N. 467 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 1998

                                N. 467
 Ordinanza emessa il 20 febbraio 1998  dal  pretore  di  Roma  sezione
 distaccata  di  Tivoli  nel  procedimento  penale  a  carico di Conti
 Orientalina
 Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone  assoggettate
    a   vincolo   paesaggistico   senza   autorizzazione  -  Lamentata
    individuazione delle  aree  protette  in  via  legislativa  e  per
    categorie  anziche' con provvedimenti amministrativi e nelle forme
    del  "giusto  procedimento"  -  Asserita  indeterminatezza   della
    condotta vietata nonche' della sanzione da applicare - Lesione del
    principio  di  legalita'  della  pena  -  Incidenza sul diritto di
    proprieta'.
 (Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies (recte: d.-l.  27  giugno
    1985,  n.  314,  art.  1-sexies, convertito, con modificazioni, in
    legge 8 agosto 1985, n. 431).
 (Cost., artt. 9, 25, secondo comma, 27 e 42).
(GU n.26 del 1-7-1998 )
                              IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza, visti gli  atti  del  procedimento
 penale  contro Conti Orientalina imputata per i reati di cui: a) art.
 20, lett. c), legge n. 47/1985; b)  artt.  1  e  1-sexies,  legge  n.
 431/1985;  c)  artt. 1, 2, 4, 13, 14, legge n. 1086/1971; d) artt. 1,
 3, 17, 18, 20, legge n. 64/1974, 81 cpv. c.p.
   Il giudice remittente e' chiamato ad applicare, tra l'altro  l'art.
 1-sexies   legge   n.   431/1985  in  merito  al  quale  si  sospetta
 l'incostituzionalita' come da motivazione che di seguito si  esprime.
 Tanto   premesso   in   punto   di   rilevanza  sulla  non  manifesta
 infondatezza,
                             O s s e r v a
   La norma incriminatrice di cui all'art. 1-sexies, legge n. 431/1985
 richiamato rimanda ad aree  considerate  protette,  desumibili  dalla
 espressa elencazione normativa di cui all'art. 1.
   L'individuazione  dei  beni oggetto di tutela per categorie - quale
 presupposto   normativo,   che   attraverso   il   meccanismo   della
 incorporazione concorre ad identificare la fattispecie incriminatrice
 -  confligge,  gia'  di  per  se',  con  i  parametri  costituzionali
 contenuti negli artt.   42 e 97 della  Costituzione.  In  effetti  la
 proclamazione di principio secondo cui la proprieta' e' inviolabile -
 salvo  le limitazioni nei modi e forme previsti dalla legge - postula
 che, se e' vero che esistono beni con naturale attitudine al vincolo,
 con conseguenti limitazioni al diritto di disposizione  e  godimento,
 cio'  non  di meno la loro individuazione deve avvenire attraverso le
 forme del giusto procedimento, la cui rilevanza  e  necessarieta'  si
 desume   dal   generale  canone  del  buon  andamento  amministrativo
 codificato all'art. 97 della Costituzione.  Cio' al duplice  fine  di
 rendere conoscibile, attraverso procedure di esternazioni ad evidenza
 pubblica,  le  ragioni  che  connotano  il  particolare  pregio di un
 determinato bene e di consentire  parallelamente ai privati di  poter
 introdurre  nel procedimento medesimo le loro osservazioni e istanze.
 Cio' e'  evidentemente precluso qualora il vincolo risulti introdotto
 per via legislativa anziche' provvedimentale.
   Ulteriore negativo riflesso di tale situazione  e'  la  sostanziale
 perdita  di  concretezza  della  stessa  ratio  punitiva sottesa alle
 speciali  norme  incriminatrici  introdotte  proprio  per  assicurare
 protezione  accentuata a beni e valori di particolare considerazione.
 Conseguentemente le stesse norme incriminatrici  solo  apparentemente
 risultano  rispettose  del  principio  di  tipicita' inteso nella sua
 stretta correlazione con l'interesse o bene da salvaguardare che,  in
 tali  eventualita',  giova  ribadirlo,  solo in termini assiomatici e
 senza alcun riscontro di concretezza, se non in via di vera e propria
 astrazione, risulta sussistente.
   In questa ottica,  in  cui  la  tutela  del  valore  ambientale  e'
 affidata  piuttosto  a  illusioni  repressive che non a concreti atti
 della pubblica autorita' di  individuazione  del  bene  da  tutelare,
 viene  ad essere inciso lo stesso principio di ragionevolezza, atteso
 che si introduce un regime particolarmente  afflittivo  senza  alcuna
 certezza  che  lo  stesso  sia  in rapporto di sintonia con interessi
 effettivamente sussistenti.    Di  tale  disarmonia  del  sistema  e'
 espressione  la norma richiamata nella rubrica del presente processo,
 come puo' evincersi dalla irragionevole e non giustificabile maggiore
 afflittivita' della predetta norma incriminatrice,  che  presenta  un
 carattere  prevalentemente  formale,  quale  risposta punitiva per la
 mancata acquisizione del titolo autorizzatorio da  parte  degli  enti
 preposti  alla  tutela  del  vincolo, rispetto alla previsione di cui
 all'art. 734 c.p., che considera  la  deturpazione  di  fatto  ed  in
 concreto del bene ambientale, con evidente maggior spregio del valore
 paesaggistico ed ambientale.
   Ne'  puo'  pretermettersi la sospetta incostituzionalita' dell'art.
 1-sexies, legge n. 431/1985, in se'  considerato,  in  raffronto  con
 l'art.  25,  secondo  comma,  della  Costituzione  per violazione del
 principio di legalita' essendo inderminata la pena da  applicare.  Al
 riguardo  non  appaiono  persuasive le precisazioni giurisprudenziali
 che individuano in quella riportata dall'art. 20, lett. c), legge  n.
 47/1985,  fondando  sull'argomento  che soltanto l'art. 20, lett. c),
 richiamato si riferisce a zone vincolate.
   Tale argomentazione non incide affatto sulla problematica di  fondo
 concernente la mancanza, nel testo della norma incriminatrice, di una
 specifica  sanzione  tra  quelle gradatamente riportate nell'art.  20
 richiamato e, da qui, la  palese  indeterminatezza  della  previsione
 sanzionatoria.  A  tacere del rinvio, qualora volesse condividersi la
 richiamata  impostazione   giurisprudenziale,   alla   gia'   cennata
 problematica   insistente   sulla   irragionevole  concentrazione  di
 previsioni  sanzionatorie  distinte  per  un  medesimo  fatto   e   a
 salvaguardia dello stesso interesse.
   Neppure  puo' dirsi rispettato, sempre nel caso dell'art. 1-sexies,
 l'obbligo di specificazione  della  condotta  incriminata,  che,  nel
 testo  della  norma  in  discorso,  viene  individuata  con  generico
 riferimento alla violazione delle disposizioni della stessa legge  n.
 431/1985.   Come autorevolmente osservato in dottrina, infatti non e'
 sempre chiara l'individuazione della  condotta  vietata,  in  quanto,
 esaminando le disposizioni degli artt. 1, 1-quinquies, solo in alcuni
 casi  si  possono  identificare norme a contenuto precettivo. Come si
 puo' notare, infatti, nella legge n. 431/1985  non  e'  compresa  una
 specifica  disposizione  che  pone l'obbligo della autorizzazione per
 ogni opera realizzata in zona vincolata in base alla stessa legge  o,
 comunque,  soggetta  a  vincolo  paesaggistico,  e non sembra che una
 soluzione interpretativa assai disinvolta, che si fondi sul  richiamo
 ad  un  presupposto logico della disciplina in questione, vale a dire
 l'obbligo della  autorizzazione  di  cui  alla  legge  n.  1497/1939,
 sarebbe  del  tutto  corretta  dal  punto  di  vista  del gia' citato
 principio di legalita' di rango costituzionale.
   In altre parole, se si interpretasse rigorosamente la  disposizione
 in  parola,  l'art.  1-sexies  non  sarebbe  applicabile  in  caso di
 realizzazione di opere in zone  vincolate  senza  autorizzazione  per
 mancanza   dell'estremo   delle  condotte  vietate,  stante  la  gia'
 ricordata carenza  di  norme,  nel  corpo  della  legge  medesima,  a
 contenuto precettivo.
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  del  suddetto  art.  1-sexies  legge n.
 431/1985 con riferimento ai  parametri  costituzionali  di  cui  agli
 artt. 9, 25, secondo comma, 27, 42 della Costituzione;
   Sospende il processo in corso;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     In Tivoli, addi' 20 febbraio 1998
                           Il pretore: Croce
 98C0712