 1998
                                                    Il Ministro: Treu