N. 460 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 1998

                                N. 460
 Ordinanza emessa il 22  aprile  1998  dal  pretore  di  Mondovi'  nel
 procedimento  di  inchiesta  su infortunio del lavoro occorso a Bailo
 Virginio
 Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni aventi come
    conseguenza la morte o  l'invalidita'  al  lavoro  del  prestatore
    d'opera,  per  piu'  di  trenta  giorni  - Inchiesta del pretore -
    Facolta' di quest'ultimo di interrogare tutte le persone  utili  a
    chiarire circostanze e le cause dell'infortunio - Assistenza di un
    difensore  e  facolta'  di non rispondere per colui che abbia gia'
    assunto o potrebbe assumere la  qualita'  di  indagato  -  Mancata
    previsione   -   Lesione   dei  diritti  inviolabili  dell'uomo  -
    Violazione del principio di eguaglianza - Incidenza sul diritto di
    difesa.
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 57, terzo comma).
 (Cost., artt. 2, 3 e 24).
(GU n.26 del 1-7-1998 )
                              IL PRETORE
   Vista  l'eccezione  di  cui  sopra  in  ordine  alla   legittimita'
 costituzionale  dell'art. 57, quarto comma del d.P.R. 30 giugno 1965,
 n. 1124, in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della  Costituzione  nella
 parte  in  cui non prevede l'assistenza di un difensore e la facolta'
 di  non  rispondere  all'interrogatorio  per  la  persona   informata
 sull'infortunio  sul  lavoro, che ha gia' assunto o potrebbe assumere
 la qualita' di indagato in relazione all'evento;
   Rilevato che effettivamente a norma  dell'art.  57  del  d.P.R.  30
 giugno  1965,  n.  1124,  nell'espletamento  della c.d. inchiesta per
 infortunio sul lavoro, nell'esame delle parti comparse fra  le  quali
 il  datore  di  lavoro, questi potrebbe assumere in ordine all'evento
 lesivo in danno del lavoratore, la veste  di  persona  sottoposta  ad
 indagini  in  sede  penale,  per modo che, se detto datore di lavoro,
 dovesse rendere, come e' tenuto,  dichiarazioni  sui  fatti  e  sulle
 modalita' dell'evento si vedrebbe privato del diritto di difesa quali
 quello  di  essere  assistito dal difensore, e privato altresi' della
 facolta' di non rispondere ai sensi dell'art. 64, terzo  comma,  c.p.
 considerato    quindi, che vi e' palese contrasto tra procedimento di
 cui al richiamato art. 57 del t.u. 30  giugno  1965,  n.  1124  e  la
 garanzia dei diritti di difesa.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  non  manifestamente infondata l'eccezione di legittimita'
 costituzionale sull'art. 57, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno  1965,
 n. 1124, in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione;
   Ordina  che  a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla
 Corte costituzionale;
   Sospende il procedimento di inchiesta su infortunio sul lavoro;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 comunicata  alle  parti,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
   Dispone infine che la stessa ordinanza sia comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
     Mondovi', addi' 22 aprile 1998
                     Il pretore dirigente: Bausone
 98C0705