N. 214 SENTENZA 1 - 19 giugno 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente (Tutela dell') - Regione Emilia-Romagna - Agenzie  regionali
 per  la  protezione  dell'ambiente  -  Competenze  -  Attribuzione  -
 Personale  dei  presidi  multizonali   di   prevenzione   -   Mancata
 considerazione  del nesso tra profili professionali e contenuti delle
 funzioni - Discrezionalita' legislativa esercitata in  modo  conforme
 al  principio  del  buon  andamento dell'amministrazione con rispetto
 della professionalita' degli  addetti  alle  strutture  tecniche  non
 contraddetto dal loro trasferimento - Non fondatezza.
 
 (D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, art. 3, comma 1, convertito in legge,
 con  modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61; legge regione
 Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44, art. 25, comma 1).
 
 (Cost., artt. 3, 35 e 96).
 
(GU n.26 del 1-7-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  avv. Massimo VARI,  dott. Cesare RUPERTO,    dott.
 Riccardo CHIEPPA,  prof. Valerio ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
 Fernanda  CONTRI,    prof.  Guido NEPPI MODONA,   prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI,  prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  03,  comma  1,
 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla
 riorganizzazione  dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
 nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito dalla legge 21
 gennaio 1994, n. 61, e dell'art. 25, comma 1, della  legge  regionale
 dell'Emilia-Romagna  19  aprile  1995,  n.  44  (Riorganizzazione dei
 controlli ambientali e  istituzione  dell'Agenzia  regionale  per  la
 prevenzione  e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna), promosso con
 ordinanza emessa l'11 febbraio 1997 dal T.A.R. per  l'Emilia-Romagna,
 sezione  staccata di Parma, iscritta al n. 461 del registro ordinanze
 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  30,
 prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  costituzione  di  Allevato  Francesco  ed altra,
 nonche' l'atto di intervento della regione Emilia-Romagna;
   Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il  giudice  relatore
 Valerio Onida;
   Udito l'avvocato Franco G. Scoca per Allevato Francesco ed altra.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -   Il tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna,
 sezione di Parma, con ordinanza emessa l'11 febbraio 1997,  pervenuta
 a  questa  Corte  il  17  giugno  1997,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.  3,  35  e  97
 della  Costituzione,  dell'art.  03,  comma  1,  del  decreto-legge 4
 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni  urgenti  sulla  riorganizzazione
 dei  controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la
 protezione dell'ambiente), convertito in  legge,  con  modificazioni,
 dalla  legge  21  gennaio 1994, n. 61, nonche' dell'art. 25, comma 1,
 della legge regionale  dell'Emilia-Romagna  19  aprile  1995,  n.  44
 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
 regionale    per    la    prevenzione   e   l'ambiente   -   ARPA   -
 dell'EmiliaRomagna).  La prima disposizione stabilisce che le regioni
 istituiscono le agenzie regionali per  la  protezione  dell'ambiente,
 "attribuendo  ad  esse  o  alle  loro  articolazioni  territoriali le
 funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le  attrezzature  e
 la  dotazione  finanziaria  dei  presidiÿ multizonali di prevenzione,
 nonche' il personale, l'attrezzatura e la dotazione  finanziaria  dei
 servizi  delle  unita' sanitarie locali adibiti alle attivita' di cui
 all'art.  01",  cioe'  alle  attivita'  tecnico-scientifiche  per  la
 protezione  dell'ambiente  demandate  all'agenzia  nazionale  e  alle
 agenzie regionali di nuova  istituzione.  La  disposizione  impugnata
 della legge regionale n. 44 del 1995 stabilisce a sua volta che "sono
 assegnate   all'ARPA,   fin  dalla  sua  costituzione,  le  dotazioni
 organiche in essere alla data del 1 gennaio 1994 dei settori chimici,
 fisici   e   biotossicologici   dei   PMP   (presidi  multizonali  di
 prevenzione), indicate nell'allegato 2", nel  quale  si  elencano  le
 dotazioni  organiche dei PMP al 1 gennaio 1994, da ripartire tra ARPA
 e aziende USL.  Il tribunale remittente premette che i  provvedimenti
 impugnati,   di   assegnazione   e   trasferimento   del   ricorrente
 dall'Azienda  USL  presso  cui  prestava  servizio,  in  qualita'  di
 dirigente  sanitario  di  laboratorio  di  analisi chimico-cliniche e
 microbiologia, all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente,
 appaiono conformi all'art. 25 della legge regionale n. 44  del  1995,
 che  prevede l'assegnazione all'ARPA delle intere dotazioni organiche
 del settore biotossicologico dei soppressi  presidiÿ  multizonali  di
 prevenzione,   senza  possibilita'  di  alcuna  valutazione  in  sede
 amministrativa delle funzioni gia' svolte dal relativo  personale,  e
 senza  che  si  possano  trarre  indicazioni diverse dall'art. 03 del
 decreto-legge n. 496 del 1993 (introdotto dalla legge di  conversione
 n.  61  del  1994),  che pure prevede una indiscriminata attribuzione
 alle  agenzie  regionali  del  personale  dei  PMP.  Proprio   questa
 conclusione  induce  il  giudice  a  quo  a sollevare sia, d'ufficio,
 questione  di  legittimita'  costituzionale  di  detto  art.  03  del
 decreto-legge  n. 496 del 1993, sia, in accoglimento dell'istanza del
 ricorrente (ma senza riferimento al parametro  dell'art.  117  Cost.,
 invocato  invece  dal  ricorrente),  analoga  questione relativamente
 all'art. 25 della legge regionale n. 44  del  1995.    Il  remittente
 ricorda  che con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, furono attribuite
 alle USL funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica nonche'  di
 salvaguardia  dell'igiene  dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, e fu
 prevista la istituzione dei presidiÿ multizonali di prevenzione;  che
 in   relazione  a  cio'  la  legislazione  dell'Emilia-Romagna  aveva
 previsto una articolazione operativa dei predetti presidiÿ in quattro
 settori di attivita', fra i quali  quello  biotossicologico  svolgeva
 attivita'   a   prevalente   carattere   igienico-sanitario,  e  solo
 marginalmente a carattere ambientale; che l'art. 7 del d.lgs. n.  502
 del 1992 ha previsto la istituzione dei dipartimenti  di  prevenzione
 delle  USL,  ai  quali attribuisce le funzioni in materia di igiene e
 sanita' pubblica, prevenzione e sicurezza degli ambienti  di  lavoro,
 igiene degli alimenti, sanita' animale; che, a seguito del referendum
 svoltosi  nel  giugno  1993,  sono state abrogate le disposizioni che
 affidavano  alle  USL  i  controlli  ambientali,  dopo  di   che   il
 legislatore  nazionale,  con  il  decretolegge  n.  496  del 1993, ha
 affidato questa materia alla Agenzia nazionale e a  quelle  regionali
 per  la  protezione dell'ambiente, restando ferme le competenze delle
 USL in materia di igiene e sanita' pubblica, igiene  degli  alimenti,
 prevenzione  e  sicurezza  dei  luoghi di lavoro, servizi veterinari.
 Secondo il giudice a quo, l'art. 03 del decreto-legge n. 496 del 1993
 sarebbe incorso in una contraddizione, disponendo l'attribuzione alle
 agenzie  regionali  del  personale  dei  presidi  multizonali,  senza
 distinguere  fra  addetti  alle  attivita'  trasferite  e  addetti ad
 attivita'  rimaste  di  competenza  delle  USL,  e  precisamente  dei
 dipartimenti  di  prevenzione  costituiti presso queste ultime. Nella
 stessa contraddizione sarebbe incorso l'art. 25 della legge regionale
 n. 44 del 1995, che,  nonostante  il  riparto  delle  competenze  fra
 Agenzia   regionale   e  dipartimenti  di  prevenzione,  ha  disposto
 l'assegnazione  all'ARPA  di   tutto   il   personale   del   settore
 biotossicologico  dei presidi multizonali.  Il remittente denuncia la
 "mancanza   di   simmetria   tra  funzioni  e  personale  oggetto  di
 trasferimento", che non sembrerebbe "rispondere a criteri di logica e
 razionalita'".  Infatti  si  avrebbe  una  identica  disciplina   per
 situazioni  di  servizio  del  tutto  differenziate quanto a funzioni
 esercitate  e  a  correlati  profili  professionali;  una   parallela
 mancanza  di  considerazione  della  inscindibilita'  del  nesso  fra
 profili professionali  e  contenuti  delle  funzioni  da  attribuire,
 tenuto  conto  che  la valorizzazione delle professionalita' risponde
 sia ad esigenze di buon andamento degli uffici  che  ad  esigenze  di
 tutela  del  lavoro; una immotivata sottrazione al Servizio sanitario
 nazionale di  dotazioni  di  personale  adibito  a  compiti  ad  esso
 spettanti,  sottrazione  non  coerente  con  il  principio  di  buona
 organizzazione   degli   uffici.   Tali   aspetti   di    illogicita'
 integrerebbero  i  profili di violazione degli artt. 3, 35 e 97 della
 Costituzione.
   2. - Si sono costituiti,  con  unico  atto,  il  ricorrente  e  una
 associazione  intervenuta  ad  adiuvandum  nel  giudizio  principale,
 chiedendo l'accoglimento della  proposta  questione  di  legittimita'
 costituzionale.
   Le  parti  ricordano che il personale, gia' appartenente al reparto
 medico  dei  laboratori  provinciali  di  igiene  e  profilassi,  poi
 confluito  nei  presidiÿ  multizonali  di  prevenzione  delle  USL, e
 denominato settore biotossicologico, ha sempre svolto prevalentemente
 attivita' igienico-sanitaria e solo marginalmente attivita'  di  tipo
 ambientale;  e condividono le censure mosse dal tribunale remittente,
 sostenendo che la legge  nazionale,  se  ha  inteso  trasferire  alle
 agenzie   regionali   tutto   il  personale  dei  soppressi  presidiÿ
 multizonali,  incorre  in  illogicita'  e  introduce   una   ingiusta
 disparita'  di  trattamento,  poiche'  il  personale,  in particolare
 quello medico con competenze in igiene e sanita'  pubblica,  che  non
 svolgeva  in  modo  prevalente  attivita'  di  carattere  ambientale,
 avrebbe dovuto rimanere presso i dipartimenti  di  prevenzione  delle
 USL.   A   loro   volta   sarebbero   illogiche,  contraddittorie,  e
 produrrebbero una disparita' di trattamento,  le  norme  della  legge
 regionale  che  hanno assegnato all'ARPA, fin dalla sua costituzione,
 le dotazioni organiche e il personale  del  settore  biotossicologico
 dei  presidii  multizonali,  pur  essendo le competenze in materia di
 igiene  e  sanita'  pubblica  rimaste  in  capo  ai  dipartimenti  di
 prevenzione delle USL.  Le parti richiamano poi la disciplina dettata
 dalla  legge della regione Toscana 18 aprile 1995, n. 66, che avrebbe
 fatto ricorso  ad  una  soluzione  di  compromesso  per  superare  la
 contraddittorieta'  della  legge  statale,  in particolare prevedendo
 l'assegnazione all'agenzia regionale del solo 50% del  personale  del
 settore  biotossicologico  dei presidii multizonali, il trasferimento
 di altro personale  delle  USL  solo  quando  avesse  svolto  in  via
 esclusiva  o  prevalente  compiti  rientranti  nelle competenze della
 nuova agenzia, e, per altro personale, la dipendenza solo  funzionale
 dall'agenzia   limitatamente   allo   svolgimento   dei  compiti  che
 comportano integrazioni operative  con  il  dipartimento  provinciale
 dell'agenzia medesima.
   3.  -  Non  vi  e'  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri.  Ha invece spiegato intervento il presidente  della  Giunta
 regionale   dell'Emilia-Romagna,   chiedendo  che  la  questione  sia
 dichiarata infondata.  Nelle deduzioni presentate con separato  atto,
 l'interveniente  sostiene  anzitutto  che  il  giudice  a quo avrebbe
 erroneamente interpretato l'art. 25, comma 1, della  legge  regionale
 n.  44  del  1995  ritenendo  che  con esso sarebbe stata disposta la
 indiscriminata assegnazione all'agenzia di  tutto  il  personale  del
 settore  biotossicologico.  Ad  avviso  del presidente della regione,
 mentre l'art. 13  della  legge  regionale  prevede  in  via  generale
 l'assegnazione  e  il successivo trasferimento all'ARPA del personale
 dei presidii multizonali di prevenzione adibito alle attivita'  e  ai
 compiti  assegnati all'ARPA stessa, dunque ripartendo il personale in
 relazione  alle  esigenze  organizzative,  cosi'   come   viste   dal
 legislatore regionale, l'art.  25 disporrebbe solo in via transitoria
 l'assegnazione  all'ARPA  di  una parte delle dotazioni organiche dei
 presidii multizonali, ripartite dunque fra USL e agenzia in  coerenza
 con  l'assegnazione  a  quest'ultima  di una parte delle funzioni dei
 presidii, e non gia' l'assegnazione in  via  permanente  all'ARPA  di
 tutto  il  personale del settore biotossicologico.  In secondo luogo,
 l'interveniente sostiene  che,  anche  se  la  questione  stesse  nei
 termini  prospettati  dal  giudice  a  quo,  essa  sarebbe ugualmente
 infondata: dovendosi modificare l'assetto organizzativo  preesistente
 al  referendum  del  1993  -  nel quale, mentre in ogni USL vi era un
 settore competente per la materia dell'igiene e salute pubblica, solo
 presso alcune USL vi erano i  presidii  multizonali  di  prevenzione,
 svolgenti  compiti  non  per  la  singola  USL, ma per una vasta area
 subregionale - il legislatore statale e regionale ben poteva fare  la
 scelta   di  impiegare,  per  la  costituzione  del  nuovo  organismo
 competente  in  materia  ambientale,  le  componenti  ritenute   piu'
 opportune,  o  anche  le  intere dotazioni, dei preesistenti presidii
 multizonali. Ne' si e' attribuito  all'agenzia  personale  dotato  di
 competenze estranee ed inutilizzabili per l'agenzia medesima: onde la
 censura  di violazione dell'art. 97 della Costituzione si rivelerebbe
 in sostanza una petizione di principio.
   Si tratterebbe di una scelta discrezionale,  non  irrazionale,  del
 legislatore  in ordine alla preferibile utilizzazione delle risorse a
 disposizione della pubblica amministrazione.   Essendo  infondato  il
 profilo   relativo   all'art.  97  della  Costituzione,  risulterebbe
 estraneo alla questione il riferimento all'art. 3; e quanto  all'art.
 35, la censura sarebbe priva di fondamento, in quanto la riconduzione
 delle   risorse  proprie  delle  specialita'  biotossicologiche  agli
 strumenti di tutela dell'ambiente non mortificherebbe in  alcun  modo
 la   professionalita'   degli  operatori,  indirizzata  anzi  ad  una
 finalita' di tutela sociale particolarmente essenziale ed elevata.
                         Considerato in diritto
   1. -  La questione sollevata, sostanzialmente unica, investe sia la
 norma statale contenuta nell'art. 03, comma 1,  del  decreto-legge  4
 dicembre  1993,  n.  496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
 dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per  la
 protezione  dell'ambiente),  come  convertito  dalla legge 21 gennaio
 1994, n. 61, sia la norma contenuta  nell'art.  25,  comma  1,  della
 legge   regionale   dell'Emilia-Romagna   19   aprile   1995,  n.  44
 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
 regionale   per   la   prevenzione   e   l'ambiente    -    ARPA    -
 dell'Emilia-Romagna): la prima, in quanto prevede l'attribuzione, con
 legge   regionale,   alle   agenzie   regionali   per  la  protezione
 dell'ambiente  del personale dei presidii multizonali di prevenzione,
 gia' istituiti ai sensi dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n.
 833; la seconda, in quanto dispone l'assegnazione  all'Agenzia  della
 regione  Emilia-Romagna,  fin dalla sua costituzione, delle dotazioni
 organiche, in essere al 1 gennaio 1994, del settore  biotossicologico
 dei presidii multizonali di prevenzione.
   Entrambe  le  disposizioni  sarebbero  viziate  per la "mancanza di
 simmetria" tra  funzioni  trasferite  all'Agenzia  regionale  per  la
 prevenzione  e l'ambiente e personale attribuito alla stessa, essendo
 stato  trasferito  il   personale   dei   presidii   multizonali   di
 prevenzione,   in  particolare  del  settore  biotossicologico  degli
 stessi, senza distinguere fra addetti  alle  attivita'  trasferite  e
 addetti in prevalenza ad attivita' rimaste di competenza del Servizio
 sanitario  nazionale,  e precisamente dei dipartimenti di prevenzione
 delle USL, istituiti a norma dell'art.   7, del  d.lgs.  n.  502  del
 1992.  Con  cio' risulterebbero violati l'art.  3 della Costituzione,
 per  il   trattamento   con   identica   disciplina   di   situazioni
 differenziate  quanto  a  funzioni  esercitate;  l'art.    35, per la
 mancata  considerazione  del  nesso  fra  profili   professionali   e
 contenuti delle funzioni; l'art. 97, per la immotivata sottrazione al
 Servizio  sanitario  nazionale  di personale adibito a compiti propri
 del servizio medesimo.
   2. - La questione e' infondata.
   La  legge  istitutiva  del  Servizio  sanitario   nazionale   aveva
 concentrato   nelle  strutture  di  detto  servizio  le  funzioni  di
 prevenzione, comprese quelle rivolte all'obiettivo della promozione e
 della salvaguardia  "della  salubrita'  e  dell'igiene  dell'ambiente
 naturale  di  vita  e  di  lavoro"  (art.  2,  primo  comma,  n.  5),
 consistenti nella identificazione ed eliminazione "delle cause  degli
 inquinamenti  dell'atmosfera,  delle  acque  e  del  suolo"  (art. 2,
 secondo comma, lettera h).  In  questo  quadro,  aveva  previsto  fra
 l'altro  la  istituzione  presso  talune USL, individuate dalla legge
 regionale, di "presidii e servizi multizonali per il controllo  e  la
 tutela  dell'igiene  ambientale  e per la prevenzione degli infortuni
 sul lavoro e delle malattie professionali" (art.   22,  primo  comma,
 lettera  a); e il trasferimento al patrimonio dei comuni, con vincolo
 di destinazione alle unita'  sanitarie  locali,  dei  beni  mobili  e
 immobili  e delle attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi,
 gia' appartenenti alle province (art. 66, primo  comma,  lettera  a),
 nonche'  il passaggio nei ruoli nominativi del Servizio sanitario del
 relativo personale (art. 68, primo comma).
   In   coerenza   con   tali   disposizioni,   la   legge   regionale
 dell'Emilia-Romagna   7  settembre  1981,  n.  33,  nel  disciplinare
 l'articolazione dei presidii multizonali di  prevenzione  in  quattro
 settori,  aveva  previsto  che  il settore biotossicologico svolgesse
 "specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio dell'attivita'
 di prevenzione e di controllo"  relativa,  fra  l'altro,  "all'igiene
 ambientale  con  particolare  riferimento all'analisi microbiologica"
 (art. 4, quinto comma).
   A seguito dell'esito abrogativo del referendum  indetto con  d.P.R.
 25  febbraio 1993, e tendente precisamente a sottrarre alle strutture
 del Servizio sanitario nazionale le funzioni di controllo ambientale,
 risultarono soppresse le parti  della  legge  n.  833  del  1978  che
 riferivano  al  servizio  sanitario  i  compiti di tutela dell'igiene
 ambientale   e   di  accertamento  ed  eliminazione  dei  fattori  di
 deterioramento degli "ambienti di vita", nonche', specificamente,  la
 disposizione  che  includeva  fra  i beni e le attrezzature destinati
 alle  USL  quelli  degli  ex  laboratori  provinciali  di  igiene   e
 profilassi  (cfr. art.  1, comma 1, del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 177,
 di dichiarazione del risultato abrogativo del referendum).
   Considerato tale esito abrogativo,  e  nel  dichiarato  intento  di
 "evitare soluzioni di continuita' in materia di controlli ambientali"
 (cfr.  le premesse del provvedimento governativo), il decreto-legge 4
 dicembre  1993,  n.  496,  interamente  riformulato  dalla  legge  di
 conversione  21  gennaio  1994,  n.  61,  ha  previsto la istituzione
 dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente  e  delle
 corrispondenti  agenzie  regionali, destinate a svolgere le attivita'
 (rispettivamente di interesse nazionale  e  di  interesse  regionale)
 "tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche
 per  la  protezione  dell'ambiente"  (cfr.  art.    1  e art. 03, con
 riferimento all'art. 01); e in particolare ha stabilito che le  leggi
 regionali  istitutive delle agenzie regionali attribuissero ad esse o
 alle loro articolazioni territoriali "le funzioni,  il  personale,  i
 beni  mobili  e  immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria
 dei presidii multizonali  di  prevenzione",  nonche'  "il  personale,
 l'attrezzatura  e  la  dotazione finanziaria dei servizi delle unita'
 sanitarie locali adibiti alle attivita'" rientranti nei compiti delle
 agenzie (art. 03, comma 1, primo periodo).
   Tale disegno organizzativo si inquadra  nella  scelta  di  affidare
 alle  regioni la "organica ricomposizione in capo alle province delle
 funzioni amministrative in materia ambientale"  di  cui  all'art.  14
 della  legge n. 142 del 1990 (art. 02, comma 1); le agenzie regionali
 a  loro  volta  devono  essere  organizzate   "in   settori   tecnici
 corrispondenti  alle  principali  aree  di intervento e articolate in
 dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi  territoriali"
 (art.   03,   comma   3),   e  "le  strutture  tecniche  provinciali"
 dell'agenzia regionale "sono poste alle dipendenze  funzionali  delle
 province,  secondo  criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni
 stipulate  con  le  regioni"  (art.  02,  comma  2).  Solo   in   via
 transitoria, "al fine di assicurare la continuita' di esercizio delle
 funzioni   di   tutela   ambientale",  fu  previsto  che  i  presidii
 multizonali   di   prevenzione   continuassero   a   svolgere,   fino
 all'emanazione  delle  leggi  regionali  istitutive delle agenzie, le
 attivita'  tecniche  esercitate,  a  supporto  degli  enti   pubblici
 istituzionalmente  competenti  (art. 5); a loro volta le province, in
 attesa  delle  leggi  regionali,  avrebbero  esercitato  le  funzioni
 amministrative  di  autorizzazione e di controllo per la salvaguardia
 dell'igiene dell'ambiente "avvalendosi dei  presidii  multizonali  di
 prevenzione  e  dei competenti servizi delle unita' sanitarie locali"
 (art. 02, comma 3).
   E' palese, e non irragionevole, la logica cui  tali  previsioni  si
 ispirano:  muovendo  dalla  scelta,  effettuata  dal  referendum,  di
 scorporare  le  funzioni  di  controllo  ambientale  da   quelle   di
 prevenzione  gia'  affidate  alle  USL, e nella consapevolezza che le
 attivita' tecniche, come le analisi di laboratorio, potevano  essere,
 e di fatto erano, svolte promiscuamente al servizio sia dei controlli
 ambientali,  sia  dei  controlli propriamente sanitari, che restavano
 invece  di  competenza  delle  strutture   del   Servizio   sanitario
 nazionale, il legislatore statale ha voluto evitare che si producesse
 a  livello  locale  una  duplicazione  di  strutture  tecniche  o uno
 smembramento di quelle esistenti, con relativo aggravio di  personale
 e  di  spesa  (infatti  le agenzie regionali debbono essere istituite
 "senza oneri aggiuntivi per le regioni":  art.  03,  comma  2,  primo
 periodo).  Cosi'  si  e' disposto il passaggio ai nuovi organismi, ma
 con dipendenza funzionale  dalle  province  per  quanto  riguarda  le
 articolazioni  di  livello corrispondente, delle principali strutture
 tecniche preesistenti a livello locale, vale a dire gli ex laboratori
 provinciali di  igiene  e  profilassi,  poi  confluiti  nei  presidii
 multizonali  di  prevenzione,  e  conseguentemente  il passaggio alle
 agenzie regionali del relativo personale.
   Ne' si e'  trascurata  l'esigenza  di  non  sguarnire  di  supporti
 tecnici  le  strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale,  tuttora
 competenti per i controlli di tipo  sanitario  (e  cosi'  sull'igiene
 degli  alimenti o dei luoghi di lavoro): si e' prevista infatti, come
 si e' detto, l'organizzazione delle  agenzie  regionali  "in  settori
 tecnici   corrispondenti   alle   principali  aree  di  intervento  e
 articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in  servizi
 territoriali",   al   fine,   fra   l'altro,  "di  coordinamento  con
 l'attivita' di prevenzione sanitaria" (art.   03,  comma  3);  si  e'
 affidato  alle  regioni  il compito di definire l'organizzazione e la
 dotazione tecnica, di personale e  finanziaria  delle  agenzie,  "con
 l'osservanza,   per   quanto   riguarda  l'aspetto  sanitario,  delle
 disposizioni  contenute  nell'art.  7  del  decreto  legislativo   30
 dicembre 1992, n. 502" (che ha previsto i dipartimenti di prevenzione
 delle  USL,  cui  sono  attribuiti  i  compiti  relativi ai controlli
 sanitari),  e  di  fissare  "le  modalita'  di  integrazione   e   di
 coordinamento  che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attivita'
 con i servizi delle unita' sanitarie locali" (art. 03, comma 4).
   3. - La legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 44 del 1995, emanata
 in attuazione dell'art. 03 del  decretolegge  n.  496  del  1993,  ha
 seguito a sua volta la logica che si e' visto inerire alle scelte del
 legislatore  nazionale,  sviluppandone e specificandone coerentemente
 le previsioni.
   Essa ha disciplinato le  funzioni  dell'agenzia  regionale  per  la
 prevenzione  e  l'ambiente  (ARPA)  in  conformita' ai principi della
 legge statale (art. 5), configurandola piu' precisamente  come  "ente
 strumentale della regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle
 funzioni  tecniche  per  la  prevenzione collettiva e per i controlli
 ambientali,  nonche'  all'erogazione  di  prestazioni  analitiche  di
 rilievo   sia  ambientale  sia  sanitario"  (art.  4,  comma  1);  ha
 conseguentemente soppresso  i  presidii  multizonali  di  prevenzione
 (art.  24,  comma  1),  prevedendo  l'assegnazione  e  il  successivo
 trasferimento all'agenzia "del personale, dei beni,  del  patrimonio,
 delle   attrezzature,   della  relativa  dotazione  finanziaria"  dei
 presidii medesimi, nonche' dei servizi delle unita' sanitarie  locali
 adibiti  alle  attivita' e ai compiti assegnati all'agenzia (art. 13,
 comma 1), sulla base di un preciso  "riparto  delle  competenze  gia'
 delle  unita' sanitarie locali in materia di prevenzione collettiva e
 controlli ambientali tra aziende unita'  sanitarie  locali  e  ARPA",
 indicato  nell'allegato  1.  In  tale  riparto, mentre le funzioni di
 controllo sanitario spettano alle USL,  all'ARPA  e'  passata,  oltre
 alle  competenze  in  materia  di prevenzione e controllo ambientale,
 grandi  rischi  industriali,  inquinamento acustico negli ambienti di
 vita, la "rete laboratoristica per  la  tutela  dell'ambiente  e  per
 l'esercizio   delle   funzioni   di   sanita'  pubblica":  e'  dunque
 chiaramente previsto che la rete  di  laboratori,  lungi  dall'essere
 smembrata e ripartita, sia trasferita all'agenzia, mantenendo intatti
 i suoi compiti tecnici.
   Particolare  cura  pone  la  legge  regionale  nel  disciplinare le
 modalita' di coordinamento e  cooperazione  fra  ARPA  e  altri  enti
 istituzionali operanti in materie affini o connesse, e in particolare
 le  modalita' di svolgimento da parte dell'ARPA di attivita' tecniche
 al servizio proprio delle unita' sanitarie locali, competenti in tema
 di controlli sanitari.
   Si e' gia'  detto  che  l'agenzia  e'  configurata  come  organismo
 preposto,  fra  l'altro, "all'erogazione di prestazioni analitiche di
 rilievo  sia  ambientale  sia   sanitario"   (art.   4,   comma   1).
 Coerentemente,  si  prevede che l'agenzia assicuri ai dipartimenti di
 prevenzione delle  aziende  unita'  sanitarie  locali  "attivita'  di
 consulenza  e  supporto  tecnicoscientifico e analitico sulla base di
 apposite convenzioni ed accordi di programma" (art. 3,  comma  2),  e
 che  le  USL  possono  stipulare  ulteriori  accordi  con  l'ARPA per
 prestazioni aggiuntive  ed  altre  attivita'  inerenti  alle  proprie
 funzioni istituzionali (art.  3, comma 5).
   Si  precisa  che  "l'ARPA  e  i  dipartimenti  di prevenzione delle
 aziende unita' sanitarie locali  svolgono  le  proprie  attivita'  in
 maniera coordinata e integrata", e che "le strutture laboratoristiche
 ed    operative    dell'agenzia   svolgono   funzioni   di   supporto
 tecnico-specialistico nei confronti sia degli enti locali  sia  delle
 aziende unita' sanitarie locali" (art. 4, comma 4).
   Si  stabilisce  che  i  servizi in cui si organizzano (oltre che in
 dipartimenti  tecnici)  le  sezioni   provinciali   dell'ARPA   "sono
 articolati territorialmente, di norma, in coincidenza con i distretti
 delle  aziende  unita'  sanitarie  locali"  (art. 15, comma 5), e che
 l'assetto organizzativo  dell'agenzia  deve  essere  tale  che  siano
 "comunque assicurate, a livello decentrato, tra l'altro, le attivita'
 analitiche  necessarie allo svolgimento delle funzioni di controllo e
 vigilanza degli enti locali e delle aziende unita' sanitarie  locali"
 (art. 15, comma 8).
   Proprio  al  fine di "garantire il necessario coordinamento tecnico
 delle attivita' delle sezioni provinciali  dell'ARPA",  fra  l'altro,
 "con  i  dipartimenti  di  prevenzione delle aziende unita' sanitarie
 locali", e' costituito un comitato provinciale di  coordinamento,  di
 cui  fanno parte i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle
 aziende unita' sanitarie locali della provincia (art. 16, commi  1  e
 2).
   Ancora,  si  ribadisce  che  l'ARPA e i dipartimenti di prevenzione
 delle aziende unita' sanitarie locali "esercitano in modo integrato e
 coordinato le funzioni e le attivita' di controllo  ambientale  e  di
 prevenzione  collettiva  che  rivestono  valenza  sia  ambientale sia
 sanitaria", stabilendo che, per un esercizio coordinato  e  integrato
 delle  funzioni  e  per  evitare  "sovrapposizioni e disfunzioni", le
 sezioni provinciali dell'ARPA e i dipartimenti di  prevenzione  delle
 USL   "istituiscono   forme,  sedi,  strumenti  e  gruppi  di  lavoro
 permanenti sulle principali attivita' di comune interesse" (art.  17,
 commi 1 e 4).
   Sono   dunque  perfettamente  coerenti  con  il  descritto  assetto
 organizzativo, nel cui ambito i  laboratori  dei  soppressi  presidii
 multizonali   di   prevenzione  sono  trasferiti  alla  neo-istituita
 agenzia, conservando peraltro i loro compiti, da svolgere, oltre  che
 al  servizio  delle  funzioni proprie dell'agenzia medesima, anche di
 quelle di altri enti e in  particolare  delle  USL,  le  disposizioni
 dell'art.  25  della  legge  regionale,  che prevedono l'assegnazione
 all'ARPA, fin dalla sua costituzione, delle "dotazioni  organiche  in
 essere  alla  data  del  1 gennaio 1994 dei settori chimici, fisici e
 biotossicologici dei PMP" (comma 1), con esclusione cioe' delle  sole
 dotazioni     del    settore    impiantistico-antinfortunistico;    e
 l'assegnazione e il successivo trasferimento all'ARPA, fin dalla  sua
 costituzione,  del  personale  degli  indicati  settori  dei presidii
 stessi.
   4. - Nell'ambito dell'indicata  logica  di  riorganizzazione  degli
 apparati  e  di  integrazione  delle funzioni, diretta fra l'altro ad
 evitare duplicazioni di strutture tecniche - logica non in contrasto,
 ma anzi conforme al principio di buon andamento  dell'amministrazione
 di  cui  all'art. 97 della Costituzione -, deve riconoscersi la piena
 discrezionalita' del  legislatore  nel  definire  i  criteri  per  la
 collocazione    delle    strutture   tecniche   presso   i   soggetti
 amministrativi competenti, e per la ripartizione e l'assegnazione del
 relativo personale.
   Le considerazioni ora svolte valgono altresi'  a  smentire  che  le
 disposizioni  denunciate  siano  in  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione, sia sotto il profilo  della  ragionevolezza  che  sotto
 quello della lamentata disparita' di trattamento.
   Quanto infine alla lamentata violazione dell'art. 35, bastera', per
 escluderla,  osservare  che  il rispetto della professionalita' degli
 addetti alle strutture tecniche non e' certo  contraddetto  dal  loro
 trasferimento,  che  consegue alla nuova collocazione delle strutture
 stesse, quando resti ferma, come  nel  caso,  la  tipologia  generale
 delle  prestazioni  richieste  a tali strutture, anche se le medesime
 prestazioni vengano svolte al servizio di funzioni amministrative  di
 controllo  facenti  ora capo, parzialmente, ad enti diversi da quelli
 di precedente appartenenza del personale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  03,  comma  1,  del  decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496
 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali
 e   istituzione   della   Agenzia   nazionale   per   la   protezione
 dell'ambiente),  come  convertito  in legge, con modificazioni, dalla
 legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dell'art. 25, comma  1,  della  legge
 regionale dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione
 dei  controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
 prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna), sollevata, in
 riferimento agli artt.  3, 35 e 97 della Costituzione, dal  tribunale
 amministrativo  regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0742