N. 460 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 1998
N. 460 Ordinanza emessa il 22 aprile 1998 dal pretore di Mondovi' nel procedimento di inchiesta su infortunio del lavoro occorso a Bailo Virginio Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni aventi come conseguenza la morte o l'invalidita' al lavoro del prestatore d'opera, per piu' di trenta giorni - Inchiesta del pretore - Facolta' di quest'ultimo di interrogare tutte le persone utili a chiarire circostanze e le cause dell'infortunio - Assistenza di un difensore e facolta' di non rispondere per colui che abbia gia' assunto o potrebbe assumere la qualita' di indagato - Mancata previsione - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di eguaglianza - Incidenza sul diritto di difesa. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 57, terzo comma). (Cost., artt. 2, 3 e 24).(GU n.26 del 1-7-1998 )
IL PRETORE Vista l'eccezione di cui sopra in ordine alla legittimita' costituzionale dell'art. 57, quarto comma del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'assistenza di un difensore e la facolta' di non rispondere all'interrogatorio per la persona informata sull'infortunio sul lavoro, che ha gia' assunto o potrebbe assumere la qualita' di indagato in relazione all'evento; Rilevato che effettivamente a norma dell'art. 57 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nell'espletamento della c.d. inchiesta per infortunio sul lavoro, nell'esame delle parti comparse fra le quali il datore di lavoro, questi potrebbe assumere in ordine all'evento lesivo in danno del lavoratore, la veste di persona sottoposta ad indagini in sede penale, per modo che, se detto datore di lavoro, dovesse rendere, come e' tenuto, dichiarazioni sui fatti e sulle modalita' dell'evento si vedrebbe privato del diritto di difesa quali quello di essere assistito dal difensore, e privato altresi' della facolta' di non rispondere ai sensi dell'art. 64, terzo comma, c.p. considerato quindi, che vi e' palese contrasto tra procedimento di cui al richiamato art. 57 del t.u. 30 giugno 1965, n. 1124 e la garanzia dei diritti di difesa.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale sull'art. 57, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione; Ordina che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento di inchiesta su infortunio sul lavoro; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone infine che la stessa ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Mondovi', addi' 22 aprile 1998 Il pretore dirigente: Bausone 98C0705