N. 215 SENTENZA 1 - 19 giugno 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Assicurazione  (Contratto  di)  -  Assicurazione  obbligatoria  della
 responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
 motore e dei natanti - Modificazione - Intervento in sede consultiva,
 di  una   apposita   commissione   ministeriale   sostitutiva   della
 commissione   centrale   prezzi   -   Composizione  in  maniera  meno
 garantistica  rispetto  alla  precedente   commissione   centrale   -
 Sussistenza    di    indici   sufficienti   di   oggettivita'   nella
 determinazione    dell'onere  a  carico  del  privato  cittadino  con
 sufficienti  controlli  atti ad impedire che il potere di imposizione
 sconfini nell'arbitrio - Riferimento alla  sentenza  della  Corte  n.
 180 del 1996 - Inammissibilita' - Non fondatezza.
 
 (Legge  24  dicembre  1969,  n. 990, art. 11, sesto comma, cosi' come
 modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39).
 
 (Cost., art. 23).
 
(GU n.26 del 1-7-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,   avv. Massimo VARI,  dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo CHIEPPA,  prof. Valerio ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
 Fernanda CONTRI,   prof. Guido NEPPI MODONA,    prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI,  prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, sesto comma
 della legge 24 dicembre  1969,  n.  990  (Assicurazione  obbligatoria
 della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
 a  motore  e  dei  natanti),  cosi'  come  modificato  dalla legge 26
 febbraio 1977, n. 39 (Conversione in legge,  con  modificazioni,  del
 d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina
 dell'assicurazione    obbligatoria   della   responsabilita'   civile
 derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei  natanti,
 promossi  con  ordinanze  emesse il 9-16 giugno 1993 ed il 23 ottobre
 1996 (n. 2 ordd.) dal t.a.r.  del Lazio rispettivamente  iscritte  ai
 nn.  22,  358  e  359  del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 26, prima serie speciale,
 dell'anno 1997;
   Visti  gli  atti   di   costituzione   del   CODACONS   ed   altri,
 dell'Associazione  nazionale  imprese  assicuratrici e di Giuseppe Lo
 Mastro, nonche' gli atti di intervento del Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore
 Pietro Alberto Capotosti;
   Uditi  gli  avvocati  Alessandro  Pace per l'Associazione nazionale
 imprese  assicuratrici,  Paolo  Maria  Montaldo  per  il  CODACONS  e
 l'Avvocato  dello stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio
 dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso del giudizio instaurato da  alcune  associazioni  di
 utenti  e  da  alcuni  titolari  di  contratti  di  assicurazione per
 l'annullamento  della  deliberazione  della   Giunta   del   Comitato
 interministeriale  prezzi  n. 14 del 26 aprile 1990, che stabiliva le
 tariffe   dei   premi   per   l'assicurazione   obbligatoria    della
 responsabilita'  civile  dei  veicoli  a  motore e dei natanti per il
 periodo 1 maggio 1990-30 aprile  1991,  il  Tribunale  amministrativo
 regionale del Lazio, con ordinanza del 9-16 giugno 1993, ha sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 11, sesto comma,
 della legge 24 dicembre  1969,  n.  990  (Assicurazione  obbligatoria
 della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
 a  motore  e  dei  natanti),  cosi'  come  modificato  dalla legge 26
 febbraio 1977, n. 39 (conversione in legge,  con  modificazioni,  dal
 d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina
  dell'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'   civile
 derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),  in
 relazione  all'art.  23  della  Costituzione.    Le parti ricorrenti,
 dolendosi dell'ingiustificato aumento delle tariffe rispetto a quelle
 precedentemente in vigore, avevano  eccepito,  tra  l'altro,  che  il
 parere   reso   nell'ambito   del   procedimento   dalla  Commissione
 ministeriale, prevista dallo stesso art. 11 della legge  n.  990  del
 1969,  era  illegittimo perche' il Ministro dell'industria, commercio
 ed  artigianato  non  vi  aveva  inserito,  in  violazione  di   tale
 disposizione  di  legge,  anche  i  rappresentanti  degli  utenti dei
 servizi assicurativi. In subordine,  i  ricorrenti  avevano  eccepito
 l'illegittimita' della medesima disposizione di legge, nella parte in
 cui  appunto  non  prevede  la  partecipazione alla detta Commissione
 consultiva dei rappresentanti degli utenti dei servizi.   Il Tar  del
 Lazio,  rigettata  con  sentenza  parziale  la  censura relativa alla
 difformita' rispetto alla legge della composizione della  Commissione
 ministeriale, con separata ordinanza del 17 aprile 1991 ha sollevato,
 in   riferimento   all'art.   23  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge n.
 990 del 1969, nella parte in  cui  determina  la  composizione  della
 Commissione  in  maniera  meno garantistica rispetto alla Commissione
 centrale prezzi.  Con la sentenza n. 315 del 29 giugno 1992 la  Corte
 ha  dichiarato  inammissibile tale questione di costituzionalita' per
 difetto di  rilevanza,  avendo  il  Tar,  con  la  predetta  sentenza
 parziale,  gia'  definito  l'oggetto  del  giudizio.    Il  Tribunale
 amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza di rimessione del
 9-16 giugno 1993, ripropone nel medesimo  giudizio  la  questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  11, sesto comma, della legge n. 990 del
 1969, in relazione all'art. 23 della Costituzione,  "nella  parte  in
 cui,  nel  prevedere  ...  l'intervento  consultivo  di  una apposita
 Commissione  ministeriale,  sostitutiva  della  Commissione  centrale
 prezzi,  ne  determina  la  composizione in maniera meno garantistica
 rispetto a quest'ultima".   Secondo i giudici a  quibus  la  sentenza
 parziale non ha definito il merito della causa, bensi' ha deciso solo
 su  alcuni  dei  motivi  dedotti,  con  la conseguenza che e' rimasta
 impregiudicata  la  legittimita'   sia   della   composizione   della
 Commissione  ministeriale,  sia, conseguentemente, del parere da essa
 reso.      Nel   merito,   riproponendo   gli   stessi    dubbi    di
 incostituzionalita'  gia'  dedotti con la precedente ordinanza del 17
 aprile 1991, il Tar per il Lazio osserva che le tariffe  assicurative
 in  questione  ricadono  nella  riserva  di  legge dell'art. 23 della
 Costituzione, in quanto i contratti di assicurazione sono obbligatori
 per chi voglia far circolare i veicoli su strade di uso pubblico o su
 aree a queste equiparate. Pertanto, l'alternativa, per il  cittadino,
 "rimane    esclusivamente    circoscritta    tra   la   rinunzia   al
 soddisfacimento di un bisogno ormai essenziale  e  l'accettazione  di
 condizioni  unilateralmente  e autoritativamente prefissate". Cio' e'
 sufficiente, secondo i giudici a quibus, per qualificare le  relative
 prestazioni come "imposte" ai sensi dell'art.  23 della Costituzione,
 sicche'  la loro fissazione deve avvenire con le garanzie "che l'art.
 23 ha voluto preordinare attraverso la riserva di  legge".  La  Corte
 costituzionale,  secondo  il  Tribunale,  proprio  con riferimento al
 regime dei prezzi amministrati ha individuato dette  garanzie,  nella
 partecipazione   al   procedimento   di  un  organo  istruttorio,  la
 Commissione centrale prezzi, composto anche dai rappresentanti  delle
 categorie  interessate.  Nel  caso  in  esame, invece, e' previsto il
 parere  di  una  Commissione  nominata  appositamente  dal   Ministro
 dell'industria,  al  cui  interno  la  norma impugnata non prevede la
 rappresentanza  ne'  dei  principali  ministeri,  ne'   dell'Istituto
 centrale  di  statistica  ne', soprattutto, dei "rappresentanti degli
 interessi delle categorie contrapposte". La conseguenza  e',  secondo
 il  Tar  per  il  Lazio, che non sono assicurate le garanzie previste
 dall'art.  23 della Costituzione.
   2. - E' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  con  il  patrocinio  dell'Avvocatura generale dello Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
   La  difesa  dello  Stato,  pur  convenendo  sulla  rilevanza  della
 questione  nonostante  il  sopravvenuto  decreto legislativo 17 marzo
 1995, n.  175, deduce la conformita' del previgente  procedimento  di
 fissazione    delle   tariffe   all'art.   23   della   Costituzione.
 L'approvazione delle tariffe da parte del Comitato  interministeriale
 prezzi  avveniva  difatti  su  proposta  del Ministro dell'industria,
 previo  parere  di  una  Commissione  ministeriale  formata   da   un
 rappresentante  dello  stesso  Ministro,  da cinque esperti di nomina
 ministeriale nonche' da un rappresentante  dell'INA.  La  Commissione
 doveva fondare il suo parere su un rapporto statistico di valutazione
 delle  tariffe,  elaborato  sui  dati  del conto consortile dell'INA,
 seguendo "sperimentati e seri criteri statistici al fine  di  mettere
 in  evidenza,  tecnicamente,  le risultanze piu' obbiettive".  Questi
 elementi procedimentali, secondo la  difesa  erariale,  "riuniti  fra
 loro   e   collegati   alla   possibilita'   di  un  vasto  controllo
 giurisdizionale, attestavano la piu' ampia garanzia  per  i  soggetti
 imposti",   risultando   di   conseguenza   irrilevante   la  mancata
 partecipazione dei rappresentanti degli utenti.
   3. - Si sono costituiti in giudizio fuori termine (21 aprile  1997)
 il   CODACONS   (Coordinamento   delle  associazioni  per  la  difesa
 dell'ambiente  e   dei   diritti   degli   utenti   e   consumatori),
 l'Associazione   utenti   servizi   bancari  e  assicurativi,  l'IICA
 (Istituto internazionale per il consumo e l'ambiente), i  signori  Lo
 Mastro,  Canestrelli,  Mazzetti,  ricorrenti nel giudizio principale,
 chiedendo  l'accoglimento  della  questione di legittimita' sollevata
 dal Tar per il Lazio.
   4. - Si e' costituita altresi' l'ANIA (Associazione  nazionale  fra
 le   imprese   assicuratrici),   chiedendo   che   la   questione  di
 costituzionalita'  sia  dichiarata  inammissibile  ovvero  infondata.
 Secondo  la  difesa dell'Associazione, il giudice amministrativo, con
 la sentenza parziale resa nel suo giudizio, ha gia' respinto tutte le
 censure mosse dai ricorrenti, con la conseguenza che,  essendo  stato
 definito   il   giudizio   principale,   la   questione   deve  dirsi
 inammissibile.   Nel merito,  l'ANIA  chiede  che  la  questione  sia
 respinta,  anzitutto  perche'  e'  erronea  la  classificazione delle
 tariffe assicurative fra le "prestazioni imposte" ai sensi  dell'art.
 23  della  Costituzione, difettando, nel caso di specie, il requisito
 della riserva alla mano pubblica del servizio cui la  prestazione  si
 riferisce. In secondo luogo, perche' la riserva di legge in esame non
 richiede   che   al   procedimento   di  approvazione  delle  tariffe
 partecipino  i  rappresentanti  degli  assicurati,  bensi'   richiede
 soltanto  che  detto  procedimento sia regolato in modo da ancorare a
 dati tecnici obbiettivi la determinazione degli importi.  Secondo  la
 difesa dell'associazione, la partecipazione delle categorie di utenti
 "puo' essere di ausilio, ma non e' comunque decisiva, ne' sostitutiva
 degli  organi  tecnici",  in  quanto "l'esigenza fondamentale imposta
 dall'art. 23 e' che i criteri siano  predeterminati  o  determinabili
 secondo  metri obbiettivi".   Nella memoria depositata in prossimita'
 dell'udienza, l'ANIA rileva che la sopravvenuta liberalizzazione  del
 settore  conferma  l'infondatezza  della  questione  all'esame  della
 Corte, e che il parametro costituzionale di riferimento  non  sarebbe
 costituito,  nel  caso,  dall'art.  23  della Costituzione, ma semmai
 dall'art.  41,  secondo  comma,  in  quanto  si  tratta  non  di  una
 prestazione  imposta  agli  assicurati,  ma  di  una limitazione alla
 liberta' d'impresa  delle  societa'  di  assicurazione.    Anche  con
 riferimento  all'art.  23,  peraltro,  la  questione  deve  ritenersi
 infondata sia perche', ai sensi  della  legge  n.  241  del  1990,  i
 principi  sulla  partecipazione al procedimento amministrativo non si
 applicano nel caso degli atti amministrativi generali;  sia  perche',
 ai fini della osservanza dell'art. 23, l'elemento determinante non e'
 tanto  la  partecipazione  delle  categorie  interessate,  che "ha un
 valore meramente aggiuntivo  e,  pertanto,  non  necessario",  quanto
 piuttosto  l'individuazione  di  elementi  tecnici  che circoscrivano
 l'ambito del potere discrezionale dell'autorita' procedente.
   5. -  Nel  corso  di  due  successivi  giudizi  aventi  ad  oggetto
 l'impugnazione   dei   provvedimenti   della   Giunta   del  Comitato
 interministeriale prezzi n. 14 del 24 aprile  1991  e  n.  5  del  22
 aprile  1992,  che hanno stabilito le tariffe assicurative in oggetto
 per i periodi rispettivamente intercorrenti dal 1 maggio 1991  al  30
 aprile  1992  e  dal  1  maggio 1992 al 30 aprile 1993, il Tar per il
 Lazio, con due distinte ordinanze del 23 ottobre  1996,  di  identico
 contenuto,   ha  sollevato  la  medesima  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge n. 990  del  24
 dicembre  1969, in relazione all'art. 23 della Costituzione.  Il Tar,
 dopo aver premesso che la sopravvenienza del nuovo regime legislativo
 sull'assicurazione obbligatoria, introdotto dal d.lgs.   n.  175  del
 1995,  non  incide  sulla  rilevanza  della  questione, osserva che i
 ricorrenti  hanno  appuntato  le  loro  doglianze  anche  sulla  fase
 istruttoria  dei due procedimenti rappresentata dall'acquisizione del
 parere  obbligatorio  reso   dalla   Commissione   ministeriale.   In
 particolare   le   censure   concernono   la   composizione  di  tale
 Commissione, ove non sono previsti i rappresentanti, oltre che  delle
 imprese  assicuratrici, anche delle relative categorie di utenti.  Ad
 avviso dei giudici rimettenti,  il  vizio  della  composizione  della
 Commissione  vizia  il parere da essa reso, e quindi il provvedimento
 impugnato. Sulla base di tale rilievo, il Tar del  Lazio  solleva  in
 ambedue   i  giudizi  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  11, sesto comma, della legge n. 990 del 1969 per contrasto
 con l'art.  23 della Costituzione, "nella parte in cui, nel prevedere
 ... l'intervento consultivo di una apposita Commissione ministeriale,
 sostitutiva  della  Commissione  centrale  prezzi,  ne  determina  la
 composizione  in  maniera meno garantistica rispetto a quest'ultima",
 svolgendo  nel  merito  considerazioni  identiche  a  quelle,   sopra
 sintetizzate, contenute nella ordinanza del 9-16 giugno 1993.
   6.  -  E'  intervenuto  in  entrambi  i  giudizi  il Presidente del
 Consiglio dei  Ministri,  con  il  patrocinio  dell'Avvocatura  dello
 Stato,  chiedendo il rigetto della questione di costituzionalita' per
 infondatezza,  per  gli  stessi  argomenti   dedotti   nel   giudizio
 incidentale  introdotto  dalla sopra menzionata ordinanza del Tar per
 il Lazio del 9-16 giugno 1993.
   7. - Si sono altresi' costituiti, in uno dei  giudizi  incidentali,
 il   CODACONS   (Coordinamento   delle  associazioni  per  la  difesa
 dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori) ed il sig. Lo
 Mastro,  ricorrenti  nel  giudizio  principale,  chiedendo   che   la
 questione di costituzionalita' sia accolta.  Nella memoria depositata
 in  prossimita'  dell'udienza,  il  CODACONS ribadisce che le tariffe
 assicurative in oggetto costituiscono prestazioni imposte e  sostiene
 che   l'art.   23   della  Costituzione  e'  violato  a  causa  della
 sostituzione  della  Commissione  centrale  prezzi  con  la  predetta
 Commissione  ministeriale,  da  cui  deriva  infatti  che, nella fase
 istruttoria,  viene  ammessa   la   presenza   del   solo   dicastero
 dell'Industria.    Relativamente  alla  rappresentanza  dell'INA,  il
 CODACONS rileva che il conto consortile  e'  soltanto  un  centro  di
 raccolta  dati  di  provenienza  delle  compagnie  di  assicurazione.
 Secondo l'associazione degli utenti, anche a voler riconoscere natura
 obbiettiva ai criteri normativi per la determinazione  delle  tariffe
 assicurative  -  criteri  fissati  peraltro  in fonti secondarie - il
 sistema sarebbe dunque sempre  incostituzionale  per  aver  eliminato
 ogni garanzia procedimentale, idonea a salvaguardare la obbiettivita'
 dei dati e delle informazioni, su cui applicare i criteri stessi.
   Il   CODACONS  considera  inoltre  che  il  sistema  delle  tariffe
 amministrate, sottraendo il settore "al libero gioco delle leggi  del
 mercato",  viola  l'art. 41, primo e terzo comma, della Costituzione.
 Inoltre la mancata rappresentanza degli utenti pone questi ultimi  in
 una posizione deteriore nei confronti dei fruitori di tutti gli altri
 servizi,  pur  sottoposti  a  disciplina vincolistica, per i quali e'
 invece  prevista  la  istituzionale  rappresentanza  in   seno   alla
 Commissione centrale prezzi. Tale diseguaglianza, che si riproduce al
 livello delle rispettive associazioni di categoria, comporta, secondo
 il  CODACONS,  anche  la  violazione  degli  articoli  2  e  3  della
 Costituzione.
   L'associazione  conclude  pertanto  chiedendo  che  sia  accolta la
 questione di costituzionalita', in relazione anche agli artt. 2, 3  e
 41  della  Costituzione,  all'esito della sua autoremissione da parte
 della Corte.
   8.  -  All'udienza  pubblica  le   parti   private   costituite   e
 l'Avvocatura  dello  Stato  hanno  insistito per l'accoglimento delle
 rispettive conclusioni.
                         Considerato in diritto
   1. - La questione di legittimita' costituzionale sollevata  con  le
 ordinanze  in  epigrafe  riguarda la disposizione - vigente prima del
 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175 - dell'art. 11, sesto comma, della legge
 24  dicembre  1969,  n.   990   (Assicurazione   obbligatoria   della
 responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
 motore e dei natanti), come modificato dalla legge 26 febbraio  1977,
 n.  39, nella parte in cui, nel prevedere l'intervento  consultivo di
 una apposita Commissione ministeriale, sostitutiva della  Commissione
 centrale  prezzi,  "ne    determina  la  composizione in maniera meno
 garantistica rispetto a quest'ultima".
   Secondo i giudici a quibus, che configurano le tariffe assicurative
 in questione come prestazioni  patrimoniali  "imposte",  la  predetta
 norma  viola  l'art. 23 della Costituzione, in quanto non assicura il
 rispetto delle relative garanzie incentrate sulla "riserva di legge",
 prevedendo, nel procedimento di fissazione delle tariffe  stesse,  un
 organo  istruttorio,  in  cui mancano i rappresentanti dei principali
 dicasteri  e  dell'ISTAT  e  soprattutto  i   "rappresentanti   degli
 interessi delle categorie contrapposte".
   2.  -  I giudizi, riguardando la stessa norma e lo stesso parametro
 costituzionale, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica
 sentenza.
   3. - In via preliminare va dichiarata inammissibile la questione di
 costituzionalita' sollevata con l'ordinanza  del  9-16  giugno  1993,
 poiche' il Tar del Lazio ripropone, nel corso dello stesso giudizio e
 per   gli  stessi  motivi,  la  medesima  questione  di  legittimita'
 costituzionale gia' sollevata con ordinanza  del  17  aprile  1991  e
 dichiarata  inammissibile  da  questa  Corte  con sentenza n. 315 del
 1992, in quanto il Tribunale rimettente,  con  la  sentenza  parziale
 resa in pari data, aveva "definito quello che era l'unico oggetto del
 giudizio,   esaurendo  di  conseguenza  la  propria  cognizione".  In
 proposito va ricordato che e' ius receptum che il giudice a  quo  non
 possa  rimettere  una  seconda  volta  alla  Corte  costituzionale la
 medesima questione nel corso dello stesso grado del giudizio pendente
 fra le stesse parti,  cosi'  da  evitare  un  bis  in  idem,  che  si
 risolverebbe  nella  impugnazione  della  precedente  decisione della
 Corte (cfr., da ultimo, sentenza n. 12 del 1998).
   4. - Nel merito, la questione prospettata dalle altre due ordinanze
 del Tar del Lazio e' infondata.
   Le  predette  ordinanze  di  rimessione   definiscono   prestazioni
 patrimoniali  "imposte", ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, le
 tariffe che vengono inserite di diritto, in base all'art.  11,  sesto
 comma,  della  legge  n. 990 del 1969, nei contratti di assicurazione
 per la responsabilita' civile dei  veicoli  e  dei  natanti,  la  cui
 stipula  e'  obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge,
 per ogni possessore di veicolo a motore che intenda farlo circolare.
   In   proposito   va   ricordato   che,   nell'individuazione  delle
 prestazioni patrimoniali imposte  che  postulano  la  garanzia  della
 riserva  di  legge  prevista  dall'art.  23  della  Costituzione ed i
 conseguenziali   limiti   alla   discrezionalita'   della    pubblica
 amministrazione,   la   giurisprudenza   costituzionale   ha   subito
 un'evoluzione. In un primo tempo, infatti, si era  fatto  riferimento
 solo  alla  natura  autoritativa dell'atto che impone la prestazione.
 Successivamente si  e'  fatto  invece  riferimento  a  quel  tipo  di
 servizio,  che,  pur  dando luogo ad un rapporto negoziale di diritto
 privato, "in considerazione della  sua  particolare  rilevanza  venga
 riservato  alla  mano  pubblica  e  l'uso  di esso sia da considerare
 essenziale ai bisogni della vita" (sentenza n. 72 del 1969).
   Nel  complesso  della  giurisprudenza   costituzionale,   ai   fini
 dell'individuazione   delle  prestazioni  patrimoniali  imposte,  non
 costituiscono  pertanto   profili   determinanti   ne'   le   formali
 qualificazioni  delle  prestazioni  (sentenza  n. 4 del 1957), ne' la
 fonte negoziale o meno dell'atto  costitutivo  (sentenza  n.  72  del
 1969),  ne'  l'inserimento  di  obbligazioni  ex  lege  in  contratti
 privatistici (sentenza n. 55 del  1963).  Va  invece  riconosciuto  -
 secondo  questa  Corte  "un  peso decisivo agli aspetti pubblicistici
 dell'intervento delle autorita' ed  in  particolare  alla  disciplina
 della  destinazione  e  dell'uso  di  beni  o servizi, per i quali si
 verifica che, in considerazione della loro natura giuridica (sentenze
 n. 122 del 1957 e n. 2  del  1962),  della  situazione  di  monopolio
 pubblico  o della essenzialita' di alcuni bisogni di vita soddisfatti
 da quei beni o servizi (sentenze nn. 36 del 1959, 72  del  1969,  127
 del  1988),  la  determinazione della prestazione sia unilateralmente
 imposta con atti formali autoritativi, che, incidendo sostanzialmente
 sulla sfera dell'autonomia privata, giustificano la previsione di una
 riserva di legge" (sentenza n. 236 del 1994).
   Alla stregua di questi criteri identificativi, non pare dubbio  che
 nella   fattispecie   in  esame  sia  individuabile  una  prestazione
 patrimoniale imposta, giacche' la determinazione  da  parte  del  CIP
 delle tariffe in oggetto costituisce un atto formale autoritativo che
 incide   sostanzialmente   sull'autonomia   privata  dell'utente,  in
 riferimento  ad  un  negozio  -  il  contratto  di  assicurazione   -
 obbligatorio  ex  lege per il soddisfacimento di un rilevante bisogno
 di  vita,   quale   e'   la   liberta'   di   circolazione   mediante
 l'utilizzazione di veicoli.
   5.  -  Cio'  premesso, la norma censurata non viola l'art. 23 della
 Costituzione, in quanto il  principio  della  riserva  di  legge  "va
 inteso  in  senso  relativo,  ponendo l'obbligo per il legislatore di
 determinare preventivamente e sufficientemente criteri  direttivi  di
 base   e   linee   generali   di  disciplina  della  discrezionalita'
 amministrativa" (sentenza n. 111 del 1997).
   Sotto questo profilo va rilevato che l'elaborazione  della  tariffa
 di  mercato  dei  premi dell'assicurazione dei rischi di massa, quale
 appunto  si  deve  considerare  l'assicurazione  obbligatoria   della
 responsabilita'  civile  per  danni  causati  dalla  circolazione  di
 veicoli, si basava  essenzialmente,  alla  stregua  della  previgente
 disciplina dell'art.  11 della legge n. 990 del 1969 (come modificata
 dalla  legge n. 39 del 1977) e del relativo regolamento di esecuzione
 (d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973), su dati tecnici derivanti  da  una
 complessa attivita' di rilevazione statisticoattuariale.
   Tale  attivita'  conoscitiva iniziava con l'osservazione (risalente
 almeno fino a 5-10 anni  precedenti)  del  tasso  di  "frequenza  dei
 sinistri"  e  con  la  determinazione  del  "costo  medio" di ciascun
 sinistro, sulla base dei risarcimenti gia'  liquidati,  ed  anche  di
 quelli  "riservati",  in  quanto  accantonati  a riserva, perche' non
 ancora  certi  ed  esigibili  a  causa  di  procedure  giudiziarie  o
 sanitarie in corso.
   Da  tali  dati si otteneva il cosiddetto "premio di rischio", cioe'
 l'indice probabilistico di avveramento degli eventi dannosi, al quale
 si  aggiungeva  un  coefficiente  di   alea   per   quegli   elementi
 imponderabili  ed  imprevedibili  che  potevano verificarsi in futuro
 durante il tempo di applicazione della tariffa in questione (tasso di
 inflazione, variazioni dei  costi  dei  ricoveri  ospedalieri,  delle
 riparazioni  dei  veicoli,  ecc.).  In  questo modo si determinava il
 "premio puro", ossia il costo del rischio per il periodo  in  cui  la
 tariffa  doveva applicarsi. Al "premio puro", cosi' calcolato, andava
 poi aggiunto il cosiddetto "caricamento", che comprendeva i costi  di
 gestione  dell'impresa  di  assicurazione,  ossia  le  provvigioni di
 intermediazione, le spese di amministrazione, nonche'  gli  eventuali
 utili.  Sulla base quindi del "premio puro" e del "caricamento" (piu'
 le tasse, indicate separatamente in polizza) si  formava  la  tariffa
 del premio finale che il contraente doveva pagare.
   Un   apposito   modulo   procedimentale  -  che  culminava  con  il
 provvedimento del CIP  su  proposta  del  Ministro  per  l'industria,
 sentita  una  commissione ministeriale, composta da un rappresentante
 della Direzione generale delle assicurazioni private e  di  interesse
 collettivo,  da  un  rappresentante  dell'INA, quale ente gestore del
 "conto consortile" e da cinque esperti nominati dallo stesso Ministro
 per l'industria - garantiva la corretta
  elaborazione di questi dati tecnici. Ed infatti  il  "premio  puro",
 che  incideva  in  maniera  preponderante  sul  premio finale, era il
 risultato di studi statistici ed  attuariali  basati  sull'esperienza
 (premio  di  rischio) e sugli elementi nuovi da proiettare nel futuro
 (coefficiente di alea), mentre anche il "caricamento" era  una  quota
 per  buona parte predeterminata e incomprimibile, risultando composta
 da una data percentuale delle provvigioni di intermediazione e  dalle
 spese fisse del personale, legate a contrattazioni collettive.
   Dalla disciplina in esame erano dunque desumibili criteri, limiti e
 controlli  che, delimitando in modo congruo la discrezionalita' della
 pubblica amministrazione, escludevano la  violazione  dell'art.    23
 della Costituzione, tanto piu' che era previsto un ulteriore elemento
 garantistico,  quale,  secondo  la  costante giurisprudenza di questa
 Corte, l'esistenza di "un modulo procedimentale con il quale venga  a
 realizzarsi  la collaborazione di una pluralita' di organi al fine di
 escludere eventuali arbitri dell'amministrazione" (sentenze n.    157
 del 1996, n. 507 del 1988, n. 67 del 1973).
   In  questo  contesto  non  appare  neppure fondato il profilo della
 censura  relativo  all'assenza  di  un   rappresentante   dell'ISTAT,
 sostituito  da  quello  dell'INA,  giacche'  quest'ultimo  aveva  una
 competenza specifica nel settore, considerando che l'INA,  all'epoca,
 amministrava  il  "conto  consortile", che era una gestione speciale,
 sul quale affluiva il 2% di tutti i  premi  e  di  tutti  i  sinistri
 pagati e "riservati", cosicche' questa gestione speciale era in grado
 di rispecchiare, con maggiore precisione di qualsiasi altro strumento
 conoscitivo,  il  complessivo  andamento del mercato assicurativo per
 gli   esercizi   precedenti.   Inoltre,   la   partecipazione,  nella
 commissione in questione, di esperti delle varie discipline implicate
 nella fase di elaborazione della tariffa  medesima  era  un'ulteriore
 garanzia  di  un'adeguata ponderazione degli interessi coinvolti e di
 un corretto esercizio della  discrezionalita'  amministrativa,  anche
 perche'  non  appariva  congrua  la presenza anche dei rappresentanti
 della  categoria  degli  utenti  del  servizio,  trattandosi  di  una
 categoria non determinata, ne' determinabile.
   In  definitiva,  il  carattere  tecnico  dei  dati  utilizzati e la
 completezza  delle  relative  valutazioni,  garantita   anche   dalla
 pluralita'   degli  organi  partecipanti  al  procedimento,  facevano
 emergere, sia pure implicitamente, quei criteri, limiti  e  controlli
 sufficienti  ad  impedire  che  il  potere di imposizione sconfinasse
 nell'arbitrio. E proprio la plausibilita' e l'adeguatezza del  metodo
 di  rilevazione dei dati, la congruita' dei presupposti rilevanti per
 la formazione della tariffa, la qualificazione degli  organi  tecnici
 consultivi  costituivano  indici  sufficienti  di  oggettivita' nella
 concreta determinazione dell'onere e di adeguata ponderazione tecnica
 dei molteplici elementi implicati nella valutazione. Valutazione  che
 comunque  presupponeva che fossero motivatamente indicati e comparati
 i costi reali e le tariffe, restando cosi' soggetta ai controlli, non
 escluso  quello  giurisdizionale,   generalmente   previsti   per   i
 provvedimenti  determinativi della pubblica amministrazione (sentenza
 n. 180 del 1996).
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  inammissibile   la   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 24
 dicembre    1969,    n.   990   (Assicurazione   obbligatoria   della
 responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
 motore  e  dei natanti) cosi' come modificato dalla legge 26 febbraio
 1977,  n.  39  (Conversione  in   legge,   con   modificazioni,   del
 decreto-legge  23  dicembre  1976, n. 857, concernente modifica della
 disciplina  dell'assicurazione  obbligatoria  della   responsabilita'
 civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei
 natanti), sollevata, in riferimento all'art.  23 della  Costituzione,
 dal  Tar  del  Lazio con l'ordinanza del 9-16 giugno 1993 indicata in
 epigrafe;
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dello  stesso  art. 11, sesto comma, della medesima legge 24 dicembre
 1969, n. 990, cosi' come modificato dalla legge 26 febbraio 1977,  n.
 39, sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dal Tar
 del Lazio con le due distinte ordinanze  del 23 ottobre 1996 indicate
 in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0743