LEGGE 16 giugno 1998, n. 193
Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini.(GU n.144 del 23-6-1998)
Vigente al: 8-7-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e' sostituito dal seguente: " 5. E' consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio sia dal livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT), sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purche' le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche si trovino nella medesima area viticola e il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente piu' estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione puo' essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 giugno 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick