MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 18 giugno 1998, n. 50 

  Applicazione, dal  1 luglio  1998, del  nuovo sistema  di tesoreria
unica ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
(GU n.144 del 23-6-1998)
 
 Vigente al: 23-6-1998  
 

                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri - Segretaria generale
                                  Al Ministero dell'interno - Ufficio
                                  legislativo
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Ufficio legislativo
                                  All'Amministrazione        centrale
                                  della        Banca    d'Italia    -
                                  Servizio rapporti col Tesoro
                                  Ai comuni con popolazione inferiore
                                  a 1000 abitanti
                                  Ai   tesorieri   dei   comuni   con
                                  popolazione    inferiore   a   1000
                                  abitanti
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Ai comuni con popolazione  compresa
                                  tra  1000 e meno di 5000 abitanti e
                                  ai rispettivi tesorieri
                                  All'Associazione  nazionale  comuni
                                  italiani
                                  All'Associazione bancaria italiana
  L'art. 47,  comma 8, della legge  27 dicembre 1997, n.  449 dispone
l'applicazione anticipata,  al 1  luglio 1998,  del nuovo  sistema di
tesoreria unica di cui agli articoli  7 e 8 del decreto legislativo 7
agosto  1997,  n.  279,  nei confronti  dei  comuni  con  popolazione
inferiore a 1000 abitanti (dati ISTAT sulla popolazione 1996).
  La  norma richiamata  prevede, altresi',  che le  somme riscosse  a
titolo di  ICI dovuta  per l'anno 1998  debbano continuare  ad essere
riversate  dai  concessionari  della   riscossione  nei  conti  della
Tesoreria statale (contabilita'  speciali fruttifere) anziche' presso
il tesoriere.
  La predetta normativa pone alcuni problemi applicativi in ordine ai
quali appare utile fornire i seguenti chiarimenti:
  1)  Permanenza   del  limite  di  giacenza   per  l'erogazione  dei
trasferimenti statali.
  Le modalita' di comunicazione e di accreditamento dei trasferimenti
statali introdotte nel 1997 dall'art. 9 della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, e riconfermate per il  1998 dall'art. 47, comma 2, della legge
n. 449/1997  (comunicazioni del  Ministero dell'interno e  limite del
20% delle disponibilita' depositate presso la tesoreria statale quale
presupposto  per l'accreditamento  dei contributi  erariali da  parte
delle sezioni di tesoreria), continuano ad applicarsi anche dopo il 1
luglio 1998.
  E'  infatti da  rilevare che  la  proroga del  suddetto sistema  di
accreditamento dei trasferimenti e' prevista  nello stesso art. 47 in
cui  e'  sancita  l'applicazione  anticipata  del  nuovo  sistema  di
tesoreria  unica  e  che,  conseguentemente,  i  due  sistemi  devono
coesistere.
  In  caso contrario,  il  Legislatore  avrebbe certamente  stabilito
disciplinando l'avvio anticipato del nuovo sistema di tesoreria unica
dal 1 luglio 1998,  la contestuale inapplicabilita' delle limitazioni
alla  erogazione  dei  contributi  statali;  limitazioni  che  invece
vengono prorogate con carattere di  generalita' per tutto il triennio
1998-2000.
  In  considerazione   di  quanto   sopra,  conservano   validita'  i
chiarimenti forniti  dal Ministero  dell'interno con la  circolare n.
15/1998 del  30 aprile 1998  (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n.
109 del  13 maggio  1998; i  chiarimenti integrativi  contenuti nella
presente  circolare  sono  pertanto  finalizzati  ad  armonizzare  il
sistema  di accreditamento  dei  trasferimenti statali  con il  nuovo
sistema di tesoreria unica.
  2) Estinzione graduale delle contabilita' speciali fruttifere.
  La  normativa prevede  che le  contabilita' speciali  fruttifere si
alimentino solo  con le riscossioni  dell'ICI dovuta per il  1998; le
altre entrate proprie dei comuni devono affluire presso i tesorieri.
  Dette   contabilita'  sono   pertanto   destinate  ad   estinguersi
gradualmente  per effetto  dei  prelievi che  si rendera'  necessario
effettuare ogni  volta che  risulteranno esaurite le  entrate proprie
depositate  presso  i  tesorieri.  Tra tali  entrate  vanno  peraltro
ricomprese  anche le  disponibilita'  temporaneamente reimpiegate  in
operazioni finanziarie (titoli di Stato e obbligazioni a breve, medio
e lungo termine, operazioni pronti  contro termine, ecc.) ed escluse,
invece,  quelle  espressamente indicate  nell'art.  7,  comma 5,  del
decreto legislativo n. 279/1997  (accantonamenti per fondi previdenza
a  capitalizzazione  per  quiescenza  personale  e  valori  mobiliari
destinati a borse di studio).
  Per le ragioni sopra  dette, l'estinzione delle contabilita' potra'
comunque   concretizzarsi  solo   in   epoca  successiva   all'ultimo
versamento ivi confluito a titolo di ICI per il 1998.
  3) Priorita' di utilizzo delle disponibilita'.
  I   pagamenti  di   spese  correnti   devono  essere   fronteggiati
utilizzando,  prima, le  disponibilita' libere  depositate presso  il
tesoriere,  poi,  quelle  libere depositate  presso  la  contabilita'
speciale fruttifera (fintanto che esistera') e, infine, quelle libere
depositate presso la contabilita' infruttifera.
  Lo stesso  criterio di priorita' deve  essere seguito nell'utilizzo
delle somme vincolate  per i pagamenti di  spese vincolate. Peraltro,
considerando  che  le  somme vincolate  vengono  attualmente  gestite
tenendo  distinte  le  varie  categorie di  entrate  (ad  esempio  un
pagamento relativo ad un'opera finanziata con un mutuo viene eseguito
utilizzando  le sole  entrate provenienti  dall'assunzione di  mutui,
ecc.), l'applicazione del nuovo criterio di utilizzo potra' subire un
differimento  temporale, rispetto  alla data  del 1  luglio 1998,  in
funzione  dei tempi  tecnici strettamente  necessari ad  apportare le
conseguenti modifiche alle  procedure in atto; tempi  tecnici che non
dovranno comunque slittare oltre la data del 1 ottobre 1998.
  Giova  precisare che  il  nuovo criterio  di  utilizzo delle  somme
vincolate  per  pagamenti  vincolati e'  finalizzato  a  semplificare
notevolmente  la  gestione  dei  fondi a  specifica  destinazione  in
quanto, eliminando l'attuale caratteristica  di infungibilita' che e'
stata  attribuita alle  somme  appartenenti alle  varie categorie  di
entrate  vincolate  (mutui,  BOC,   proventi  concessori,  ecc.),  il
controllo  della  gestione  di  detti  fondi  sara'  piu'  snello  ed
immediato.  Sara'  infatti  sufficiente verificare  che  i  pagamenti
vincolati non  superino complessivamente  il totale  della liquidita'
vincolata.
  Per quanto  attiene, invece,  all'utilizzo delle  entrate vincolate
per  il pagamento  di  spese  correnti si  fa  presente  che -  ferma
restando la  facolta' di utilizzo  prevista dall'art. 38  del decreto
legislativo  25 febbraio  1995, n.  77 -  e' opportuno  che gli  enti
locali interessati utilizzino le somme vincolate depositate nei conti
della  Tesoreria statale  secondo  i criteri  indicati nel  paragrafo
2.4.1 della  citata circolare n. 15/1998  del Ministero dell'interno,
atteso che  l'accertamento della liquidita' esistente  da parte delle
sezioni di tesoreria provinciale  viene indistintamente effettuato su
tutte le disponibilia', siano essere libere o vincolate.
  Si ritiene  di precisare che, ai  fini del rispetto dei  criteri di
priorita',  le disponibilita'  esistenti  presso  il tesoriere  vanno
calcolate assumendo  a riferimento il  giorno della valuta in  cui le
somme sono giuridicamente disponibili a favore del comune.
  Circa,  infine, le  disponibilita'  rivenienti  dai conti  correnti
postali (che  costituiscono entrate proprie),  si fa presente  che, a
modifica di quanto evidenziato nella circolare del Tesoro 10 febbraio
1990, n. 1976, dette  disponibilita' dovranno essere riversate presso
il tesoriere a cadenza quindicinale.
  4) Ricostituzione di somme vincolate.
  Si precisa  che, nel caso in  cui dovessero essere state  o saranno
contemporaneamente utilizzate  per il pagamento di  spese correnti le
entrate vincolate  depositate sia presso  il tesoriere che  presso la
contabilita'  speciale  della   Tesoreria  statale,  dovranno  essere
prioritariamente ricostituite, con i primi introiti non vincolati, le
entrate depositate nella contabilita' speciale.
  Quali introiti  non vincolati devono essere  considerati sia quelli
acquisiti presso il tesoriere  che quelli accreditati in contabilita'
speciale.
  5) Pignoramenti di somme.
  In  considerazione  del  criterio  di  utilizzo  prioritario  delle
entrate proprie di  cui all'art. 7, comma 3,  del decreto legislativo
n. 279/1997, i vincoli di indisponibilita' delle somme corrispondenti
ai    pignoramenti   dovranno    essere    apposti   dai    tesorieri
prioritariamente sui fondi depositati presso la Tesoreria statale. In
caso di assegnazione delle somme  a favore del soggetto pignorante il
pagamento    dovra'    comunque     essere    disposto    utilizzando
prioritariamente, se e  in quanto esistente, la  liquidita' libera da
vincoli   di  destinazione   depositata   presso   il  tesoriere   e,
contestualmente, dovra' essere rimosso il vincolo di indisponibilita'
apposto sulla contabilita' speciale infruttifera.
  6)  Giacenze superiori  al  20  per cento  ma  non sufficienti  per
fronteggiare pagamenti a scadenza fissa ovvero indifferibili.
  Con la  richiamata circolare del Ministero  dell'interno n. 15/1998
sono stati forniti chiarimenti,  al paragrafo 2.4.3, relativamente ai
casi in cui, pur sussistendo una giacenza presso la Tesoreria statale
superiore  al   limite  del  20   per  cento,  l'ente   locale  debba
fronteggiare pagamenti d'importo superiore a detta giacenza.
  Per  conseguire  uniformita'  e  certezza  operativa  dei  soggetti
coinvolti e'  stato altresi'  allegato alla  circolare uno  schema di
attestazione  da presentare  alla  sezione  di tesoreria  provinciale
competente da parte del tesoriere dell'ente locale.
  Lo schema  di attestazione prevede,  tra l'altro, che  debba essere
indicata la giacenza presente nella  contabilita' speciale al fine di
determinare l'importo che dovra'  essere accreditato dalla sezione di
tesoreria provinciale.
  In  considerazione  del nuovo  sistema  di  tesoreria unica  -  che
prevede che possano sussistere giacenze  anche presso il tesoriere si
rende necessario richiamare l'attenzione dei tesorieri dei comuni con
popolazione  inferiore   a  1000   abitanti  sulla   necessita'  che,
dall'importo  della  giacenza  di  cui  al  punto  2  della  suddetta
attestazione tenga conto, oltre  che delle disponibilita' accreditate
sulla  contabilita'  speciale,  anche delle  disponibilita'  giacenti
presso il tesoriere.
  7) Pagamenti a favore di enti intestatari di conti aperti presso la
Tesoreria statale.
  I pagamenti che i comuni in questione devono effettuare a favore di
altri Enti  intestatari di conti  aperti presso la  Tesoreria statale
possono essere  effettuati oltre che con  operazioni di trasferimento
fondi (o di giro fondi se effettuate nell'ambito della stessa sezione
di  tesoreria  provinciale) da  un  conto  all'altro della  Tesoreria
statale,  anche utilizzando  le  disponibilita'  esistenti presso  il
tesoriere e,  quindi, con  mandati di pagamento  estinguibili tramite
accreditamento bancario a favore dell'ente creditore.
  8)  I   chiarimenti  contenuti  nella  presente   circolare  devono
intendersi estesi  dal 1 gennaio  1999 sulla base della  normativa al
momento vigente, ai comuni con  popolazione compresa tra 1.000 e meno
di  5.000 abitanti,  per i  quali e'  appunto previsto  che il  nuovo
sistema di tesoreria  unica entra in vigore alla suddetta  data del 1
gennaio   1999.  Naturalmente,   non  si   deve  tener   conto  delle
precisazioni fornite in merito all'ICI  in quanto le somme riscosse a
tale titolo  dovranno affluire, dal  1 gennaio  1999 e al  pari delle
altre entrate proprie comunali, presso  i tesorieri e non piu' presso
le contabilita' speciali.
  Si ritiene  infine, di richiamare l'attenzione  dei predetti comuni
con  popolazione compresa  tra 1000  e meno  di 5000  abitanti e  dei
rispettivi tesorieri  sulla opportunita' di  definire tempestivamente
le modifiche  procedurali necessarie per  far si' che il  criterio di
priorita'  previsto nel  precedente punto  3 per  il pagamento  delle
spese vincolate venga applicato almeno con decorrenza 1 gennaio 1999.
                                               p. Il Ministro: Giarda