LEGGE 16 giugno 1998, n. 193 

  Modifica  all'articolo 7  della  legge 10  febbraio  1992, n.  164,
recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini.
(GU n.144 del 23-6-1998)
 
 Vigente al: 8-7-1998  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
e' sostituito dal seguente:
  "  5. E'  consentito  successivamente  per i  mosti  e  per i  vini
ottenuti il passaggio sia dal livello di classificazione piu' elevato
a quelli inferiori (da DOCG a DOC  a IGT), sia da DOCG ad altra DOCG,
sia  da DOC  ad  altra DOC,  sia  da  una IGT  ad  altra, purche'  le
denominazioni  di origine  e  le indicazioni  geografiche si  trovino
nella  medesima  area  viticola  e  il  prodotto  abbia  i  requisiti
prescritti  per   la  denominazione  prescelta  e   quest'ultima  sia
territorialmente  piu' estesa  rispetto a  quella di  provenienza. La
riclassificazione puo'  essere effettuata  a cura del  detentore, nel
rispetto  della regolamentazione  dell'Unione  europea,  e deve,  per
ciascuna  partita,  essere  comunicata  all'ufficio  dell'Ispettorato
repressione  frodi  competente  per   territorio  e  alla  camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura  competente  prima
della relativa annotazione obbligatoria nei registri".
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 giugno 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick