FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

COMUNICATO

Avviso agli obbligazionisti
(GU n.148 del 27-6-1998)

  Dal 1 luglio 1998 sono  pagabili presso le banche sottoindicate, le
seguenti cedole d'interesse relative al semestre gennaiogiugno 1998:
  cedola  n. 18  del prestito  obbligazionario 1989/1999  indicizzato
nella misura del 3,60% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%;
  cedola  n.  15  del  prestito  obbligazionario  1990/2000  a  tasso
variabile  con premio  di rimborso  nella misura  del 3,15%  al lordo
dell'imposta sostitutiva del 12,50%.
  Istituto bancario San Paolo di  Torino S.p.a. - Banca nazionale del
lavoro S.p.a.  - Banco di Napoli  S.p.a. - Banco di  Sicilia S.p.a. -
Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito
italiano S.p.a. - Banca di Roma  S.p.a. (Gruppo Cassa di Risparmio di
Roma) -  Banca commerciale  italiana S.p.a. -  Cassa di  risparmio di
Calabria  e  Lucania S.p.a.  -  Banca  popolare  di Novara  S.r.l.  -
Istituto di credito delle casse  di risparmio italiane S.p.a. - Banca
nazionale  dell'Agricoltura   S.p.a.  -  Cassa  di   risparmio  delle
Provincie Lombarde S.p.a. - Rolo Banca S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a.
- Banca popolare di Sondrio S.r.l. - Credito artigiano S.p.a.
 Prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato.
   Si comunica inoltre che:
  a)  per le  obbligazioni di  istituti di  credito mobiliare  di cui
all'art. 4  punto A del regolamento  del prestito, il tasso  annuo di
rendimento, pari  alla media aritmetica semplice  dei rendimenti medi
effettivi lordi di aprile e maggio 1998 e' risultato pari a 5,62%;
  b) per i Bot semestrali, di  cui all'art. 4 punto B del regolamento
del  prestito,  il  tasso  annuo   di  rendimento,  pari  alla  media
aritmetica semplice dei rendimenti  lordi corrispondenti ai prezzi di
assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1998, e'
risultato pari a 4,76%;
  c)  la   media  aritmetica   risulta,  pertanto,  pari   a  5,1898%
equivalente al tasso semestrale del 2,5621%.
  In conseguenza, a  norma dell'art. 4 del  regolamento del prestito,
per  effetto dell'arrotondamento  per eccesso  allo 0,05%  o multiplo
piu'  vicino  e  della  maggiorazione dello  0,40%,  le  obbligazioni
frutteranno per  il semestre lugliodicembre 1998,  scadenza 1 gennaio
1999,  cedola  n.  19,  un  interesse lordo  del  2,95%  pari  ad  un
rendimento del 2,5813% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%.
  Prestito obbligazionario 1990/2000 a  tasso variabile con premio di
rimborso.
   Si comunica inoltre che:
  a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4 punto A del
regolamento del  prestito, il  tasso annuo  di rendimento,  pari alla
media  aritmetica semplice  dei rendimenti  effettivi annui  lordi di
aprile e maggio 1998 e' risultato pari a 4,9125%;
  b) per i Bot semestrali, di  cui all'art. 4 punto B del regolamento
del  prestito,  il  tasso  annuo   di  rendimento,  pari  alla  media
aritmetica semplice dei rendimenti  lordi corrispondenti ai prezzi di
assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1998, e'
risultato pari a 4,9188%;
  c)  la   media  aritmetica  risulta,  pertanto,   pari  a  4,91563%
equivalente al tasso semestrale del 2,4283%.
  In conseguenza, a  norma dell'art. 4 del  regolamento del prestito,
per  effetto  dell'arrotondamento  allo  0,05% piu'  vicino  e  della
maggiorazione  dello  0,25%,  le   obbligazioni  frutteranno  per  il
semestre lugliodicembre 1998, scadenza 1  gennaio 1999, cedola n. 16,
un interesse  lordo del  2,70% pari  ad un  rendimento del  2,363% al
netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%.
  N.B.: ai sensi dell'art. 2, comma  12 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato
sono  da  intendersi a  tutti  gli  effetti  debito dello  Stato;  la
Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  ne  effettua  la  gestione  in  nome,
nell'interesse e  per conto  del Ministero del  tesoro, ai  sensi del
decreto  del Ministero  del tesoro  n. 146206  del 21  marzo 1997.  I
rendimenti  dei  Bot   sono  calcolati  ai  sensi   dell'art.  2  del
decreto-legge  19 settembre  1986,  n. 556,  convertito  in legge  17
novembre 1986, n. 759.