MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1 giugno 1998 

  Sospensione della  riscossione del  carico tributario  dovuto dalla
ditta Ruoso Mario, in Porcia.
(GU n.149 del 29-6-1998)

                            IL DIRETTORE
             della direzione centrale per la riscossione
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista l'istanza  prodotta in data  4 marzo  1998,, con la  quale la
ditta Ruoso Mario,  con sede in Porcia, ha chiesto  ex art. 39, sesto
comma, la sospensione per dodici  mesi della riscossione di un carico
relativo  ad  imposte  dirette  afferente  l'anno  di  imposta  1982,
iscritto nei  ruoli posti  in riscossione  alle scadenze  di febbraio
1998  -  aprile 1998  per  il  residuo  importo di  L.  1.180.692.886
adducendo  di trovarsi,  allo stato  attuale, nell'impossibilita'  di
corrispondere il predetto importo;
  Visto il decreto direttoriale del 9 luglio, n. 1/5673/U.D.G, con il
quale il direttore  centrale per la riscossione e'  stato delegato ad
adottare  i provvedimenti  di sospensione  della riscossione  o degli
atti  esecutivi di  cui all'art.  39,  sesto comma,  del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Considerato  che  la  direzione  regionale  delle  entrate  per  il
Friuli-Venezia Giulia, tenuto anche  conto dell'avviso espresso dagli
organi all'uopo  interpellati, ha manifestato parere  favorevole alla
concessione della richiesta sospensione,  in quanto nella fattispecie
concreta   sussiste  la   necessita'  di   salvaguardare  i   livelli
occupazionali  e di  assicurare  e mantenere  il proseguimento  delle
attivita' produttive della menzionata societa';
  Considerato che  il pagamento immediato aggraverebbe  la situazione
economicofinanziaria  del  contribuente, con  ripercussioni  negative
anche sull'occupazione dei propri dipendenti;
  Ritenuto,  quindi, che  la richiesta  rientra nelle  previsioni del
sesto  comma dell'art.  39 del  citato decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 602/1973, che consentedi poter accordare la sospensione
dei  tributi  erariali  in   presenza  delle  particolari  condizioni
previste  dal  terzo comma  dell'art.  19  dello stesso  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 602/1973;
                              Decreta:
  La riscossione  del carico tributario di  lire 1.180.692.886 dovuto
dalla ditta Ruoso  Mario e' sospesa per un periodo  di dodici mesi, a
decorrere dalla data del presente decreto.
  La sezione  staccata di  Pordenone nel provvedimento  di esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli   interessi  dovuti  dalla  predetta
societa', ai  sensi dell'ultimo  comma dell'art.  39 del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  In via cautelare, il concessionario manterra' in vita gli eventuali
atti esecutivi  posti in essere  sui beni strumentali  ed immobiliari
dell'azienda istante.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di  idonea garanzia, anche fideiussoria,  che deve essere
richiesta, valutata ed accettata dalla sezione staccata di Pordenone,
per la quotaparte di credito  non tutelato dagli atti esecutivi posti
in  essere,  dall'agente  di  riscossione, sui  beni  strumentali  ed
immobiliari dell'azienda istante; tale  garanzia, intestata in favore
della predetta  sezione staccata, va  prestata nel termine  che sara'
fissato dalla stessa.
  La sospensione de  qua sara' revocata, con  successivo decreto, ove
vengano a cessare i presupposti in  base ai quali e' stata concessa o
sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
  Nel caso  in cui  l'azienda non  provveda al  pagamento dell'intero
debito nei  quindici giorni successivi  alla scadenza del  termine di
sospensione, ovvero  intervenga decreto di revoca,  il concessionario
riprendera'  immediatamente  la  riscossione dei  carichi  sospesi  e
l'eventuale quotaparte  di debito  garantito da  polizza fideiussoria
verra' incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 giugno 1998
                                        Il direttore centrale: Befera