Applicazione, dal 1 luglio 1998, del nuovo sistema di tesoreria unica ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.(GU n.144 del 23-6-1998)
Vigente al: 23-6-1998
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretaria generale Al Ministero dell'interno - Ufficio legislativo Al Ministero delle finanze - Ufficio legislativo All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro Ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti Ai tesorieri dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti e, per conoscenza: Alla Corte dei conti - Segretariato generale Ai comuni con popolazione compresa tra 1000 e meno di 5000 abitanti e ai rispettivi tesorieri All'Associazione nazionale comuni italiani All'Associazione bancaria italiana L'art. 47, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dispone l'applicazione anticipata, al 1 luglio 1998, del nuovo sistema di tesoreria unica di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti (dati ISTAT sulla popolazione 1996). La norma richiamata prevede, altresi', che le somme riscosse a titolo di ICI dovuta per l'anno 1998 debbano continuare ad essere riversate dai concessionari della riscossione nei conti della Tesoreria statale (contabilita' speciali fruttifere) anziche' presso il tesoriere. La predetta normativa pone alcuni problemi applicativi in ordine ai quali appare utile fornire i seguenti chiarimenti: 1) Permanenza del limite di giacenza per l'erogazione dei trasferimenti statali. Le modalita' di comunicazione e di accreditamento dei trasferimenti statali introdotte nel 1997 dall'art. 9 della legge 28 febbraio 1997, n. 30, e riconfermate per il 1998 dall'art. 47, comma 2, della legge n. 449/1997 (comunicazioni del Ministero dell'interno e limite del 20% delle disponibilita' depositate presso la tesoreria statale quale presupposto per l'accreditamento dei contributi erariali da parte delle sezioni di tesoreria), continuano ad applicarsi anche dopo il 1 luglio 1998. E' infatti da rilevare che la proroga del suddetto sistema di accreditamento dei trasferimenti e' prevista nello stesso art. 47 in cui e' sancita l'applicazione anticipata del nuovo sistema di tesoreria unica e che, conseguentemente, i due sistemi devono coesistere. In caso contrario, il Legislatore avrebbe certamente stabilito disciplinando l'avvio anticipato del nuovo sistema di tesoreria unica dal 1 luglio 1998, la contestuale inapplicabilita' delle limitazioni alla erogazione dei contributi statali; limitazioni che invece vengono prorogate con carattere di generalita' per tutto il triennio 1998-2000. In considerazione di quanto sopra, conservano validita' i chiarimenti forniti dal Ministero dell'interno con la circolare n. 15/1998 del 30 aprile 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1998; i chiarimenti integrativi contenuti nella presente circolare sono pertanto finalizzati ad armonizzare il sistema di accreditamento dei trasferimenti statali con il nuovo sistema di tesoreria unica. 2) Estinzione graduale delle contabilita' speciali fruttifere. La normativa prevede che le contabilita' speciali fruttifere si alimentino solo con le riscossioni dell'ICI dovuta per il 1998; le altre entrate proprie dei comuni devono affluire presso i tesorieri. Dette contabilita' sono pertanto destinate ad estinguersi gradualmente per effetto dei prelievi che si rendera' necessario effettuare ogni volta che risulteranno esaurite le entrate proprie depositate presso i tesorieri. Tra tali entrate vanno peraltro ricomprese anche le disponibilita' temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie (titoli di Stato e obbligazioni a breve, medio e lungo termine, operazioni pronti contro termine, ecc.) ed escluse, invece, quelle espressamente indicate nell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 279/1997 (accantonamenti per fondi previdenza a capitalizzazione per quiescenza personale e valori mobiliari destinati a borse di studio). Per le ragioni sopra dette, l'estinzione delle contabilita' potra' comunque concretizzarsi solo in epoca successiva all'ultimo versamento ivi confluito a titolo di ICI per il 1998. 3) Priorita' di utilizzo delle disponibilita'. I pagamenti di spese correnti devono essere fronteggiati utilizzando, prima, le disponibilita' libere depositate presso il tesoriere, poi, quelle libere depositate presso la contabilita' speciale fruttifera (fintanto che esistera') e, infine, quelle libere depositate presso la contabilita' infruttifera. Lo stesso criterio di priorita' deve essere seguito nell'utilizzo delle somme vincolate per i pagamenti di spese vincolate. Peraltro, considerando che le somme vincolate vengono attualmente gestite tenendo distinte le varie categorie di entrate (ad esempio un pagamento relativo ad un'opera finanziata con un mutuo viene eseguito utilizzando le sole entrate provenienti dall'assunzione di mutui, ecc.), l'applicazione del nuovo criterio di utilizzo potra' subire un differimento temporale, rispetto alla data del 1 luglio 1998, in funzione dei tempi tecnici strettamente necessari ad apportare le conseguenti modifiche alle procedure in atto; tempi tecnici che non dovranno comunque slittare oltre la data del 1 ottobre 1998. Giova precisare che il nuovo criterio di utilizzo delle somme vincolate per pagamenti vincolati e' finalizzato a semplificare notevolmente la gestione dei fondi a specifica destinazione in quanto, eliminando l'attuale caratteristica di infungibilita' che e' stata attribuita alle somme appartenenti alle varie categorie di entrate vincolate (mutui, BOC, proventi concessori, ecc.), il controllo della gestione di detti fondi sara' piu' snello ed immediato. Sara' infatti sufficiente verificare che i pagamenti vincolati non superino complessivamente il totale della liquidita' vincolata. Per quanto attiene, invece, all'utilizzo delle entrate vincolate per il pagamento di spese correnti si fa presente che - ferma restando la facolta' di utilizzo prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 - e' opportuno che gli enti locali interessati utilizzino le somme vincolate depositate nei conti della Tesoreria statale secondo i criteri indicati nel paragrafo 2.4.1 della citata circolare n. 15/1998 del Ministero dell'interno, atteso che l'accertamento della liquidita' esistente da parte delle sezioni di tesoreria provinciale viene indistintamente effettuato su tutte le disponibilia', siano essere libere o vincolate. Si ritiene di precisare che, ai fini del rispetto dei criteri di priorita', le disponibilita' esistenti presso il tesoriere vanno calcolate assumendo a riferimento il giorno della valuta in cui le somme sono giuridicamente disponibili a favore del comune. Circa, infine, le disponibilita' rivenienti dai conti correnti postali (che costituiscono entrate proprie), si fa presente che, a modifica di quanto evidenziato nella circolare del Tesoro 10 febbraio 1990, n. 1976, dette disponibilita' dovranno essere riversate presso il tesoriere a cadenza quindicinale. 4) Ricostituzione di somme vincolate. Si precisa che, nel caso in cui dovessero essere state o saranno contemporaneamente utilizzate per il pagamento di spese correnti le entrate vincolate depositate sia presso il tesoriere che presso la contabilita' speciale della Tesoreria statale, dovranno essere prioritariamente ricostituite, con i primi introiti non vincolati, le entrate depositate nella contabilita' speciale. Quali introiti non vincolati devono essere considerati sia quelli acquisiti presso il tesoriere che quelli accreditati in contabilita' speciale. 5) Pignoramenti di somme. In considerazione del criterio di utilizzo prioritario delle entrate proprie di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 279/1997, i vincoli di indisponibilita' delle somme corrispondenti ai pignoramenti dovranno essere apposti dai tesorieri prioritariamente sui fondi depositati presso la Tesoreria statale. In caso di assegnazione delle somme a favore del soggetto pignorante il pagamento dovra' comunque essere disposto utilizzando prioritariamente, se e in quanto esistente, la liquidita' libera da vincoli di destinazione depositata presso il tesoriere e, contestualmente, dovra' essere rimosso il vincolo di indisponibilita' apposto sulla contabilita' speciale infruttifera. 6) Giacenze superiori al 20 per cento ma non sufficienti per fronteggiare pagamenti a scadenza fissa ovvero indifferibili. Con la richiamata circolare del Ministero dell'interno n. 15/1998 sono stati forniti chiarimenti, al paragrafo 2.4.3, relativamente ai casi in cui, pur sussistendo una giacenza presso la Tesoreria statale superiore al limite del 20 per cento, l'ente locale debba fronteggiare pagamenti d'importo superiore a detta giacenza. Per conseguire uniformita' e certezza operativa dei soggetti coinvolti e' stato altresi' allegato alla circolare uno schema di attestazione da presentare alla sezione di tesoreria provinciale competente da parte del tesoriere dell'ente locale. Lo schema di attestazione prevede, tra l'altro, che debba essere indicata la giacenza presente nella contabilita' speciale al fine di determinare l'importo che dovra' essere accreditato dalla sezione di tesoreria provinciale. In considerazione del nuovo sistema di tesoreria unica - che prevede che possano sussistere giacenze anche presso il tesoriere si rende necessario richiamare l'attenzione dei tesorieri dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti sulla necessita' che, dall'importo della giacenza di cui al punto 2 della suddetta attestazione tenga conto, oltre che delle disponibilita' accreditate sulla contabilita' speciale, anche delle disponibilita' giacenti presso il tesoriere. 7) Pagamenti a favore di enti intestatari di conti aperti presso la Tesoreria statale. I pagamenti che i comuni in questione devono effettuare a favore di altri Enti intestatari di conti aperti presso la Tesoreria statale possono essere effettuati oltre che con operazioni di trasferimento fondi (o di giro fondi se effettuate nell'ambito della stessa sezione di tesoreria provinciale) da un conto all'altro della Tesoreria statale, anche utilizzando le disponibilita' esistenti presso il tesoriere e, quindi, con mandati di pagamento estinguibili tramite accreditamento bancario a favore dell'ente creditore. 8) I chiarimenti contenuti nella presente circolare devono intendersi estesi dal 1 gennaio 1999 sulla base della normativa al momento vigente, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e meno di 5.000 abitanti, per i quali e' appunto previsto che il nuovo sistema di tesoreria unica entra in vigore alla suddetta data del 1 gennaio 1999. Naturalmente, non si deve tener conto delle precisazioni fornite in merito all'ICI in quanto le somme riscosse a tale titolo dovranno affluire, dal 1 gennaio 1999 e al pari delle altre entrate proprie comunali, presso i tesorieri e non piu' presso le contabilita' speciali. Si ritiene infine, di richiamare l'attenzione dei predetti comuni con popolazione compresa tra 1000 e meno di 5000 abitanti e dei rispettivi tesorieri sulla opportunita' di definire tempestivamente le modifiche procedurali necessarie per far si' che il criterio di priorita' previsto nel precedente punto 3 per il pagamento delle spese vincolate venga applicato almeno con decorrenza 1 gennaio 1999. p. Il Ministro: Giarda