MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 giugno 1998 

Determinazione del calendario delle festivita' ebraiche.
(GU n.146 del 25-6-1998)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  la  legge  8  marzo  1989, n.  101,  recante  norme  per  la
regolazione  dei rapporti  tra lo  Stato e  l'Unione delle  Comunita'
ebraiche  italiane sulla  base dell'intesa  stipulata il  27 febbraio
1987;
  Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:
  1)  la  Repubblica italiana  riconosce  agli  ebrei il  diritto  di
osservare il riposo  sabbatico che va da mezz'ora  prima del tramonto
del sole del venerdi' ad un'ora dopo il tramonto del sabato;
  2) gli ebrei dipendenti dallo Stato,  da enti pubblici o da privati
o  che esercitano  attivita'  autonoma o  commerciale,  i militari  e
coloro  che siano  assegnati  al servizio  civile sostitutivo,  hanno
diritto  di fruire,  su  loro richiesta,  del  riposo sabbatico  come
riposo  settimanale.  Tale diritto  e'  esercitato  nel quadro  della
flessibilita' dell'organizzazione  del lavoro. In ogni  altro caso le
ore lavorative non  prestate il sabato sono recuperate  la domenica o
in  altri   giorni  lavorativi   senza  diritto  ad   alcun  compenso
straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei
servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;
  3)  nel  fissare  il  diario  di prove  di  concorso  le  autorita'
competenti  terranno  conto  dell'esigenza del  rispetto  del  riposo
sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorita' scolastiche
adotteranno in  ogni caso  opportuni accorgimenti onde  consentire ai
candidati  ebrei che  ne  facciano richiesta  di  sostenere in  altro
giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;
  4) si considerano giustificate le  assenze degli alunni ebrei dalla
scuola nel giorno  di sabato su richiesta dei  genitori o dell'alunno
se maggiorenne;
  Visto  il successivo  art. 5,  che elenca  le festivita'  religiose
ebraiche alle quali  si applicano le disposizioni  relative al riposo
sabbatico  e  prescrive che  entro  il  30  giugno  di ogni  anno  il
calendario delle  festivita' e'  comunicato dall'Unione  al Ministero
dell'interno,  che   ne  dispone  la  pubblicazione   nella  Gazzetta
Ufficiale;
  Vista la comunicazione dell'Unione;
                              Decreta:
  Il calendario  delle festivita' religiose ebraiche  e' determinato,
per il 1999, come segue:
   tutti i sabati;
   31 marzo - 1, 2, 7, 8 aprile: Pesach (Pasqua);
   21 e 22 maggio: Shavuoth (Pentecoste);
   22 luglio: digiuno del 9 di Av;
   11 e 12 settembre: Rosh Ha Shana' (Capodanno);
  19 e 20 settembre: vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
  25, 26 settembre, 2 ottobre: Succoth (Festa delle Capanne);
   3 ottobre: Simchat Tora' (Festa della legge).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 giugno 1998
                                              Il Ministro: Napolitano