Determinazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive a favore del C.O.N.I.(GU n.145 del 24-6-1998 - Suppl. Ordinario n. 111)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano; Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante "norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco"; Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, con cui, a norma dell'art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' stato approvato il regolamento concernente l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al C.O.N.I. sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo; Visto l'art. 3, comma 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, cosi' come sostituito dall'art. 24, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a norma del quale "con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse da destinarsi al C.O.N.I. al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale"; Visto l'art. 12, comma 1, del regolamento anzidetto in base al quale sull'introito lordo delle scommesse, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le quote di prelievo da destinarsi al C.O.N.I.; Ritenuto che la modulazione dei prelievi effettuata tenendo conto della propensione degli scommettitori ai diversi tipi di scommesse, risponde ad un criterio volto a garantire che l'ammontare dei prelievi stessi a favore del C.O.N.I. sia determinato in proporzione ed in relazione al crescere delle difficolta' del tipo di scommessa; Ritenuto che le quote anzidette garantiscono al C.O.N.I. l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, con particolare riferimento a quelli menzionati nel citato art. 3, comma 231, della legge n. 549 del 1995, e consentono il raggiungimento di un congruo livello di gettito erariale derivante dall'effettuazione delle scommesse, scoraggiando nel contempo il ricorso alle scommesse clandestine; Ravvisata la necessita' di determinare le quote sulle scommesse predette in modo tale da assicurare un sostanziale equilibrio con le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli di piu' frequente effettuazione; Considerato che occorre dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 12 del citato regolamento; Decreta: Art. 1. 1. Le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse di cui alle premesse a favore del Comitato olimpico nazionale italiano sono stabilite come segue: Quote di prelievo ------ Scommesse al totalizzatore: 1) su scommesse a 2 eventi ................................. 10% 2) su scommesse con oltre 2 eventi e fino a 3 eventi ....... 13% 3) su scommesse con oltre 3 eventi e fino a 7 eventi ....... 23% 4) su scommesse con oltre 7 eventi e fino a 9 eventi ....... 25% 5) su scommesse con oltre 9 eventi e fino a 14 eventi ...... 27% 6) su scommesse con oltre 14 eventi e fino a 39 eventi ..... 31% 7) su scommesse con oltre 39 eventi e fino a 1.716 eventi .. 35% 8) su scommesse con oltre 1.716 eventi e fino a 2.700 ...... 37% 9) su scommesse con oltre 2.700 eventi ..................... 40% Scommesse a quota fissa: la quota di prelievo a favore del C.O.N.I e' determinata, con riferimento a ciascuna ricevuta della scommessa, nella misura del 30% del prelievo fissato nella tabella per eventi di cui sopra, al netto dell'imposta. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 1998 Il Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1998 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 158