MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 1998 

  Riconoscimento di  titolo di studio estero  quale titolo abilitante
per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.
(GU n.143 del 22-6-1998)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva  n. 89/48/CEE  del 21 dicembre  1988, relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  del sig.  Einhaus  David  Christian, nato  il  22
gennaio 1971 a Freiburg (RFG), cittadino tedesco diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art.  12 del  sopra indicato  decreto legislativo,  il
riconoscimento   del  titolo   professionale   di  "rechtsanwalt"   -
rilasciatogli in  data 15 maggio  1997 dal Ministero di  giustizia di
BadenWurttenberg - ai fini dell'accesso  ed esercizio in Italia della
professione di "avvocato";
  Considerato che  il richiedente  ha concluso il  percorso formativo
accademico superando il  primo e il secondo esame di  Stato presso il
Land di Baden-Wurttemberg nel 1995;
  Viste le determinazioni della Conferenza  di servizi tenutasi il 19
marzo 1998;
  Sentito  il rappresentante  del Consiglio  nazionale forense  nella
seduta appena indicata;
  Visto l'art.  6, n. 2,  del decreto legislativo n.  115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
  1.  Al sig.  Einhaus David  Christian, nato  il 22  gennaio 1971  a
Freiburg  (RFG),  cittadino  tedesco,  sono  riconosciuti  il  titolo
professionale  di "rechtsanwalt"  e il  titolo accademico  di cui  in
premessa  quali   titoli  validi  per  l'iscrizione   all'albo  degli
"avvocati".
  Detto  riconoscimento e'  subordinato al  superamento di  una prova
attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale; 2)  diritto civile; 3) diritto processuale
civile; 4)  diritto commerciale;  5) diritto  del lavoro;  6) diritto
penale; 7) diritto processuale  penale; 8) diritto amministrativo; 9)
diritto   tributario;  10)   diritto   internazionale  privato;   11)
ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
  2. La  prova di che  trattasi si compone di  un esame scritto  e un
esame orale da svolgersi in lingua italiana.
  3. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre
materie  tra  quelle sopra  indicate  e  a scelta  della  commissione
d'esame di cui al P.D.G. 1  dicembre 1993, come modificato dal P.D.G.
25 marzo 1994.
  4.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
pratiche  vertenti su  tutte  le materie,  sopra  indicate. A  questo
secondo esame potra'  accedere solo se abbia  superato, con successo,
quello scritto.
   Roma, 9 giugno 1998
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi